ISSN 2039-1676


23 giugno 2013 |

Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

Cass. pen., Sez. un., 31 gennaio 2013 (dep. 10 giugno 2013), n. 25401, Pres. Lupo, Rel. Franco, ric. G. (anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 49 del 2006 al T.u. stup., non costituiscono reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato T.u., l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso di gruppo, purché sin dall'inizio essi avvengano anche per conto di soggetti diversi dall'agente e sia certa l'identità di questi ultimi, e risulti altresì manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo)

 

1. Repetita iuvant. Le Sezioni unite confermano il loro indirizzo, già espresso molti anni fa in un contesto legislativo solo apparentemente diverso (Sez. un., 28 maggio 1997, n. 4, in Guida dir., 1997, n. 33, p. 62, con commento di Amato nonché, in motivazione, pur con criptici riferimenti alla questione dell'assunzione non esclusivamente individuale dello stupefacente, Sez. un., 24 giugno 1998, n. 9973, in Foro it., 1998, II, c. 758, sempre con commento di Amato).

In tal modo compongono incertezze interpretative nate all'indomani del varo di modifiche al Testo unico stupefacenti introdotte con legge n. 49 del 2006, di conversione del d.l. n. 272 del 2005, riaffermando che il cd. uso o consumo di gruppo di stupefacenti (espressione di per sé fuorviante e comprensiva di situazioni e casi eterogenei) è penalmente irrilevante e integra esclusivamente un illecito amministrativo. E ribadiscono altresì per implicito - considerate le ricorrenti oscillazioni sul punto, della cui esistenza opportunamente la sentenza si fa carico con una ricostruzione diligente della storia giurisprudenziale dell'ultimo ventennio - che neanche in tema di stupefacenti, materia ad alto impatto emotivo e fortemente condizionata da ideologismi di varia natura, possono essere eluse, in nome di una disapprovazione sociale non codificata, le regole generali di interpretazione delle norme penali: del che è conferma il fatto che, nel caso di specie, pur conclusosi con il decesso di uno dei partecipi al consumo di gruppo, questo principio è stato rigorosamente osservato.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Supremo Collegio rileva - pur nel dichiarato valore "secondario", a tal fine, dei lavori preparatori - che anche a voler ammettere che l'intenzione del legislatore fosse quella di criminalizzare l'acquisto e la detenzione per uso di gruppo, essa comunque «non si è tradotta in una espressa ed oggettivamente univoca norma di legge, sebbene il consolidato diritto vivente escludesse pacificamente la rilevanza penale della fattispecie"».

D'altronde, dell'ambiguità della risposta punitiva congegnata dalla legge n. 49/2006, è testimonianza, secondo la sentenza, non solo l'equiparazione del trattamento dello spaccio di droghe pesanti e leggere, ma anche l'attenuazione della risposta sanzionatoria proprio per le condotte più gravi riguardanti le prime. E non è un caso che, con riguardo alla ritenuta irrazionalità di questa disciplina, sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Corte d'appello di Roma (ordinanza 28 gennaio 2013, in questa Rivista, con commento di Romano) e, più recentemente, anche dalla stessa Corte di cassazione (sez. III, 9 maggio 2013 n. 25554, ancora in questa Rivista).

 

2. Com'è noto, la questione approdata alle Sezioni unite è nata a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 49 del 2006 al Testo unico stupefacenti e, in particolare, dalla nuova formulazione dell'art. 73, in forza del cui comma 1-bis, interpolato dalla citata novella, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale integra il reato di narcotraffico previsto al comma 1.

L'avverbio esclusivamente, che non figurava nella precedente formulazione, ha indotto una parte della giurisprudenza ad attribuirgli un peso interpretativo determinante, quello di escludere che il consumo di gruppo della droga potesse continuare a considerarsi penalmente lecito, al pari dell'uso individuale.

Si è, infatti, osservato che altro è "l'uso personale", altra e ben diversa cosa è "l'uso esclusivamente personale" (secondo il nuovo testo): se ne è, quindi, dedotto che, proprio in virtù dell'avverbio, dovrebbe imporsi un'interpretazione più restrittiva rispetto a quella corrente nella vigenza del precedente testo. Da ciò l'affermazione che non può più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale il cd. uso di gruppo, del quale sono sottospecie sia il caso in cui un gruppo di soggetti dia mandato a uno di essi di acquistare dello stupefacente, sia quello in cui due o più soggetti acquistino congiuntamente sostanza stupefacente destinata ad essere consumata collettivamente (sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 4560/2013, inedita; sez. III, 20 aprile 2011, n. 35706, in questa Rivista, con commento di Tombesi; sez. III, 13 gennaio 2011 n. 7971, in Cass. pen., 2011, 4003, con commento di D'Ippolito; sez. II, 6 maggio 2009 n. 23574, in C.e.d. Cass., n. 244859).

