15 marzo 2013
Foto abusive a Villa Certosa: condannato il direttore di "Oggi" per ricettazione e interferenze illecite nella vita privata
Trib. Milano, Sez. pen., 1 marzo 2013 (dep. 13 marzo 2013), Giud. Guadagnino, Imp. Belleri
Con la sentenza qui pubblicata, il Tribunale di Milano condanna il direttore responsabile del settimanale "Oggi" alla pena sospesa di 5 mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in € 10.000, per i delitti di cui agli artt. 648 e 615 bis co. 2 c.p., per avere ricevuto e successivamente pubblicato fotografie abusivamente scattate nell'aprile 2007 nei giardini di Villa Certosa, residenza privata dell'allora Presidente del Consiglio on. Berlusconi, nelle quali quest'ultimo veniva ritratto in compagnia di alcune ragazze sue ospiti.
Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto enunciati in questa densa pronuncia:
- la natura di "privata dimora" di un luogo non viene meno per il solo fatto che esso venga utilizzato anche per scopi ufficiali (nella specie, per ricevere capi di Stato o di governo estero) o politici (riunioni di partito e simili), laddove tale luogo non sia accessibile al pubblico ma solo previo consenso del padrone di casa;
- il requisito dell'attinenza delle immagini alla vita privata è integrato allorché le immagini medesime si riferiscano "a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato e inaccessibile a terzi estranei. Pertanto, le immagini o le notizie che l'agente si procura possono consistere sia in comportamenti che fuori di un ambiente privato sarebbero ritenuti offensivi del pudore, che altri ivi consentiti. E' vita privata il sorseggiare un caffè in compagnia in casa propria, non meno che avervi rapporti sessuali" (nella fattispecie, la natura del tutto inoffensiva del pudore dei comportamenti ritratti non osta, dunque, alla sussistenza del reato);
- esulano dalla sfera di tutela di cui all'art. 615 bis c.p., secondo quanto precisato anche dalla Corte costituzionale nella sent. 149/2008, le immagini di comportamenti tenuti in luoghi di privata dimora ma agevolmente percepibili dall'esterno senza particolari accorgimenti (mentre nel caso concreto le immagini erano state captate attraverso l'uso di strumenti ottici di ingrandimento da una postazione sopraelevata, raggiungibile peraltro con estrema difficoltà);
- il delitto di cui all'art. 615 bis co. 2 c.p. concorre con il delitto di ricettazione, allorché l'agente riceva le fotografie da chi le abbia realizzate in violazione dell'art. 615 bis co. 1, senza essere concorrente nel reato, e successivamente le pubblichi sulla propria rivista, dovendosi escludere l'operatività del principio di specialità in favore del delitto di cui all'art. 615 co. 2 c.p., sia in ragione della diversità del bene giuridico tutelato, sia in ragione della maggior pena prevista dall'art. 648 c.p., che osta alla prospettiva di un assorbimento del disvalore della ricettazione in quello del delitto di interferenze illecite nella vita privata (contra, in dottrina, G. Gatta, I delitti contro l'inviolabilità del domicilio, in Palazzo-Paliero (dir.), Trattato teorico-pratico di diritto penale, vol. VII, Reati contro la persona e il patrimonio a cura di Piergallini e Viganò, Torino, 2011, p. 299, secondo cui in forza di clausola di sussidiarietà espressa dal co. 2 dell'art. 615-bis c.p. - "salvo che il fatto costituisca più grave reato" - dovrebbe applicarsi soltanto il delitto di ricettazione);
- né la condotta del fotografo né quella del giornalista che pubblica foto abusivamente realizzate in un luogo di privata dimora possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 Cost., nemmeno nell'ipotesi in cui la pubblicazione delle immagini in questione rivesta un interesse pubblico in relazione alla notorietà e al ruolo politico del personaggio ritratto, dal momento che la lesione del diritto alla riservatezza domiciliare (tutelata tanto dall'art. 14 Cost., quanto dall'art. 8 CEDU) risulta qui sproporzionata rispetto allo scopo perseguito; e ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dettagliatamente ricostruita dal Tribunale, che esclude la prevalenza del diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU) sul diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) allorché le immagini siano ottenute con mezzi illeciti, quale l'introduzione con mezzi di ripresa invasiva nel domicilio privato.