ISSN 2039-1676


25 gennaio 2011 |

In tema di tentativo del delitto di cui all'art. 377 bis c.p.

Nota a Cass. pen., Sez. VI, sent. 25 novembre 2010 (dep. 29 dicembre 2010), n. 45626, Pres. e Rel. De Roberto

1. Con la sentenza in esame, la sesta Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità del tentativo per il reato di cui all’art. 377 bis c.p., ha precisato che perché possa configurarsi tale fattispecie di reato nella forma tentata non è sufficiente indurre un soggetto che ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, mediante violenza o minaccia (o offerta o promessa di denaro o altra utilità), ma è altresì necessario che tale soggetto sia stato effettivamente "chiamato" a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria.
 
Nella specie la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa degli imputati, i quali erano stati condannati in appello per avere spedito, dalla casa circondariale ove erano detenuti, una lettera di minaccia, contrassegnata da una sicura carica intimidatoria, con la finalità di scongiurare che il destinatario della stessa rendesse dichiarazioni all’autorità giudiziaria che avrebbero potuto pregiudicare la loro posizione processuale. La Corte territoriale aveva ritenuto che sussistesse la penale responsabilità degli imputati per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), nella forma del tentativo, in quanto la missiva non era mai giunta al destinatario, perché questi nel frattempo era stato arrestato, e dunque non si era realizzato l’evento previsto dall’art. 377 bis c.p., consistente nell’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
 
La Corte d’Appello era intervenuta a riformare la decisione del Giudice di prime cure che aveva assolto gli imputati, con formula perché il fatto non sussiste, ritenendo, da una parte, che mancasse la prova che il destinatario della missiva fosse intenzionato a rendere dichiarazioni confessorie od eteroaccusatorie, e, d’altra parte, che gli imputati erano stati assolti dall’imputazione di rapina di cui erano chiamati a rispondere per una carenza probatoria che in nessun modo poteva essere correlato alla mancata confessione del correo minacciato.
 
 
2. L’iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte prende le mosse da un’attenta analisi della peculiare fattispecie di reato prevista dall’art. 377 bis c.p., inserita tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia con la Legge 1 marzo 2001, n. 63, nell’ambito delle modifiche al codice penale recate in attuazione del novellato art. 111 della Costituzione in tema di giusto processo.
 
La Corte osserva, in primo luogo, che la condotta descritta dall’art. 377 bis c.p. è diretta nei confronti di un soggetto la cui figura è tipizzata in un duplice senso. Sotto un profilo che potremmo definire statico, in quanto la violenza, la minaccia, l’offerta o promessa di denaro o altra utilità, incidono su una persona che, pur avendo la facoltà di non rispondere, può rendere dichiarazioni utilizzabili nel processo (e vengono menzionate, in via meramente esemplificativa, le figure dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in reato connesso); sotto un profilo che potremmo definire dinamico, in quanto tali condotte incidono su una persona che, essendo stata chiamata dall’autorità giudiziaria, è in grado di rendere – non più in via meramente potenziale – un effettivo contributo conoscitivo utilizzabile nella dialettica processuale.
 
Quanto al risultato cui deve tendere la condotta, invece, la Corte osserva che possono distinguersi un evento lato sensu psicologico (l’induzione) e un evento processuale – che segna l’effettivo momento consumativo del reato – che si realizza con il silenzio o la falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all’autorità giudiziaria. L’evento si presenta allora come il risultato di una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella mera induzione del soggetto chiamato, richiedendosi anche che costui venga chiamato dall’autorità giudiziaria e, ottemperando alla condotta illecita, provochi la contaminazione processuale indotta con violenza o minaccia (o con la promessa o offerta di denaro o altra utilità).
 
Sennonché – osserva la Corte – trattandosi di un reato d’evento, configurabile anche nella forma del tentativo (in questo senso già si era espressa Cass. Pen. Sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32633), la duplice tipizzazione soggettiva della persona nei cui confronti è rivolta la condotta di violenza, minaccia o seduzione, e il poliedrico risultato cui questa condotta deve tendere (l’induzione accompagnata dall’evento processuale), evidenziano la problematicità, ed acuiscono la necessità, di individuare il momento minimo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 56 c.p. per la configurabilità del tentativo.
 
La Cassazione ha ritenuto corretto individuare il minimum perché la condotta delineata dall’art. 377 bis c.p. possa assurgere a rilevanza penale in quello che si è definito il momento dinamico della posizione soggettiva qualificata, vale a dire l’effettiva chiamata del soggetto a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Questo perché, motiva la Corte, nella stessa norma incriminatrice (art. 377 bis c.p.) è strettamente tipizzata l’idoneità della condotta rispetto ad un evento di danno (il non rendere dichiarazioni o il rendere dichiarazioni mendaci) in relazione al quale la qualità soggettiva processuale di persona chiamata riveste un ruolo determinante, che diviene anzi condizione necessaria per l’ipotizzabilità stessa della fattispecie.
 
 
3. Che nell’induzione qualificata dalla soggettività sia da scorgere il momento di rilevanza penale del fatto è conclusione avvalorata, osserva la Corte, anche da una lettura sistematica dell’art. 377 bis c.p., in particolare dal raffronto con l’art. 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). La comparazione tra le due fattispecie, infatti, rivela una profonda diversità strutturale.
 
La previsione di cui all’art. 377 c.p., appartenendo alla categoria dei reati cd. a consumazione anticipata (in questo senso Cass. pen. Sez. Unite, 30 ottobre 2002, n. 37503), è contrassegnata dalla condotta qualificata dal fine specifico. Ad integrare il reato è sufficiente l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a commettere uno dei reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p.; qualora l’offerta o la promessa siano poi effettivamente accettate e il reato commesso, si realizzerà l’ipotesi delittuosa contemplata da ciascuna delle norme richiamate, sotto il profilo concorsuale. La previsione di cui all’art. 377 bis è, invece, contrassegnata dall’evento costituito dall’induzione del soggetto chiamato dall’autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, sicché l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità assumono il valore di proposta che, solo se accettata (diversamente da quanto previsto dall’art. 377 c.p.) integra il momento penalmente rilevante, se e sempreché all’illecito assetto negoziale segua la chiamata e la specifica condotta processuale divisata.
 

Proprio la circostanza che nel delitto a consumazione anticipata – per il quale, come noto, non è configurabile il tentativo – sia richiesta la qualità soggettiva di persona chiamata, è la più significativa conferma che la fattispecie tentata di cui all’art. 377 bis c.p. debba dirigersi verso un soggetto che riveste almeno quella qualità; si giungerebbe altrimenti alla contraddittoria conclusione per cui la previsione dell’art. 377 c.p., quale reato che si arresta molto al di là della soglia dell’evento (è, infatti, un’ipotesi di istigazione non accolta eccezionalmente punibile) resta designata dalla qualifica soggettiva, mentre la fattispecie di reato d’evento che si arresti alla forma del tentativo può prescindere dall’assunzione di tale qualifica.