ISSN 2039-1676


29 gennaio 2015 |

La Corte costituzionale "stabilizza" l'investitura del giudice collegiale per il rito abbreviato nei confronti di minorenni

Corte cost., 22 gennaio 2015, n. 1, Pres. Napolitano, Rel. Lattanzi

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Com'è noto si era determinato, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto circa l'identificazione del giudice chiamato a celebrare il rito abbreviato, nel processo penale minorile, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.

Secondo l'orientamento dominante la competenza apparteneva al giudice monocratico investito delle funzioni di giudice per le indagini preliminari (art. 50 bis ord. giud.), in armonia con la regola generale che individua in tale figura, per l'appunto, il soggetto chiamato ex art. 458 c.p.p. alla celebrazione del rito. La dottrina aveva posto in rilievo, tuttavia, l'anomalia e l'inopportunità di una soluzione che affidava il giudizio sul merito dell'imputazione e sul trattamento sanzionatorio ad un soggetto non collegiale, ed in particolare privo dell'apporto di componenti dotati delle particolari competenze  che segnano, invece, la stessa celebrazione della udienza preliminare minorile. Recentemente, com'è noto, quei rilievi erano stati ripresi ed accolti dalle Sezioni unite, che avevano ribaltato l'orientamento dominante: «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza alla celebrazione del giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, e non al giudice delle indagini preliminari» (Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 18292, in questa Rivista, con una nota di Chiara Gabrielli, Le Sezioni Unite sulla competenza a celebrare il giudizio abbreviato instaurato a seguito di rito immediato nel procedimento a carico di minorenni).

Prima di tale intervento, prendendo atto di ciò che poteva in effetti considerarsi diritto vivente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, censurando l'art. 458 del codice di rito e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (norma quest'ultima che rende generalmente applicabili nel processo penale minorile, quando non diversamente disposto, le disposizioni del codice di procedura penale).

Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, per effetto della citata decisione delle Sezioni unite, non avrebbe potuto giovare nel giudizio a quo, posto che il rimettente era stato designato quale giudice funzionalmente competente mediante una sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (ispirata dall'orientamento fino ad allora dominante).

La Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p. e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario).

Torneremo sull'argomento con note di approfondimento.