ISSN 2039-1676


10 aprile 2014 |

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano

D. lgs. 4 marzo 2014, n. 32

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Sul decreto legislativo n. 32 del 2014 è disponibile anche la relazione predisposta dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, cui può accedersi rapidamente attraverso la correlazione che compare sul margine destro dello schermo.

 

1. Con il decreto legislativo n. 32, del 4 marzo 2014, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Si tratta di un decreto emesso in forza della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 96).

Lo schema di decreto, adottato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013, è stato sottoposto all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Se la Commissione Giustizia del Senato aveva espresso parere favorevole senza formulare osservazioni[1], alla Camera i lavori erano stati impostati diversamente: il parere era assai più articolato e conteneva non solo rilievi critici, ma numerose proposte tese a migliorare il testo governativo[2].

Tali suggerimenti sono stati completamente ignorati dal Governo, che ha approvato un testo sostanzialmente identico allo schema originario di decreto.

La manovra normativa interviene su quattro versanti. Anzitutto, essa modifica il codice di procedura penale (art. 1), riscrivendo l'art. 143 e aggiungendo un comma all'art. 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato in vinculis;  in secondo luogo, il decreto modifica due norme delle disposizioni di attuazione al codice di rito (art. 2), al fine si inserire gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; in terzo luogo, viene modificato il testo unico spese di giustizia (art. 3), nel senso di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili; infine, il decreto contiene alcune disposizioni finanziarie (art. 4).

Si tratta di una manovra che presenta molte ombre e qualche luce.

 

2. La parte più deludente della riforma è sicuramente quella relativa alla principale criticità del sistema italiano di assistenza linguistica, ossia la qualità dei servizi di interpretazione e di traduzione. Alla scadenza della direttiva, avevamo auspicato che il legislatore facesse tesoro delle esperienze straniere e sfruttasse l'occasione della delega per affrontare in modo serio ed organico tale questione[3]: è ampiamente dimostrato a livello internazionale che la qualità può essere garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e vincolato al rispetto di un codice etico[4].

Purtroppo, sul versante decisivo della professionalizzazione dell'esperto linguistico, il legislatore delegato ha sprecato l'occasione della delega e se l'è cavata con una pseudo soluzione a basso costo: si è sgravato la coscienza con la previsione che gli esperti in «interpretariato e traduzione» vengano inseriti nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Apparentemente è un passo avanti; quantomeno gli interpreti vengono ufficialmente equiparati agli altri esperti.

Nella realtà, rischia di rivelarsi un cambiamento meramente formale. Molto dipenderà dal ruolo che sapranno giocare le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, il cui rappresentante andrà a far parte del comitato responsabile della formazione, a livello locale, dell'albo dei periti. Ove queste associazioni subordinassero l'inserimento nel registro a una formazione effettiva e permanente, allora si potrebbe garantire un effettivo cambio di rotta.

Ma anche a voler essere ottimisti sul punto, vi è un ulteriore problema: il legislatore si è infatti "dimenticato" di stabilire che l'interprete e il traduttore va nominato scegliendolo - almeno prioritariamente - tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 67 disp. att. Per il perito, esattamente questo prevede l'art. 221 c.p.p.: «il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [corsivo aggiunto]». Ci si sarebbe dunque aspettati che il decreto legislativo modificasse l'art. 146 c.p.p. - che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale - in senso analogo, ossia per sancire espressamente il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo, salve esigenze peculiari che autorizzino a nominare altri soggetti. Non è stato fatto; con il risultato che si potrà tranquillamente aggirare l'albo e continuare a rivolgersi non ad esperti (quasi) professionisti, ma ai tradizionali "conoscitori della lingua". L'immigrato di seconda generazione o il cameriere del ristorante etnico potranno continuare a prestare la loro "assistenza". Con buona pace, non solo della qualità dell'intermediazione linguistica, ma dello stesso contraddittorio nella formazione della prova.

Peraltro, il legislatore delegato non ha fatto alcunché neanche sul versante degli strumenti processuali finalizzati a garantire la qualità dell'assistenza.