Sull'opposto versante, si è ritenuta la perdurante validità dell'interpretazione maturata ante legge n. 49 del 2006, riaffermandosi il principio che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito a uno degli assuntori non configura un illecito penale (sez. III, 11 dicembre 2012, n. 224/2013, inedita; sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 17396, in C.e.d. Cass., n. 252499; sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513, ivi, n. 251579; sez. VI, 27 aprile 2011, n. 21375, ivi, n. 250064; sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366, in questa Rivista, con commento di Tombesi).

Sostanzialmente si è osservato che l'avverbio esclusivamente aggiunto dalla legge del 2006, in assenza di altre, non equivoche, indicazioni testuali, assume il valore di una superfetazione priva di incidenze interpretative significative. Tanto più che, anche a voler ammettere una sua vaga e possibile valenza in senso rigorista, nell'incertezza si dovrebbe sempre optare per l'interpretazione meno pregiudizievole al reo, secondo i comuni canoni ermeneutici in materia penale.

 

3. Le Sezioni unite prendono partito per l'interpretazione meno penalizzante, non attardandosi su argomenti di minore spessore spesi dall'orientamento più restrittivo, pur confutati partitamene in modo puntuale, quantunque ripetitivi di altri, antecedenti alla loro sentenza 28 maggio 1997, n. 4, cit., che li aveva già ineccepibilmente ritenuti infondati.

Non mette conto, quindi, soffermarsi ulteriormente su di essi, anche perché si finirebbe per ripetere argomentazioni già esposte sedici anni fa dalle Sezioni unite o parafrasare l'esauriente e completa disamina della sentenza odierna, alla quale, pertanto, si rinvia per ogni ulteriore dettaglio argomentativo.

Al clou - osserva giustamente la Corte - l'argomento principale sul quale si basa l'orientamento restrittivo resta quello letterale, fragile e di ambigua portata, al quale si è già fatto cenno, dell'avverbio esclusivamente.

L'interpolazione tra le parole uso e personale di tale avverbio non potrebbe, infatti, avere un significato particolare e indurre l'interprete a identificare l'uso esclusivamente personale con l'uso individuale.

Una simile conclusione, infatti, urterebbe in modo plateale con i principi di tassatività e di legalità che governano la materia penale e si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con il divieto di analogia in malam partem.

Quindi - precisano perspicuamente le Sezioni unite - l'avverbio ha oggettivamente un significato pleonastico e rafforzativo. Comunque, non è idoneo a mutare il senso dell'aggettivo cui accede e meno che mai a poter giustificare un capovolgimento dell'interpretazione sin qui consolidatasi sul testo preesistente. Ed è, piuttosto, plausibile attribuirgli il significato di porre in evidenza che per escludere il reato occorre che la droga sia destinata totalmente (appunto esclusivamente) all'uso personale e neppure in parte alla cessione a soggetti estranei all'acquisto e alla detenzione.

D'altronde, la creazione di una nuova fattispecie penale non potrebbe desumersi dalla circostanza che il nuovo testo legislativo abbia ricostruito l'illecito amministrativo in termini di residualità rispetto all'area di rilevanza penale, posto che la norma penale continua a punire la destinazione all'uso non esclusivamente personale, mentre nell'ipotesi di consumo di gruppo la detenzione della droga è immediatamente collegata all'uso dei singoli acquirenti o dei mandatari appartenenti al gruppo.

Infine, last, but not least, la sentenza affronta un argomento che rappresenta il "nervo scoperto" dell'interpretazione restrittiva: poiché sarebbe pacifica l'intenzione del legislatore del 2006 di sanzionare penalmente tutte le condotte dirette alla propalazione della droga a terzi, anche l'ipotesi dal mandato ad acquistare per uso collettivo di gruppo integrerebbe ora il reato, giacché anche con questa condotta si finirebbe per realizzare una diffusione a terzi della sostanza stupefacente. Facile la replica: così si esprime una valutazione di politica criminale che non può trovare ingresso in una esegesi corretta e costituzionalmente orientata della norma penale.

