ISSN 2039-1676


13 maggio 2014 |

Il tema degli "eternamente giudicabili" torna davanti alla Corte Costituzionale

Trib. Roma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013, Giud. Di Nicola

 

1. Con un provvedimento assai articolato e accuratamente motivato, il Tribunale di Roma, attraverso l'ordinanza in esame, torna ad investire la Corte costituzionale del problema, divenuto negli ultimi anni quanto mai pressante, rappresentato dalla disciplina codicistica dedicata agli imputati "eternamente giudicabili"; soggetti, in altre parole, la cui condizione di incapacità cronica a partecipare coscientemente al proprio processo determina una sospensione sine die di quest'ultimo, precludendo la pronuncia di una qualsivoglia sentenza. Consapevole che il tema è stato ripetutamente portato all'attenzione dei giudici delle leggi, e consapevole che sino ad oggi nessuno scrutinio di legittimità costituzionale ha intaccato il regime processuale dedicato all'accertamento sulla capacità dell'imputato (eccezion fatta per la sentenza 20 luglio 1992, n. 340, con cui la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 71 co. 1 c.p.p. limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto», riferite alla condizione di infermità mentale), il giudice rimettente ripropone alla Corte costituzionale il quesito sulla legittimità dell'art. 71 co. 1 c.p.p., ma con specifico riguardo all'ipotesi che la persona eternamente giudicabile si trovi, in quanto socialmente pericolosa, sottoposta ad applicazione temporanea di misura di sicurezza di tipo detentivo (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario). Il profilo di non manifesta infondatezza della questione, allora, sarebbe da individuarsi nella disciplina che consente la sottoposizione dell'imputato, incapace processualmente a tempo indeterminato, a misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria (artt. 206 c.p. e 312 c.p.p.). In tal modo, al giudice sarebbe preclusa la possibilità di pronunciare sentenza, mentre l'imputato, sulla base di meri indizi di reato, resterebbe privo della libertà potenzialmente usque ad mortem. In tal senso, la normativa impugnata risulterebbe contrastare con gli artt. 3, 13, 24, 111 Cost.; inoltre, violerebbe l'art. 117 Cost., in quanto recettore del parametro interposto di legittimità del diritto locale, rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, chiamata in causa per la violazione dell'art. 5, § 3, laddove riconosce all'imputato il diritto al processo e il diritto ad essere giudicato entro un tempo ragionevole. La richiesta, allora, muove dalla necessità di addivenire ad un giudizio, grazie al quale la misura di sicurezza, permanendo le esigenze di tutela della collettività, potrebbe protrarsi a tempo indefinito, ma in forza di un provvedimento giurisdizionale definitivo: un giudizio per la cui celebrazione potrebbe intervenire, a favore dell'imputato incapace, un procuratore speciale, il quale assicurerebbe adeguate garanzie alle ragioni rituali di questi e ne tutelerebbe la posizione sostanziale.

 

2. Come anticipato, gli scrutini di costituzionalità nella materia che ci occupa si sono susseguiti con una certa regolarità, almeno negli ultimi anni. In realtà, come lo stesso giudice rimettente ricorda, esiste un precedente sostanzialmente specifico sul punto: difatti, con ord. n. 281 del 1995 (in Cass. pen. 1995, p. 1866), la Corte costituzionale, investita di analoga questione, per un caso in cui, però, l'imputato era libero e imputabile al momento del fatto, rispondeva che non v'era modo di ovviare al meccanismo di sospensione del processo anche a fronte di un'infermità riconosciuta come irreversibile, dal momento che ingiustificabile sarebbe apparso il rischio di addivenire ad una sentenza di condanna dell'imputato senza che costui avesse avuto realmente modo di esercitare le facoltà connesse al diritto di autodifendersi.

