25 maggio 2018 |
Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell’ambiente
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2018
Abstract. La l. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie delittuose e un nuovo Titolo VI bis nel Codice Penale, al fine di tutelare in varie gradazioni e forme il bene giuridico ambiente, la vita e l’integrità fisica dei consociati, nonché la possibilità che i reati ambientali siano sottoposti ad un meccanismo di degradazione dell’illecito penale ovvero ci si possa avvalere di altri strumenti politico–criminali, come l’aggravante ambientale, già utilizzati con successo in altri ambiti. Nonostante, tuttavia, numerose modifiche abbiano interessato anche il D. Lgs. n. 152 del 2006, deve registrarsi che il legislatore del 2015 non abbia chiarito il ruolo del principio di precauzione nel diritto penale dell’ambiente. Lungi dall’essere confinato in uno spazio ristretto, come gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità – che ha ammonito in ordine ad un suo “corretto” utilizzo – hanno suggerito, esso potrebbe conoscere un’espansione e contribuire anche all’incremento dell’area di rilevanza penale in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quinquies c.p.
SOMMARIO: 1. Premessa. La riforma contenuta nella l. 22 maggio 2015 n. 68. – 2. Il delitto di inquinamento ambientale: la condotta e l’esegesi del termine “abusivamente”. – 3. Genesi ed evoluzione, all’interno degli ordinamenti giuridici, del principio di precauzione. – 4. Il principio di precauzione nell’ordinamento italiano. – 5. Il principio di precauzione e il diritto penale. – 6. Il principio di precauzione negli arresti della giurisprudenza di legittimità. – 7. I nuovi delitti ambientali ed il principio di precauzione. – 8. Conclusioni.