ISSN 2039-1676


26 marzo 2015

La Consulta 'risolve' il problema dell'incapace eternamente giudicabile

Corte cost., 25 marzo 2015, n. 45, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi

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Diamo immediata notizia, per l'importanza del tema, della sentenza con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Si tratta della questione dello "incapace eternamente giudicabile", cioè della persona che si trova in condizioni psichiche tali da precluderle di partecipare coscientemente al processo penale che la riguarda,  e che in particolare sia afflitta da una patologia tale da risultare, in base alle conoscenze mediche disponibili, non reversibile.

Al fine di garantire il diritto di difesa, com'è noto, la legge impedisce la celebrazione del procedimento e ne impone dunque la sospensione. Tuttavia, proprio tale disciplina implica(va) anche la sospensione della corsa dei termini di prescrizione del reato, di talché, nel caso di patologie irreversibili, si determina(va) una stasi insuperabile del giudizio, non rimediabile neppure attraverso l'estinzione del reato in base al trascorrere del tempo.

Più volte, nella perdurante inerzia del legislatore, la questione era stata portata all'attenzione della Consulta, con esiti di vario genere, mai risolutivi. In una occasione recente, per altro,  la Corte costituzionale aveva lanciato un deciso monito al legislatore (sentenza n. 23 del 2013). Se la pluralità delle strategie di uscita concepibili aveva dissuaso, ancora una volta,  da un intervento manipolativo, si avvertiva che non sarebbe stato troppo a lungo tollerata la lesione dei diritti della persona incapace, e di tutti gli interessi che sono assicurati attraverso la disciplina della prescrizione.

Il Tribunale di Milano, a non lunga distanza di tempo dal monito, ha sollevato nuova questione di legittimità, e certo non è rimasta indifferente, nella valutazione della Corte, la circostanza che, pur in pendenza del giudizio incidentale di legittimità, il quadro normativo non sia mutato, anche se si è registrata una iniziativa legislativa sul tema.

Ora è stabilito che, accertata la irreversibilità della patologia, la prescrizione riprende la sua corsa, nonostante la sospensione del processo, in modo che almeno possa giovare il decorso di un termine proporzionato alla gravità del reato. Naturalmente, nella speranza che maturi l'intervento legislativo (apertamente sollecitato dalla Corte), al fine di regolare in modo sicuro e razionale la procedura, la giurisprudenza è ora chiamata a risolvere numerose questioni interpretative e applicative.

Ma su questo torneremo, nei prossimi giorni, con un contributo più esteso e meditato. (GL).