ISSN 2039-1676


12 settembre 2012

Una nuova questione di illegittimità costituzionale sull'automatismo della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale

Cass. pen., sez. V, ord. 7 giugno 2012 (dep. 15 giugno 2012), n. 23167, Pres. de Roberto

NOTA REDAZIONALE: Con l'ordinanza qui pubblicata, la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce l'applicazione automatica della pena accessoria della pedita della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 566 co. 2. (soppressione di stato), per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Nel censurare, appunto, l'automatismo dell'applicazione di tale pena accessoria, che preclude al giudice ogni valutazione del concreto interesse del minore (che assurge a suo diritto fondamentale quanto meno in forza della richiamata normativa internazionale) e che, d'altra parte, non riposa su alcuna ragionevole presunzione di conformità della sanzione a tale interesse, la Cassazione riprende fedelmente i passaggi essenziali che hanno recentemente condotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 31/2012 (pubblicata in questa Rivista con nota di G. Leo) a dichiarare l'illegittimità dello stesso art. 569 c.p. nella parte in cui tale norma stabi[va ] l'automatica decadenza dalla potestà genitoriale in caso di condanna per il 'contiguo' delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p.