ISSN 2039-1676


17 febbraio 2015 |

S. Corbetta, I delitti di comune pericolo mediante frode, II, 2, I delitti contro l'incolumità  pubblica, in Trattato di diritto penale. Parte Speciale, diretto da G. Marinucci - E. Dolcini, Cedam, Padova, 2014

Recensione

1. Il volume di Stefano Corbetta sui delitti di comune pericolo mediante frode si inserisce nel Trattato di diritto penale. Parte speciale diretto da Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini e va a completare il primo lavoro dello stesso A. (2003), dedicato invece ai delitti di comune pericolo mediante violenza. Con tale opera, l'A. conclude pertanto l'esame del Titolo VI del Libro II del codice penale.

Vengono passati in rassegna, attraverso un'attenta e completa analisi dottrinale e giurisprudenziale, i delitti di epidemia (artt. 438 e 451 co. 1 c.p.), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (artt. 439 e 452 co. 1 c.p.), adulterazione, corrompimento o contraffazione di acque, alimenti o di altre cose in danno della salute pubblica (artt. 440, 441 e 452 co. 2 c.p.), commercio di acque, sostanze alimentari o cose avvelenate, sofisticate o nocive (artt. 442, 444 e 452 co. 2 c.p.), adulterazione, contraffazione o corrompimento di medicinali (art. 440 co. 3 e 452 co. 2), commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 e 452 co. 2), somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute (artt. 445 e 452 co. 2 c.p.).

La dettagliata analiticità dell'esegesi, che offre un quadro pressoché completo dell'état de l'art ermeneutico in subiecta materia, è compendiata in cinque capitoli a loro volta suddivisi in tredici sezioni e costituisce uno dei valori aggiunti del lavoro svolto dall'A., come sottolinea anche Emilio Dolcini nella presentazione: "questo volume può dirsi concepito 'per l'azione': un rilievo che (...) accentua il pregio dell'opera, espressione di una dottrina che non è mai fine a se stessa, ma mira ad incidere sulla prassi attraverso processi argomentativi rigorosi e stringenti (...). Il prodotto finale è un'opera nella quale (...) teoria e prassi si coniugano al meglio".

 

2. Dalla lettura del volume, infatti, emerge costantemente la ricerca di soluzioni relative alle problematiche sia teoriche che pratiche sottese alla sussunzione delle fattispecie concrete nelle norme commentate. Il percorso d'analisi segue un rigoroso schema logico-concettuale, che muove dalla norme e dai precedenti storici, per poi svilupparsi sul bene giuridico e sulla tecnica di tutela, sul soggetto attivo - con particolare riferimento, laddove ve ne siano gli estremi, al soggetto in posizione di garanzia - sul fatto e sulle sue eventuali sottocategorie (evento, nesso di causalità, presupposti della condotta) ed arrivare, infine, alla componente soggettiva e alle vicende collegate alla consumazione, al tentativo, al concorso di persone e (apparente) di norme.

Vi è, inoltre, per ogni reato una significativa parte conclusiva dedicata al trattamento sanzionatorio, alle pene accessorie, alle misure di sicurezza, alle misure di prevenzione, alle sanzioni amministrative e ai profili processuali.

 

3. Tra i passaggi di maggior valore interpretativo, è certamente degna di nota la ricostruzione del delitto di epidemia quale reato a forma libera e - come tale - configurabile in forma commissiva mediante omissione attraverso la clausola di equivalenza ex art. 40 co. 2 c.p. L'A., sul punto, riporta anzitutto l'opinione dottrinale prevalente, secondo cui la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" condurrebbe il comportamento penalmente rilevante nell'orbita dei reati a condotta vincolata. In tal guisa, non troverebbe applicazione l'art. 40 co. 2 c.p., che - come noto - è in grado di estendere l'ambito di tipicità solo in relazione ai reati di evento a condotta libera. Si noti, peraltro, come tale indirizzo ermeneutico, di natura eminentemente restrittiva, sia stato seguito da una delle rare sentenze di merito (cfr. G.u.p. di Trento, 12 luglio 2002, in Cass. pen. 2003, 3940).

Al contrario, l'A. esclude che l'elemento del tipo impiegato dal legislatore all'art. 438 c.p. sia una clausola modale della condotta. Esso invece avrebbe la funzione di circoscrivere la tipicità dell'evento: l'epidemia penalmente rilevante sarebbe solo quella che riguarda le malattie infettive, le sole provocate, appunto, dalla "diffusione di germi patogeni". Dall'interpretazione del delitto in parola nella categoria - usando il lessico impiegato dell'A. - dei reati d'evento a mezzo vincolato, deriva necessariamente un'accurata e completa analisi dei possibili soggetti destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Questo passaggio - denso di rilevanti conseguenze sulla prassi applicativa - può ritenersi paradigmatico dell'imprinting, per dirla con Lorenz, che permea l'intera opera, laddove l'A. non si sottrae non solo dall'affrontare nel vivo questioni interpretative dirimenti, ma anche dal sostenere proprie tesi, anche qualora non in linea con l'indirizzo prevalente. In tale prospettiva, appare particolarmente apprezzabile l'operazione ermeneutica dedicata all'individuazione delle norme dedicate alla raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano, nonché alla produzione di emoderivati. L'analisi del d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 e della l. 21 ottobre 2005, n. 219, considerati i due provvedimenti principali sul tema, porta all'individuazione di una serie di garanti della salute pubblica, sui quali grava l'obbligo di impedire la diffusione, per via ematica, di malattie infettive che possano dar vita ad un'epidemia. In particolare, la posizione di garanzia ricoperta del Ministro della salute offre la possibilità di un prezioso appunto prasseologico dedicato ai casi di epidemia HBV, HCV e HIV tra i malati di emofilia, con riferimento - rectius: confronto - anche alla giurisprudenza civile. Sul punto, infatti, le sezioni unite hanno affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero in relazione ai danni conseguenti ad infezioni contrate da soggetti emotrasfusi per omesso controllo e omessa vigilanza, sull'intero territorio nazionale, sulla raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico.