 

4. Qualche riflessione finale. Come ci eravamo permessi di notare, in termini prognostici, nella presentazione dell'ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni unite, il legislatore del 2006 non ha voluto alcun giro di vite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti.

È, peraltro, bastato un (irrilevante e pleonastico) avverbio introdotto nella precedente formulazione legislativa per fornire l'occasione a una cospicua giurisprudenza per un revirement sprovvisto di argomenti seri a supporto, quantunque a volte di una certa suggestione (per un illuminante esempio in tal senso, si veda, in questa Rivista, la già citata nota di Tombesi alla sentenza n. 35706 del 2011).

Se si considera che quasi mai modificazioni di così modesta portata inducono a inversioni di tendenza nell'interpretazione del diritto, e si tiene conto della specifica vischiosità della giurisprudenza di legittimità, c'è da supporre che il caso dell'uso di gruppo post legge n. 49 del 2006 rappresenti un'anomalia nel panorama dell'id quod plerumque accidit nella giurisprudenza della Corte di cassazione. E che la ragione di questa anomalia vada ricercata nella particolare materia oggetto di disciplina, intrisa, come si ricordava in principio, di ideologismi di varia natura.

In questo quadro va segnalato un profilo - forse uno dei più interessanti - posti in rilievo da ultimo nella sentenza che si annota: quello della procedura di approvazione delle norme riguardanti il T.u. degli stupefacenti ad opera della legge 49, fatte oggetto, per un altro aspetto, come pure si è ricordato in principio della presente nota, di censura di incostituzionalità ex art. 77 Cost.

Com'è noto, la disciplina della quale qui si discute è stata introdotta mediante una serie di emendamenti al testo del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, approvati in sede di conversione in legge; emendamenti che appaiono (la sentenza adopera un'espressione più cauta: «potrebbero apparire») estranei alla materia e alle finalità dell'originario testo del decreto legge. Questa circostanza potrebbe determinarne l'incostituzionalità, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 16 febbraio 2012, n. 22, in questa Rivista, con nota di D'Amico, e Corte cost., 6 marzo 2013, n. 34), a meno che del complesso tessuto normativo non si dia un'interpretazione costituzionalmente obbligata.

A dire il vero, la sentenza non si spinge così oltre, limitandosi a sottolineare che, se fosse esatto l'orientamento interpretativo non condiviso, si dovrebbe supporre che con gli emendamenti al decreto legge sia stata introdotta una nuova norma penale contenente una metamorfosi (da illecito amministrativo a illecito penale) della condotta di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti destinate al consumo di gruppo, in un contesto che è del tutto estraneo alla materia oggetto della decretazione d'urgenza («Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»: così l'intitolazione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272).

Conseguentemente, secondo la sentenza, «l'interpretazione (...) adottata, nel senso di escludere che con l'aggiunta dell'avverbio "esclusivamente" sia stata introdotta una nuova fattispecie incriminatrice, appare anche quella più corrispondente allo speciale procedimento legislativo prescelto».

In realtà, l'argomento dovrebbe provare soltanto che il complesso delle disposizioni inserite, in sede di conversione, nel decreto-legge e aventi contenuto eterogeneo rispetto alla materia oggetto di esso, è esposto a dubbio di incostituzionalità e che solo l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite è in grado di far ritenere immune da censure la norma sull'uso di gruppo: dunque non l'interpretazione più corrispondente allo speciale procedimento legislativo adottato, come si legge, ma l'interpretazione costituzionalmente obbligata della norma in discussione.

Ma la conclusione non sarebbe diversa, se si optasse per la tesi più radicale della illegittimità costituzionale delle disposizioni impropriamente inserite nel decreto legge con i citati emendamenti: caduti i quali, verrebbe riesumato il testo anteriore alla legge n. 49 e, con esso, la pacifica sua interpretazione nel senso, indicato da Sez. un. 28 maggio 1997, n. 4, della illiceità esclusivamente amministrativa del consumo di gruppo.

Sarebbe auspicabile, anche tenuto conto del lodevole trend interpretativo già manifestatosi successivamente alla decisione in rassegna, che registra un adeguamento delle sezioni semplici al suo dictum (tra le prime, sez. V, 8 febbraio 2013, n. 16316 e sez. VI, 6 marzo 2013, n. 12898, entrambe inedite), che diatribe superflue, come quella della quale si è avuto modo qui di dare atto, non abbiano più a ripetersi.