ISSN 2039-1676


02 luglio 2013

La Corte costituzionale sul conflitto tra Presidente del Consiglio e Tribunale di Milano in materia di legittimo impedimento

Corte cost., 1 luglio 2013, n. 168, Pres. Gallo, Rel. Cassese

 

Pubblichiamo immediatamente, riservando all'immediato futuro un eventuale approfondimento critico del tema trattato nel provvedimento, la sentenza  con la quale la Corte costituzionale, il 19 giugno scorso (deposito del 1° luglio 2013) ha respinto il ricorso proposto nell'interesse dell'ex Presidente del Consiglio, sen. Silvio Berlusconi, nei confronti del Tribunale di Milano, a proposito dell'ordinanza pronunciata il 1° marzo 2010 nell'ambito di uno dei giudizi penali in corso riguardo al citato sen. Berlusconi.

L'imputato, nella specie, aveva richiesto fosse riconosciuto il suo legittimo impedimento a comparire, per esercitare il diritto di presenziare all'udienza, essendo stata fissata in concomitanza una seduta del Consiglio dei ministri, allora presieduto dall'interessato. Il Tribunale aveva disconosciuto la ricorrenza dell'impedimento assoluto, essenzialmente in base alla circostanza che la riunione di Governo, già fissata per altra data, era stata poi rinviata proprio al 1° marzo, giorno compreso tra quelli che, secondo gli accordi presi dal Collegio giudicante con l'imputato ed i suoi Difensori, avrebbero dovuto essere tenuti «liberi» al fine di consentire la prosecuzione del processo. La richiesta di rinvio dell'udienza non era stata corredata da spiegazioni circa le cause del rinvio e della concomitanza di date così provocata.

La Corte ha deliberato che : « in base al principio di leale collaborazione - e fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo -, spettava al Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1° marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria concomitanza e "non rinviabilità" di detto impegno e circa una data alternativa per definire un nuovo calendario».

 

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