ISSN 2039-1676


30 ottobre 2013 |

Diffamazione e insindacabilità parlamentare: un'interessante pronuncia del Tribunale civile di Milano

Trib. Milano, Sez. I civ., sent. 17 maggio 2013, giud. Gattari, Puri Negri c. Colombo

 

1. Il caso oggetto della sentenza qui pubblicata trae origine da una serie di interventi sulla stampa di un parlamentare – l'on. Furio Colombo – relativamente al progetto, presentato da due società facenti capo ad un imprenditore, di realizzazione nel territorio del Comune di Capalbio di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e all'istanza, presentata presso l'amministrazione provinciale competente, volta ad ottenere la relativa autorizzazione.

A seguito dell'iniziativa si avvia una campagna di opposizione da parte di un comitato di cittadini delle aree interessate, iniziativa cui dà il suo apporto l'On. Colombo prima con due articoli pubblicati su La Nazione riguardanti il Presidente della Provincia , poi con la pubblicazione a sua firma di un articolo su Il Fatto quotidiano del 30 aprile 2012 nel quale, tra l'altro, si affermava, come riportato in sentenza, che «al nostro imprenditore privato fa comodo un terreno (acquistato con il falso ma credibile pretesto di coltivare) in mezzo all'abitato di Capalbio Scalo circondato di case, bambini, animali e colture di qualità (...). Tutto viene (verrà) buttato all'aria da ininterrotte emissioni di aria inquinata, cattivo odore, danno alle falde acquifere e scarico di ciò che si elimina dalla poltiglia maleodorante, che è la materia prima del biogas, nella laguna lago-mare (...). La ditta ha trovato subito un feeling con il Presidente della Provincia di Grosseto (...) che in pochi giorni, a volte in poche ore, ha dato o trovato o ottenuto tutti i permessi, le autorizzazioni e i pareri favorevoli, comprese le Belle Arti (...). E il progetto va avanti schivando la politica, la legge, i cittadini (...) E siamo sicuri che sia antipolitica riuscire a denunciare l'arbitrio del patto di ferro fra due sole persone-padrone, un presidente di Provincia, in apparenza PD, e un potente imprenditore locale in cerca di profitto a danno e a spese di tutti (tutti) gli altri, agricoltori, abitanti, turisti, visitatori in luogo noto in passato per la sua bellezza e non per il biogas?».

Da qui l'azione promossa in sede civile dall'imprenditore nei confronti del parlamentare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla asserita lesione alla reputazione sua e delle due società coinvolte, per effetto dell'articolo sopra menzionato nonché di altri interventi sulla stampa dell'on. Colombo – in prossimità della conclusione dell'iter per il rilascio della autorizzazione – nei quali costui avrebbe altresì accusato l'imprenditore di avere abusato di rapporti personali con il presidente della provincia.

Il convenuto si costituisce eccependo anzitutto la riconducibilità delle affermazioni rese all'insindacabilità ex art. 68 Cost. in relazione al loro nesso con l'esercizio di funzioni parlamentari, sulla base della conforme delibera della camera di appartenenza. In via subordinata, il convenuto eccepisce l'assenza di profili di lesione della altrui reputazione, negando qui in particolare l'on. Colombo la paternità delle dichiarazioni riportate in un articolo di stampa inerenti ai presunti rapporti di amicizia tra l'imprenditore e il presidente della provincia.

Si arriva così al punto nodale della decisione: il giudice si trova a dover stabilire se definire il giudizio con una pronuncia di non luogo a procedere, o sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Problema, questo, che si presenta identico nei giudizi civili e penali innescati da dichiarazioni di parlamentari lesive della reputazione altrui.