Altri precedenti, poi, si ritrovano nell'ord. n. 33 del 2003 (in Cass. pen. 2003, p. 525), in cui la Corte costituzionale "boccia" la possibilità di perseguire, in casi del genere, la via di una dichiarazione di improcedibilità dell'azione; con l'ord. n. 157 del 2004 (in Giur. cost. 2004, p. 1652), invece, si dichiara insufficiente rispetto all'accoglimento della questione il fatto che la disciplina degli eterni giudicabili appaia quanto mai macchinosa e inefficace. Da altra visuale, si arena sul filo della manifesta inammissibilità (ord. n. 289 del 2011, pubblicata in questa Rivista) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 c.p. e 72 c.p.p., laddove, quanto alla disciplina sostanziale, non si annovera tra le cause di estinzione del reato lo stato di patologia mentale dell'imputato tale da renderne irreversibile la cosciente partecipazione al processo e, quanto al versante processuale, non si esclude la disciplina dei controlli periodici di natura peritale psichiatrica nel caso di malattie riconosciute come irreversibili. Del resto, altra è l'ipotesi di morte del reo, che agisce sul piano della personalità della responsabilità penale, altra l'incapacità irreversibile di partecipare al processo, che opera sul piano rituale della proseguibilità del processo (cfr. L. Scomparin, Sospensione del processo per incapacità irreversibile dell'imputato: una normativa suscettibile di perfezionamenti nuovamente "salvata" dalla Corte costituzionale, in Cass. pen. 2012, p. 953 s.). Sorte analoga spetta, infine, alla denunciata questione di legittimità della disciplina riguardante i termini di decorrenza della prescrizione (art. 159 c.p.), nell'ipotesi di sospensione dovuta agli accertamenti sulla capacità del soggetto irreversibilmente incapace (ord. n. 23 del 2013, con nota di L. Scomparin, Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli eterni giudicabili, in Cass. pen. 2013, p. 1826 s.).

In tale ultima pronuncia, peraltro, nonostante l'epilogo decisionale, i giudici delle leggi prendono apertamente posizione definendo irragionevole una disciplina che permette l'indefinito protrarsi di quel processo che ritroverebbe la propria conclusione solo al momento della dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo. In sostanza, un processo incapace di garantire il rispetto del principio del tempo ragionevole, aprendosi ad una stasi anche infinita. Tuttavia, sebbene sia palese l'eterogenesi dei fini di una normativa pensata per garantire la partecipazione dell'imputato al proprio processo, ma capace di risolversi nella negazione della sua stessa portata garantistica, e sebbene appaia vieppiù intollerabile l'inerzia del legislatore su un tema tanto delicato, la Corte costituzionale decide di non travalicare i confini del proprio sindacato: in particolare, il self restraint manifestato nasce dalla consapevolezza che le soluzioni normative adottabili per rispondere a questa esigenza sono più d'una, dovendosi pertanto riservare la solo legislatore la scelta di quale via imboccare. In particolare, si figurano due possibilità: addivenire, in casi del genere, ad una dichiarazione di impromovibilità o improcedibilità dell'azione, revocabile prima dello spirare della prescrizione, qualora la patologia invalidante venga riconosciuta come non più irreversibile; oppure, mantenere la disciplina della sospensione con controlli periodici (magari prefissati nel numero) alla quale andrebbe aggiunto un autonomo meccanismo di decorso dei termini prescrizionali (sganciando la prescrizione del reato dalla sospensione del processo, o ipotizzando un peculiare modo di conteggiare i tempi necessari a prescrivere, ai sensi dell'art. 157 c.p.), con la prospettiva di emettere una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (o di archiviazione, trovandosi in fase investigativa).

