ISSN 2039-1676


31 ottobre 2014

Per le Sezioni Unite la prescrizione della pena decorre fin dal passaggio in giudicato del provvedimento che comporta la revoca del beneficio che ne impediva l'esecuzione

Cass., Sez. Un., c.c. 30 ottobre 2014, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Ric. Maiorella (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 ottobre 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, nel caso in cui  l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono e dispone quest'ultima».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione:

«L'esecuzione (rectius: termine per l'estinzione o prescrizione) della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio».

 

 La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

La questione era stata rimessa alle Sezioni unite con una ordinanza della Seconda sezione penale della Corte in data 21 marzo 2014, n. 30007, a seguito di un contrasto insorto nella giurisprudenza sul tema.

La nostra Rivista ha pubblicato il provvedimento (clicca qui) con una scheda di Tommaso Trinchera, Alle Sezioni unite la questione relativa all'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione della pena in caso di revoca dell'indulto.

 

Pubblicheremo la motivazione della sentenza immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)