24 giugno 2014 |
Le Sezioni Unite sulla competenza a celebrare il giudizio abbreviato instaurato a seguito di rito immediato nel procedimento a carico di minorenni
Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014 (dep. 5 maggio 2014), n. 18292, B.H.A.
1. Sollecitate dalla sezione seconda della Cassazione[1] a chiarire quale sia nel procedimento a carico di imputati minorenni l'organo competente a celebrare il giudizio abbreviato quando esso sia instaurato a seguito di rito immediato, le Sezioni unite hanno accolto la soluzione, minoritaria nella prassi giurisprudenziale ma largamente prevalente nella riflessione dottrinaria, che ne assegna la competenza al giudice dell'udienza preliminare, nella composizione collegiale prevista dall'art. 50 bis comma 2 ord. giud.
2. A tale conclusione - auspicata dallo stesso giudice rimettente - la decisione giunge attraverso un percorso articolato, che si fa carico di confutare le principali argomentazioni addotte dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno della presunta competenza del giudice per le indagini preliminari[2], a cominciare dalle conseguenze che dovrebbero trarsi dalla clausola di chiusura contenuta nell'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988, che rinvia alle disposizioni del rito per adulti «per quanto (...) non previsto» dalla disciplina relativa al processo penale minorile.
Per questa via, constatando l'assenza nell'art. 50 bis ord. giud. di indicazioni che identifichino l'organo preposto al giudizio abbreviato innestatosi nel rito immediato, l'orientamento sinora prevalente in seno alla Suprema Corte ha ritenuto che debba trovare applicazione l'art. 458 comma 2 c.p.p. e, dunque, che a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato sia competente il g.i.p., naturalmente un magistrato diverso da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato, stante la previsione di incompatibilità ex art. 34 comma 2 c.p.p. Ebbene, neppure a volersi muovere su un terreno «strettamente esegetico» si tratterebbe, secondo le Sezioni unite, di una conclusione univoca, dal momento che anche l'art. 441 comma 1 c.p.p. - norma che estende al giudizio abbreviato le disposizioni dell'udienza preliminare - può ritenersi richiamato dall'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988, con il risultato di rendere applicabili a quel giudizio speciale le «norme dell'udienza preliminare minorile, in cui il giudice ha composizione integrata».
3. Nell'impostazione della sentenza, peraltro, a risultare decisive sono le considerazioni di natura sistematica. Considerazioni alle quali si deve far ricorso - è esplicitamente ribadito quale canone esegetico nella decisione - specie quando il significato di una norma, come in questo caso, non sia «assolutamente incontrovertibile», e dunque si debba necessariamente tenere conto del contesto complessivo in cui la stessa trova collocazione.
L'orientamento interpretativo rigettato dalle Sezioni unite trascurerebbe, in particolare, di valorizzare il principio di "adeguatezza applicativa"[3] espresso dal secondo periodo del richiamato art. 1 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988, là dove raccomanda che le disposizioni del codice di rito penale destinate ad operare nel procedimento minorile siano «applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».
Così come tale indirizzo non pare considerare che la funzione di giudizio nel processo minorile, richiedendo specifici accertamenti sulla personalità del minore, ne implica l'affidamento a «un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il giudice in quanto in possesso di particolari competenze», ai sensi dell'art. 50 ord. giud. Una esigenza di specialità dell'organo che - precisano le Sezioni unite - non può essere adeguatamente soddisfatta dalla specializzazione del giudice minorile monocratico, ancorché alcune pronunce della Cassazione vi abbiano ravvisato, invece, una garanzia sufficiente ad assicurare un'appropriata valutazione della personalità del minore interessato. Se così fosse, obietta efficacemente la decisione in esame, non si spiegherebbe la scelta legislativa di affidare a un organo collegiale misto lo svolgimento dell'udienza preliminare. D'altra parte, a ben vedere, la specializzazione dell'organo monocratico minorile non è neppure sempre garantita: ad esempio, viene meno quando - come avviene con una certa frequenza nei Tribunali per i minorenni di dimensioni ridotte - i giudici togati vengano sostituiti da magistrati incardinati nei Tribunali ordinari, mediante le procedure di supplenza esterna o di applicazione ai sensi degli artt. 97 e 110 ord. giud.