Non ha riscritto l'obsoleta formula contenuta nell'art. 146 comma 2 c.p.p.: si sarebbe dovuto eliminare il riferimento anacronistico allo scopo di «far conoscere la verità» e adottare una formula di impegno più in linea con l'attuale concezione del ruolo dell'interprete e del traduttore.

Non ha riscritto la norma sulla ricusazione dell'interprete per inserire la possibilità di una contestazione preventiva della competenza dell'interprete e della qualità del suo lavoro, in linea con quanto stabilito dagli artt. 2, par. 5 e 3, par. 5 della direttiva. Con la conseguenza che il presidio della qualità sarà affidato allo strumento delicato della nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c, c.p.p. derivante dall'inosservanza delle norme sull'assistenza dell'imputato.

Ma il Governo non ha riformulato nemmeno la norma dell'art. 144 sull'incompatibilità, prevedendo un'incompatibilità di ruolo, ossia dell'interprete d'ufficio rispetto all'interprete nominato dalla parte, nonostante gli auspici della Corte costituzionale[5]; né ha contemplato un'incompatibilità di funzione tra l'interprete che ha assistito l'autorità inquirente nel corso delle indagini preliminari e l'interprete d'udienza, nonostante quanto stabilito recentemente dalle Sezioni Unite[6].

 

3. Il secondo difetto fondamentale della manovra è rappresentato dalla scelta di fondo di estendere l'ambito oggettivo del diritto all'assistenza linguistica, anche al di là di quanto previsto dalla direttiva. Per di più, senza valorizzare in termini espressi quegli strumenti correttivi previsti dalla fonte europea.

Per quel che riguarda il diritto all'interpretazione, in attuazione dell'art. 2, par. 2, della direttiva, esso viene esteso ai colloqui con il difensore compiuti prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (art. 143, comma 1, c.p.p.), oppure ai colloqui con l'alloglotto in stato di custodia cautelare, di arresto o di fermo (art. 104, comma 4-bis c.p.p.). Sembra doversi ritenere che la norma vada applicata a qualsiasi interrogatorio e che il riferimento alla "richiesta" vada interpretato nel senso di ricomprendere anche l'atto di impugnazione (tanto cautelare, quanto principale). In tal modo, la norma consentirà di superare quella giurisprudenza restrittiva che obbligava l'imputato a nominare un interprete di fiducia per preparare la redazione degli atti processuali di parte[7]. Peraltro, per evitare possibili abusi e, soprattutto, la lievitazione eccessiva dei costi - si ricordi infatti che questo servizio è a carico dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche dell'imputato - sarebbe stato preferibile seguire il modello francese e individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica. Per di più, si sarebbe potuto pensare di definire dei limiti - magari anche temporali - di questa assistenza a spese dello Stato sul modello belga. Ma il legislatore italiano ha voluto largheggiare - come spesso accade - sul piano delle previsioni astratte: poi sarà da vedere se le risorse stanziate saranno sufficienti a garantire un'assistenza effettiva.

La stessa impostazione connota anche il nuovo comma 2 dell'art. 143 c.p.p., dedicato al riconoscimento dell'obbligo di tradurre una serie di atti fondamentali individuati dal codice, ossia l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Come si vede, le novità principali rispetto alle conclusioni già raggiunte in sede giurisprudenziale riguardano i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze.

Con riguardo a queste ultime, nulla da dire: la nuova previsione porterà finalmente a superare quell'orientamento restrittivo ancora di recente ribadito dalla Corte di cassazione, nonostante il preciso obbligo desumibile dall'art. 3 della direttiva n. 64[8].

Il riferimento ai provvedimenti applicativi di misure cautelari personali sembra invece troppo ampio e va persino oltre a quanto previsto dalla direttiva: la fonte europea si riferisce esclusivamente alle decisioni che privano l'indagato della libertà personale e non anche a quelle che limitano la libertà personale. In considerazione della necessità di contenere i costi di traduzione sarebbe stato dunque preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari custodiali, inserendo invece le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte.