Gli spunti di maggior interesse per il penalista si colgono nella parte relativa alla diversità di accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'agente ed il verificarsi dell'evento integrante l'illecito civile, incentrato sulla regola del "più probabile che non", anziché su quella, assai più rigorosa, dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", il che spiega i diversi esiti cui sono, sino ad ora, pervenuti i procedimenti civili e penali ad oggetto fatti sostanzialmente identici.

Per quanto attiene, invece, alla nozione di "epidemia", l'A. si sofferma - anche per controbilanciare l'allargamento della fattispecie dovuto alla riqualificazione della condotta come visto supra - sulle possibilità relative all'interpretazione dell'evento, richiamando prima la scienza medica, poi passando in rassegna gli approdi di dottrina e giurisprudenza, per infine giungere al ridimensionamento dell'evento in chiave di pericolosità concreta ed escludendo la tipicità in caso di malattie non infettive (quali, ad esempio, i tumori, le intossicazioni e le malattie cardiovascolari).

 

4. Sul tema dell'avvelenamento ex art. 439 c.p., il capitolo si apre con il richiamo alle opzione ermeneutiche che suggeriscono una lettura costituzionalmente orientata in termini di offensività in concreto dei reati di pericolo astratto, passando in rassegna gli orientamenti oscillanti del giudice di legittimità sul punto ed analizzando anche il noto caso del petrolchimico di Porto Marghera. La trattazione successivamente si dipana lungo due direttrici: da una parte, l'A. svolge un prezioso excursus relativo alle norme a tutela della salute pubblica nel panorama del c.d. diritto alimentare. Sul punto, può notarsi l'ormai nota dinamica rapsodica del legislatore italiano nella progressiva introduzione di nuove figure di reato (spesso di natura contravvenzionale), salvo poi provvedere a depenalizzarle senza soluzione di continuità. Dall'altra, analogamente a quanto sviluppato in relazione all'art. 438 c.p., l'A. passa in rassegna la dimensione omissiva del delitto in parola, conducendo la propria analisi ad una completa elencazione dei garanti obbligati ad impedire l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

 

5. Con riferimento, infine, ai delitti in materia di medicinali (artt. 443 e 445 c.p.), si coglie un'altra notevole opera interpretativa nell'analisi della definizione di "medicinale". Premessa l'assenza di una definizione legislativa nel codice penale, l'A. interpreta tale elemento del tipo ricavandolo dalla norma nazionale di attuazione di una direttiva eurounitaria, bipartendo l'analisi in medicinali "per funzione" e medicinali "per presentazione": la definizione dei primi corrisponde a quella della scienza medica, mentre per quanto concerne i secondi in tale categoria rientra anche qualsivoglia sostanza "presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane".

Rimanendo in tale ambito, è degna di nota altresì la ricostruzione relativa all'oggetto materiale contenuto nell'art. 443 c.p., vale a dire la definizione di "medicinali guasti". La ricostruzione della casistica giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, porta l'A. - orientato dal principio di necessaria offensività - ad allontanarsi dagli approdi consolidati in via pretoria, argomentando con assoluto rigore scientifico come la farmacologia non abbia mai avvallato il sillogismo secondo cui un farmaco scaduto diventi ipso facto un farmaco pericoloso. I precedenti giurisprudenziali, pertanto, hanno progressivamente costituito un diritto vivente che, anziché intervenire quale presidio di retroguardia nei confronti di un settore formalizzato, finisce per sanzionare penalmente condotte che, nell'ambito di quel sapere scientifico, non hanno significativi indici di pericolosità: sottolinea infatti l'A., citando ampia letteratura tecnica, come l'assunto secondo cui dopo la scadenza di validità un farmaco veda invariabilmente ridotta la propria efficacia terapeutica, a prescindere da ogni verifica nel singolo caso concreto, sia scientificamente errato.

 

6. Quale nota conclusiva, di carattere eccentrico rispetto al normale ambito della trattazione accademica, si sottolinea la dedica a Giorgio Marinucci, "con affetto e gratitudine", scomparso il 19 aprile 2013. Lo stesso A. ha, infatti, più volte ribadito che, benché non allievo diretto dell'autore de Il reato come azione, con gli anni ha creato un profondo rapporto di stima e affetto, che lo ha spinto a concludere l'opera iniziata nel 2003 quale omaggio al - come lo ha ricordato Carlo Enrico Paliero - "Maestro di intere generazioni di studio

N.d.r.: il volume di Stefano Corbetta, qui recensito, sarà presentato venerdì 20 febbraio alle 15.00in occasione di una tavola rotonda che si svolgerà presso l'Università degli Studi di Milano. Clicca qui per accedere al programma dell'incontro.