 

3. Quel che differenzia maggiormente la questione sollevata con l'ordinanza in esame dai ricordati incidenti di costituzionalità attiene al cumulo dei profili di debolezza della normativa denunciata al ricorrere di una restrizione provvisoria della libertà personale dell'imputato non giudicabile per irreversibile infermità; situazione dalla quale discenderebbe la violazione degli artt. 3, 13 e 111 Cost. Se ne desume, difatti, che all'incapacità processuale a tempo indeterminato, dovuta a patologia «cronicamente acuta» da cui discende la pericolosità della persona, seguirebbe una restrizione di natura detentiva applicata «provvisoriamente all'infinito». I denunciati ossimori creerebbero un paradosso: la privazione della libertà personale sarebbe dovuta al diritto dell'imputato di esercitare i propri diritti difensivi in un giudizio che non si celebrerà verosimilmente mai (con buona pace per la garanzia apprestata dal principio del tempo ragionevole). Per addivenire all'applicazione definitiva di una misura di sicurezza quale quella applicata nel caso in analisi occorrerebbe giungere ad una pronuncia, almeno di proscioglimento per infermità psichica, per il quale, però, occorre la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio. Allo stato, invece, da un alto si impone la sospensione ex artt. 70 e 71 c.p.p., dall'altro si profila una sospensione indefinita del decorso della prescrizione, con l'effetto di rendere irragionevoli gli istituti penali proprio perché protratti all'infinito. Irragionevole apparirebbe anche la differenza di trattamento che discende dall'applicazione di una misura cautelare custodiale e da una misura di sicurezza custodiale eseguita in via provvisoria (poiché da entrambe le misure discende una materiale privazione della libertà): sebbene la Corte costituzionale (sent. n. 74 del 1973) abbia a suo tempo riconosciuto un'incolmabile differenza tra le due tipologie di misure, funzionali a garantire beni e interessi disomogenei, l'assenza di termini massimi all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza ignora l'argine costituito dai principi di proporzionalità (tra esigenze processuali e tutela della libertà) e adeguatezza che, al contrario, sovrintendono alla materia cautelare. Di tal guisa, il processo penale perderebbe la propria vocazione accertativa, a favore di una finalità esclusivamente specialpreventiva che, come noto, non gli appartiene (o non dovrebbe appartenergli).

 

3.1. In effetti, l'ordinanza in esame evoca altri principi che la normativa denunciata sarebbe in grado di violare. Il giudice rimettente, infatti, non poteva ignorare la possibile frizione con l'art. 24 Cost., dal quale emerge l'inviolabilità pure dell'autodifesa. Il profilo, già scrutinato nel 1995 dai giudici delle leggi, aveva visto prevalere la tutela dell'autodifesa rispetto al diritto di essere giudicato, reputandosi esecrabile l'ipotesi di una condanna giunta al termine di un processo al quale l'imputato non avesse potuto partecipare coscientemente per infermità cronica. Nel caso di specie, tuttavia, la tutela dell'autodifesa diviene paradossalmente lesiva della libertà personale, rimettendo in discussione le priorità di valore. Difatti, come si chiede il giudice rimettente, dovrebbe riflettersi sulla prevalenza del diritto di autodifesa o del diritto di essere giudicati, qualora la prospettiva processuale fosse, invece della sentenza di condanna, una pronuncia assolutoria per difetto di imputabilità, alla quale giungere non solo con il ministero di un difensore, ma anche grazie alla presenza del procuratore speciale all'uopo nominato, al quale spetterebbe un ruolo sostanzialmente "surrogatorio" delle capacità dell'imputato infermo. Allora, l'autodifesa finirebbe per rivelarsi «un vuoto simulacro» di fronte alla impossibilità di prosciogliere l'imputato per infermità totale di mente già al momento del fatto; d'altro canto, un processo così indirizzato potrebbe a buon titolo rivelarsi non lesivo dell'autodifesa proprio grazie alla presenza del curatore speciale. Un processo, in altre parole, non per la condanna e la pena, ma per il proscioglimento e la misura di sicurezza: prospettiva in certo senso rassicurante, ma forse ingenerosa nei confronti della vocazione accertativa del rito penale.