Il nuovo quarto comma dell'art. 143 prevede poi la facoltà del giudice di disporre, anche su richiesta di parte, la «traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico». La norma contempla espressamente la possibilità di ricorrere alla traduzione parziale dei soli documenti ulteriori e sembrerebbe dunque implicitamente escludere tale tecnica anche ai documenti indicati nel comma 2. Per la verità, l'argomentazione a contrario pare da escludere posto che la direttiva contempla direttamente questo correttivo - finalizzato a contenere gli enormi costi di traduzione - anche per i documenti fondamentali. Peraltro, lo stesso discorso sembra valere anche per gli strumenti della sight translation e della summary sight translation: considerata la loro delicatezza, queste tecniche avrebbero potuto essere circoscritte espressamente solo ad alcuni documenti. In assenza di una specifica previsione il rischio è che, come accadeva per le ordinanze cautelari[9], si continui a ritenerli sufficienti anche per i documenti fondamentali.

Da ultimo, va notato come il nuovo art. 143 c.p.p. appaia lacunoso pure sul versante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con riguardo a questo profilo, sarebbe stato opportuno riprendere una regola di grande valenza sistematica, che è stata inserita nel considerando n. 22 della direttiva n. 64, secondo il quale «l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento». L'inserimento di questa norma avrebbe consentito di regolare l'impiego delle lingue veicolari, che potranno comunque essere utilizzate ma con molta cautela e, soprattutto, soltanto laddove risulti che l'imputato alloglotto abbia una conoscenza di tale lingua sufficiente a garantire la reale comprensione e un esercizio effettivo dei diritti difensivi.

 

4. Le poche luci del decreto riguardano la modifica del testo unico sulle spese giudiziarie: sotto questo profilo, il testo del decreto legislativo può essere pienamente condiviso. Infatti, prevedendo l'esclusione dagli ausiliari ai fini della ripetibilità delle spese degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p., si ottiene il risultato che, anche in caso di condanna dell'imputato alloglotto, le spese per l'assistenza linguistica rimangono a carico dello Stato. Ciò che risulta sostanzialmente in linea con quanto stabilito dall'art. 4 della direttiva n. 64 del 2010.

In conclusione, sembra di poter affermare che il legislatore italiano non ha saputo sfruttare le opportunità di modernizzazione dell'ordinamento che erano state offerte dall'implementazione della direttiva. Avrebbe potuto accogliere un approccio pragmatico e garantire maggiore qualità dell'assistenza linguistica a fronte di una minore estensione della stessa. Ma, ancora una volta, il legislatore non è riuscito ad abbandonare il tradizionale approccio idealistico in base al quale contano più le proposizioni di principio e le forme piuttosto che l'effettività dei diritti.

Spetta ora all'autorità giudiziaria trovare un corretto bilanciamento tra i diversi valori in gioco. Ma questa non è certo una novità.

 

 


[1] Lo si trova all'indirizzo  http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=732572.

[2]Cfr. http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/02/18/leg.17.bol0182.data20140218.com02.pdf.

[3] V. Gialuz, È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata, in questa Rivista, cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

[4] Cfr., da ultimo, M. Bargis, L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 104 ss.

[5] Il riferimento è a Corte cost. 6 luglio 2007, n. 254, in Cass. pen., 2007, p. 4439, con nota di D. Curtotti Nappi, La spinta garantista della Corte costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente.   

[6] Cass., Sez. un., 10 maggio 2011, Eke Sony, in Cass. pen., 2011, p. 4176, con nota di S. Sau, Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento.

[7] Cfr. M. Bargis, Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2009, p. 2024; S. Meloni, Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana, ivi, 2010, p. 3683.

[8] Cfr. Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 26239; Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, in Dir. pen. proc., 2012, p. 433, con nota di M. Gialuz, L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica. Contra, Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 5486, in Cass. pen., 2013, p. 2185, con nota di M. Gialuz, La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto, in Cass. pen. 2013, p. 2194.

[9] Cfr. Cass., Sez. I, 19 giugno 2012, n. 35878, in Cass. pen., 2013, p. 3593.