 

2. Il punto di partenza dell'argomentazione del giudice è la piena condivisione dell'apprezzamento che dell'insindacabilità è stato fatto dalla camera di appartenenza del parlamentare: ad avviso del giudice, la delibera della Camera dei deputati ha legittimamente ritenuto che le dichiarazioni dell'on. Colombo fossero da ricondurre all'esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68 Cost. In particolare, il giudice sottolinea che «le opinioni espresse attraverso la stampa del convenuto [...] costituiscono manifestazioni "extra moenia" del pensiero politico dell'on. Furio Colombo, già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare». A questo riguardo il giudice valorizza il fatto che alcuni parlamentari del gruppo di appartenenza dell'on. Colombo avessero presentato il 15.2.2012 una mozione sulla vicenda di cui si tratta, mozione discussa e approvata dalla Camera anche con il voto dell'on. Colombo; che lo stesso on. Colombo avesse depositato in seguito, l'8.5.2012, una interrogazione, unitamente anche a parlamentari già firmatari della mozione, relativa sempre al caso in questione, dichiarata poi inammissibile dal Presidente della Camera in ragione dell'incompetenza del Governo su questi temi; che costui avesse poi, nel dicembre 2012, presentato altra interrogazione di analogo tenore, la quale aveva superato il vaglio di ammissibilità.

Da qui la decisione di non sollevare conflitto di attribuzione in quanto, attesa la correttezza della valutazione compiuta dalla Camera, non vi sarebbe stata alcuna menomazione della sfera di attribuzione del potere giurisdizionale. Su questo profilo, il giudice è netto nel rimarcare come la decisione se sollevare o meno conflitto di attribuzione non possa che essere rimessa in ultima istanza all'apprezzamento discrezionale del giudice adito, l'unico in grado di «lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni».

Infine, il giudice si preoccupa di sottolineare come la decisione di non sollevare conflitto di attribuzione non sia in contrasto con la giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell'uomo, che pure ha in più occasioni riscontrato la violazione dell'art. 6 CEDU (sotto il profilo del mancato accesso ad un giudice) in relazione a decisioni del giudice ordinario, in procedimenti penali o civili relativi ad esternazioni diffamatorie da parte di parlamentari, di non sollevare conflitto di atttribuzione contro la delibera di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare medesimo. Sul punto, il giudice contesta la lettura fatta da parte attrice delle sentenze Cordova (Cordova c. Italia 30 gennaio - 30 aprile 2003) e di un recente precedente della Cassazione (Cass. civ., sez. I, 24.10.2011 n. 21969), mettendo in risalto come in entrambi i casi si era in presenza di una erronea decisione del giudice adito di non sollevare conflitto di attribuzioni; aspetto che, per le argomentazioni sopra riportate, non sussiste invece, secondo il giudice, nel caso di specie.

 

3. Alcune brevi considerazioni.

L'esito cui perviene il giudice in punto di conflitto di attribuzione sembra condivisibile. La logica stessa del conflitto non può che essere quella di una menomazione che uno dei poteri in questione lamenta della propria sfera di attribuzioni; e non si vede come ciò possa accadere laddove vi sia piena coincidenza di vedute tra i poteri di cui si tratta. Né pare fondata la tesi della parte attrice relativa a una sorta di automatismo nel sollevare il conflitto da parte del giudice ogni qualvolta vi sia contestazione sulla ricorrenza del nesso funzionale. Il meccanismo di accertamento dell'insindacabilità - già delineato nella sentenza n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale e, sotto questo profilo, cristallizzato nell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - vede il coinvolgimento della Consulta solo allorché il giudice ordinario, in presenza di una delibera di insindacabilità, non condivida la valutazione espressa dalla camera di appartenenza del parlamentare, e dunque chiami in causa la Corte quale organo in grado di dirimere il conflitto e accertare la sussistenza o meno del nesso funzionale.

