ISSN 2039-1676


30 novembre 2012 |

Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

Cass. pen., sez. IV, 16.10.2012 (dep. 8.11.2012), n. 43464, Pres. Marzano, Rel. Ciampi, ric. Galluccio

1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272.

Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, (art. 73, comma 1-bis, cit.) integra il reato di narcotraffico previsto al comma 1.

L'avverbio "esclusivamente", che non figurava nella formulazione precedente, ha costituito, per alcune decisioni, appiglio utile per dedurre una voluntas legis orientata a ritenere comunque illecito l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti.

In due distinte occasioni, questa Rivista ha già dato atto del contrasto giurisprudenziale che andava emergendo da alcune pronunce di legittimità con altrettante note di commento di Tombesi, alle quali si rinvia per il dettagliato esame della questione e l'ampia citazione di precedenti (Non punibilità dell'uso collettivo di sostanze stupefacenti: si profila un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366, nonché Sull'uso collettivo di sostanze stupefacenti: si consolida il contrasto nella giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011,  n. 35706).

In entrambi gli scritti, e soprattutto nel secondo, si era rimarcata l'ineludibilità della rimessione alle Sezioni unite che puntualmente ora è avvenuta da parte della quarta sezione penale.

 

2. L'ordinanza in epigrafe passa in rassegna le contrastanti posizioni della giurisprudenza di legittimità in tema di "uso di gruppo" di droga, alla luce del novellato testo dell'art. 73 del testo unico stupefacenti.

L'orientamento che vorrebbe identificare nella sopravvenuta integrazione di tale testo unico mediante l'avverbio "esclusivamente" una presunta intenzione legislativa di ritenere il consumo collettivo di droga sempre penalmente rilevante, muove dal rilievo che una cosa è "l'uso personale" di sostanze stupefacenti, altra e ben diversa cosa è "l'uso esclusivamente personale" (secondo il nuovo testo), espressione questa che, proprio in virtù dell'avverbio, dovrebbe condurre a un'interpretazione più restrittiva rispetto a quella corrente nella vigenza del precedente testo. Da ciò l'affermazione che non può più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale il cd. uso di gruppo, del quale è una sottospecie sia il caso in cui un gruppo di soggetti dia mandato a uno di essi di acquistare dello stupefacente, sia l'altra ipotesi in cui l'intero gruppo procede all'acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente (in tal senso Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6374/2012, inedita; sez. III, 20 aprile 2011 n. 35706, in questa Rivista; sez. III, 2 marzo 2011, n. 26697, inedita; sez. III, 13 gennaio 2011 n. 7971, in Cass. pen., 2011, 4003, con nota di D'Ippolito; sez. II, 6 maggio 2009 n. 23574, in C.e.d. Cass., n. 244859).

Sennonché, altri collegi, nel caso specifico di mandato all'acquisto di droga conferito a uno degli assuntori, hanno motivatamente dissentito da una siffatta impostazione.

Si è, infatti, osservato che ancorare all'introduzione di un avverbio un ipotetico revirement legislativo, in assenza di una non equivocabile indicazione, tanto più necessaria avuto riguardo all'esito referendario (d.p.r. 5.6.1993, n. 171), e tenuto altresì conto che l'espressione «non esclusivamente personale» suggerisce all'interprete l'impressione di un'aggiunta ridondante, superflua e pleonastica, significherebbe avallare un'interpretazione di difficile compatibilità con il principio di determinatezza che discende direttamente dalla Costituzione.

In più, ammesso che la finalità sia quella di sanzionare comunque l'uso di gruppo, nelle due variabili dell'uso di gruppo vero e proprio (stricto sensu) e dell'uso comune di un bene oggetto di previo mandato all'acquisto, essa sarebbe comunque espressa in termini incerti, con la conseguenza che, in ogni caso, nel dubbio interpretativo, dovrebbe prevalere l'opzione più favorevole al reo.

Peraltro, tale orientamento subordina a una serie di precise condizioni l'irrilevanza penale dell'uso di gruppo in caso di mandato all'acquisto.

È, infatti, richiesto:

1) che l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori;

2) che sia certa sin dall'inizio l'identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale "in gruppo" e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine al luogo e ai tempi del relativo consumo;

3) che gli effetti dell'acquisizione si trasferiscano direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati (in questi termini Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 17396, in C.e.d. Cass., n. 252499; sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513, ivi, n. 251579; sez. VI, 27 aprile 2011, n. 21375, ivi, n. 250064; sez. VI, 26 gennaio 2011,  n. 8366, in questa Rivista).

 

3. Se i termini della questione sono quelli fin qui illustrati, è difficile pensare che la semplice interpolazione, nel testo della legge antecedente, di un avverbio ("esclusivamente"), il quale sottolinea una caratteristica della condotta non punibile già presente in esso, sia pure in termini non espliciti, possa indurre le Sezioni unite a recedere dal dictum di una loro non recente decisione (Sez. un., 28 maggio 1997, n. 4, in Riv. pen., 1987, p. 805), senza che nessun elemento testuale serio e di non equivoco o labile significato emerga nella direzione di un "giro di vite" legislativo.

È pura suggestione terminologica quella che ispira tentativi di interpretazioni rigoristiche sicuramente oltre i limiti della lettera della legge. Ed è significativo che una delle decisioni ascrivibili all'orientamento di maggiore severità (sez. III, 20 aprile 2011, n. 35706, cit.), come già sottolineato da Tombesi, nell'intento di giustificare la propria interpretazione con i lavori parlamentari, evochi «un emendamento governativo sul quale fu posta la fiducia», aggiungendo che le modifiche introdotte «evidenziano una chiara ratio legis di tipo restrittivo (perseguire il reato di spaccio), anche in riferimento al diritto vivente, che escludeva la responsabilità penale per la detenzione finalizzata all'uso di gruppo» e concludendo che «se pure è ben noto che i lavori parlamentari possono solo costituire un mero ausilio all'opera interpretativa del giudice, la formulazione vigente della disposizione incriminatrice, contestata nel caso di specie, non appare lasciare adito a dubbi».

A dire il vero, noi qualche dubbio lo nutriremmo, ancor di più dopo la lettura di un passo nel quale ci saremmo attesi una chiara e inequivocabile scelta del Parlamento, che invece sembra del tutto assente.

Sicché la giurisprudenza meno rigoristica sembra più accreditata dell'altra a fornire alle Sezioni unite gli argomenti migliori per dirimere la questione controversa, il cui esame è fissato per l'udienza pubblica del 31 gennaio 2013.