Né sembra persuasivo il rilievo, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità favorevole alla competenza del g.i.p., che l'ordinamento processuale minorile affidi già in altri casi (v. artt. 26 e 27 d.P.R. n. 448 del 1988) la definizione del procedimento con sentenza ad un giudice monocratico togato. Per sottrarsi alla suggestività dell'argomento, alle Sezioni unite è sufficiente richiamare le giustificazioni offerte dalla dottrina alle fattispecie in cui il legislatore ha eccezionalmente rinunciato all'apporto della componente specializzata non togata: quelle che l'ordinamento demanda al g.i.p. - si fa osservare condivisibilmente - sono «decisioni dai confini limitati, con una forte componente "tecnica" o una netta preponderanza dell'elemento "oggettivo" del giudizio, e comunque dalla direzione univocamente favorevole al minorenne imputato e da una preponderante esigenza di celerità nella definizione del procedimento»[4]. Il giudizio abbreviato nel rito minorile è, invece, aperto a ogni possibile epilogo processuale, inclusa la condanna, ed è sede in cui possono trovare applicazione istituti, come la messa alla prova o il perdono giudiziale, caratterizzati da una forte rilevanza della valutazione personologica, in relazione alla quale l'apporto degli esperti "laici" appare più pregnante.
4. Infine, non sfuggono alle Sezioni unite le conseguenze irragionevoli che si verificherebbero a seguire l'orientamento giurisprudenziale predominante. Di fatto, la composizione dell'organo giudicante dipenderebbe dalle modalità di esercizio dell'azione penale, determinandosi così un'ingiustificata disparità di trattamento fra gli imputati minorenni che optino per il rito abbreviato in sede di udienza preliminare e quelli che ne formulino richiesta a seguito di un decreto di citazione a giudizio immediato: gli uni verrebbero giudicati da un organo collegiale che si compone anche di figure professionalmente qualificate, mentre gli altri dovrebbero accontentarsi di un organo monocratico a "ridotta" specializzazione[5]. Ragioni, quelle appena ripercorse, che hanno indotto alcuni interpreti a sollecitare l'intervento della Corte costituzionale, altri a suggerire un'esplicita presa di posizione del legislatore[6]. Tali soluzioni potrebbero non essere più indispensabili dopo il chiarimento offerto dalle Sezioni unite, sempre che, com'è auspicabile, la tesi da esse accolta sia destinata ad affermarsi quale diritto vivente.
[1] L'ordinanza di rimessione (Cass., sez. II, ord. 11 dicembre 2013, B.H.A.) è pubblicata in questa Rivista, 15 gennaio 2014. Le sue approfondite riflessioni risultano largamente recepite dalla decisione delle Sezioni unite in commento; in dottrina, ne condivide le posizioni Iasevoli, La competenza a decidere il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, e il debutto in Cassazione del diritto all'educazione del minore, in Dir. e giust. min., 2014, n. 1, p. 46.
[2] Aderiscono a questa impostazione, fra le altre, Cass., sez. II, 12 luglio 2013, M., in C.e.d. Cass., n. 257360; Cass., sez. VI, 5 febbraio 2009, S., in C.e.d. Cass., n. 243254; Cass., sez. IV, 16 settembre 2008, V., in C.e.d. Cass., n. 241552; Cass., sez. I, 18 gennaio 2007, T., in C.e.d. Cass., n. 236573.
[3] Al riguardo v. per tutti Giostra, sub art. 1, in Aa. Vv., Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988, a cura di Giostra, III ed., Giuffrè, 2009, p. 10.
[4] Cesari-La Greca, sub art. 25, in Aa. Vv., Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988, a cura di Giostra, III ed., Giuffrè, 2009, p. 279.
[5] Anselmi, Giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato e imputato minorenne, in Giur. it., 2008, p. 466. Cfr. anche C. Pansini, Processo penale a carico di imputati minorenni, in Aa. Vv., Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, VII, Utet, 2011, p. 1288.
[6] Mazzucato, Commento a Cass. 38481/08, in Fam. e min., 2008, f. 11, p. 66, che nel frattempo suggeriva al g.i.p. minorile, per ridurre i rischi di una limitata interdisciplinarietà, di avvalersi «ampiamente dei servizi sociali e degli altri soggetti dai quali può ricevere informazioni sulla personalità del minore».