ISSN 2039-1676


20 gennaio 2014 |

Riflessi penalistici della riformata disciplina della filiazione

D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ("Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219")

1. Si segnala ai lettori che è stato recentemente approvato in via definitiva il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante "Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219", la cui entrata in vigore è prevista per il 7 febbraio 2014.

Pur nel quadro di innovazioni rilevanti principalmente in campo civile, la novella presenta riflessi degni di nota anche per il diritto penale e per il diritto processuale penale, essenzialmente sotto due profili.

1.1. Il primo, più corposo, consiste nella sostituzione dell'espressione "potestà dei genitori" con la nuova "responsabilità genitoriale", della quale è fornita una definizione - che sarà contenuta nell'art. 316 del codice civile - all'art. 39 del decreto.

L'art. 93 del decreto individua le norme del codice penale interessate da tale novella:

a) l'art. 19, comma 1, n. 6 ("Pene accessorie: specie");

b) l'art. 32, comma 2 ("Interdizione legale");

c) l'art. 34 ("Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa");

d) l'art. 98, comma 2 ("Minore degli anni diciotto");

e) l'art. 111, comma 2 ("Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile");

f) l'art. 112, comma 3 ("Circostanze aggravanti");

g) l'art. 146, comma 2 ("Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena");

h) l'art. 147, comma 3 ("Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena");

i) l'art. 564, comma 4 ("Incesto"); l'art. 569 ("Pena accessoria");

j) l'art. 570 ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare");

k) l'art. 573 ("Sottrazione consensuale di minorenne");

l) l'art. 574 ("Sottrazione di persone incapaci");

m) l'art. 574-bis ("Sottrazione e trattenimento di minore all'estero");

n) l'art. 583-bis, comma 4, n. 1 ("Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili");

o) l'art. 600-septies.2, comma 1, n. 1 ("Pene accessorie");

p) l'art. 609-nonies, comma 1, n. 1 ("Pene accessorie ed altri effetti penali").

Corrispondentemente, l'art. 94 del decreto disciplina l'analoga modifica che interessa la rubrica e il testo dell'art. 288 del codice di procedura penale, ora rubricato "Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".

1.2. Il secondo ordine di modifiche, che invece interessa solamente due norme del codice penale, è conseguenza dell'equiparazione, anche nominalistica, dei figli 'naturali' ai figli nati in costanza di matrimonio, che conseguentemente non sono più identificati - con un'espressione indubbiamente carica di un'originaria accezione negativa - come figli 'illegittimi'; più precisamente: all'art. 540 ("Rapporto di parentela"), la parola "illegittima" è sostituita da "fuori del matrimonio", e la parola "legittima" è sostituita da "nel matrimonio"; all'art. 568 ("Occultamento di stato di un figlio"), le parole della rubrica "fanciullo naturale o riconosciuto" sono sostituite da "figlio", mentre l'espressione "legittimo o naturale riconosciuto" contenuta nel corpo dell'articolo è sostituita da "nato nel matrimonio o riconosciuto".

2. Pur non essendo questa la sede per approfondimenti, ed in attesa che delle menzionate innovazioni si chiarisca la reale portata sul piano civilistico, cui a rigore esse appartengono, occorre evidenziare che le modifiche in parola potrebbero risultare più che meramente nominali, specialmente sotto il profilo che interessa, all'art. 316 del codice civile, la sostituzione dell'ormai tradizionale concetto di "potestà dei genitori" con la più moderna "responsabilità genitoriale": ciò che ben presto chiamerà a confrontarsi, pertanto, con la pena accessoria della decadenza o della sospensione dall'esercizio non più di una "potestà", bensì di una "responsabilità".

È appena il caso di evidenziare, allora, che tutti da scrivere appaiono i contorni di tale modifica, specialmente in un ordinamento - come il nostro - che tradizionalmente attribuisce alla 'responsabilità' (in senso lato) la funzione di disciplinare le conseguenze dell'inosservanza di un divieto o di un obbligo, senza pertanto alludere, diversamente dalla potestà, ad un complesso di diritti, poteri e facoltà ricollegati ad una relazione di stato.

Suonerà allora singolare, e meritevole di approfondimenti, l'idea stessa di una responsabilità la cui sospensione (e a fortiori la decadenza dalla quale) costituisca un effettivo pregiudizio - anzi, il massimo dei pregiudizi: una pena - per il suo titolare.