Al contempo è pero interessante notare come il giudice si diffonda ampiamente sulle ragioni che a suo avviso depongono nel senso della correttezza della valutazione della camera di appartenenza e pertanto della riconducibilità delle affermazioni rese all'esercizio di funzioni parlamentari ex art. 68 Cost. Ciò a dimostrazione dell'esistenza di uno spazio di sindacato giurisdizionale circa la ricorrenza della prerogativa parlamentare. Spazio di sindacato che, guardando al vaglio compiuto dal giudice ordinario, ha possibilità anche di dispiegarsi nei successivi gradi di giudizio, laddove ad esempio in sede di impugnazione della sentenza si contesti il mancato promovimento del conflitto da parte del giudice di primo grado. Ed in questo caso vi sarebbe ancora un ulteriore controllo giurisdizionale sulla valutazione compiuta dal giudice originariamente adito. Del resto, una sequenza del genere è quella verificatasi nel caso sopra citato (Cass. civ., 24.10.2011, cit.), in cui la Cassazione non condividendo la decisione del giudice d'appello di non sollevare conflitto di attribuzione, ha, con ordinanza interlocutoria, promosso ricorso alla Corte costituzionale, che in quel caso ha accertato come le dichiarazioni rese non fossero coperte dall'art. 68 Cost.

Rimane a questo punto il tema dei rischi di censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo cui potrebbe esporsi la decisione del giudice ordinario di non sollevare conflitto di attribuzioni. La risposta ad un tale quesito dipende naturalmente, per riprendere le parole del giudice adito, dalla eventuale 'erroneità', nella prospettiva della Corte europea, della scelta di non sollevare conflitto.

Può essere utile, in questo contesto, far riferimento a taluni precedenti della Corte. Il giudice menziona il caso Cordova in cui, in effetti, la Corte europea aveva negato la sussistenza di un legame stretto tra le dichiarazioni rese e la funzione parlamentare, evidenziando come, in definitiva, la decisione del giudice adito di non sollevare conflitto di attribuzione avesse privato la persona offesa di concrete possibilità di tutela. Argomentazioni simili sono svolte dalla Corte EDU nei casi De Jorio e Patrono. Deve peraltro sottolinearsi come il fatto di ricorrere alla Corte costituzionale non metta di per sè al riparo da possibili rilievi in sede europea, atteso che, nei casi Ielo e Cofferati, anche se per ragioni diverse, la Corte ha comunque accertato la violazione sempre dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

Si tratta dunque di valutare se nell'ipotesi qui in considerazione sussista quel legame stretto tra affermazioni rese e funzioni parlamentari evocato dalla Corte europea.

A dire il vero, qualche dubbio può sorgere da alcuni passaggi, che potrebbero già far dubitare della sussistenza di un nesso funzionale ex art. 68 Cost. al metro della stessa giurisprudenza costituzionale. Il giudice annovera in effetti tra gli atti che darebbero 'copertura' alle dichiarazioni extra moenia dell'on. Colombo una mozione presentata da altri parlamentari, e poi votata dall'on. Colombo. Ora, la Corte costituzionale ha in più occasioni stabilito che si debba trattare di atti di diretta provenienza del parlamentare. Né potrebbero a tal fine valere gli atti successivi posti in essere dall'on. Colombo - nella specie la citata interrogazione da lui presentata e poi dichiarata inammissibile -, in quanto anche qui la Corte costituzionale ha statuito la necessità che la dichiarazione del parlamentare preceda l'atto tipico.

Pur con questi profili problematici, rimane però sicuramente apprezzabile l'ampio sforzo argomentativo del giudice nella sentenza qui pubblicata, che consente di confrontarsi con un percorso di valutazione 'nel merito' della sussistenza della insindacabilità, che pone in evidenza i termini del bilanciamento tra le ragioni di tutela dell'onore indivduale (protetto a livello convenzionale dall'art. 8, e nel suo versante procedurale dall'art. 6, comma 1, CEDU) e quelle del libero esercizio delle funzioni parlamentari (per un'ampia trattazione sul punto, sia consentito il rinvio a A. Gullo, Le immunità come limite alla tutela penale? Una riflessione sull'insindacabilità nel quadro della sistematica del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 178 ss.).