 

3.2. Tra autodifesa e giudizio occorrerà prima o poi scegliere: in questo difficile percorso, tipicamente riservato alla discrezionalità legislativa, pesa, agli occhi del giudice rimettente, anche la prospettata violazione degli artt. 11 e 117 Cost., quali vie di passaggio verso il nostro ordinamento dei principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, l'eternamente giudicabile soggetto a misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria vedrebbe violato il proprio diritto al processo e al giudizio entro un tempo ragionevole. Inoltre, la privazione della libertà, risultando da provvedimento provvisorio, non discenderebbe da una pronuncia di condanna, grazie alla quale soltanto si potrebbe ristabilire un giusto rapporto tra reato e sanzione.

 

4. In conclusione, pochi rilievi. Anzitutto, non pare più potersi nascondere la debolezza della disciplina apprestata per rispondere ai difetti di capacità processuale dell'imputato: verosimilmente calibrata solo su ipotesi di incapacità reversibili, appare funzionale esclusivamente con riguardo ad esse, manifestando un concreto vuoto di disciplina quando l'incapacità, come nel caso di specie, sia irreversibile. Volendo, è sempre possibile dubitare anche del risultato delle perizie e degli esami psichiatrici che decretano l'irreversibilità, ma ciò se da un lato giustificherebbe l'attuale disciplina, dall'altro ignorerebbe dolosamente la qualità e il numero degli esiti peritali in cui la diagnosi si attesti sulla natura irreversibile della patologia mentale invalidante la capacità dell'imputato.

D'altro canto, se le questioni di legittimità costituzionale in tale materia si susseguono a cadenze quanto mai ravvicinate, vuol dire che esiste ed è concreto il bisogno di intraprendere una qualche via di riforma dell'attuale assetto normativo. Semmai, il dubbio riguarda il metodo attraverso il quale addivenire a tale risultato, da più parti auspicato: visto che esistono ampi margini per praticare l'ingegneria legislativa in quest'ambito di disciplina, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore. L'obiettivo dovrebbe essere eliminare quelle pur piccole percentuali di "eternamente giudicabili" che attualmente vivono il paradosso di non essere giudicati perché incapaci di difendersi. Se per tali soggetti si intendesse rinunciare al giudizio pieno, effettivamente residuerebbe la via di una decisione necessariamente liberatoria, ma foriera dell'applicazione di misure idonee a compendiare istanze di difesa sociale e terapeutico-riabilitative dell'individuo pericoloso: una decisione di improcedibilità di natura "debolmente irrevocabile", cioè soggetta alla sopravvenienza della condizione di procedibilità, ma assoggettata agli ordinari termini di prescrizione, posti tanto a garanzia dell'interesse reale al perseguimento dei reati, quanto a presidio dell'oblio da decorso del tempo (cfr. L. Scomparin, Prescrizione del reato, cit.). Del resto, un processo con rinuncia all'accertamento nel merito è un processo solo a metà (peraltro, come noto, non sarebbe né il primo né l'unico), ma di certo preferibile ad un "non-processo".

La via, auspicata dall'ordinanza in esame, di un intervento attivo della Corte costituzionale appare invece una sorta di ripiego, anche se i tempi del legislatore sembrano indicarla come soluzione preferibile. Ragionando sui noti precedenti, difficilmente la Corte di legittimità potrebbe risolversi a dichiarare l'illegittimità della normativa denunciata, almeno per ragioni attinenti al merito; quanto al metodo, sappiamo che dopo una pronuncia-monito (come si potrebbe definire l'ordinanza n. 23 del 2013) i giudici delle leggi hanno altrove adottato la via di una declaratoria di illegittimità, addivenendo talora addirittura alla creazione di istituti (come nel caso della sent. 113 del 2011, in materia di revisione "europea"). Pertanto, sebbene la normativa impugnata con l'attuale incidente di costituzionalità palesi evidenti profili di frizione con l'orizzonte costituzionale invocato, soprattutto pensando alla ferita inferta alla inviolabilità della libertà personale, occorrerà attendere per capire quale criterio, di merito o di metodo, la Corte costituzionale intenda adottare.