ISSN 2039-1676


03 marzo 2011 |

Legge 3 febbraio 2011, n. 4 (etichettatura e qualità  dei prodotti alimentari)

Tra le novità : depenalizzazione degli illeciti in materia di produzione e commercio dei mangimi; ingresso degli ufficiali e agenti del Corpo forestale nelle sezioni di polizia giudiziaria (modifica dell'art. 5 disp. att. c.p.p.)

1. Premessa
 
 
La legge in esame è uno dei provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.
 
Il testo rappresenta il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. Il disegno di legge originario, caratterizzato da una serie di misure su questioni rilevanti per il settore agricolo, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera.
 
In particolare la XIII Commissione della Camera, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, aveva deciso di concentrare l’esame del provvedimento sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore, anche alla luce delle prospettive di riforma della PAC e del quadro normativo comunitario in evoluzione.
 
Tutte le altre disposizioni, che avevano ad oggetto questioni tra le quali le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie, sono state oggetto di stralcio (seduta dell’Assemblea del 22 settembre 2010).
 
Nel corso dell’esame presso il Senato, poi, sono state soppresse alcune disposizioni che presentavano problemi di copertura finanziaria.
 
 
2. Sintesi dell'articolato
 
Per quanto attiene al contenuto del provvedimento l’art. 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività era attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
 
L’art. 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, al comma 1, modificando l’art. 6 della L. n. 138/1974, raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).
 
Il comma 2 detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori evitando che siano indotti in errore: perciò è vietata per le miscele l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; ciò, comunque, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
 
I commi da 3 a 9 definiscono un Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale, superiore alle norme commerciali correnti. Al riguardo rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il Senato ha soppresso il riferimento alla superiorità “in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale”.
 
Il prodotto finale deve essere contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria.
 
Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritti:
 
1) requisiti e norme tecniche di produzione integrata, la quale utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici;
 
2) procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori;
 
3) forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
 
L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. L'efficacia della normativa sul Sistema è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
 
L’art. 3 reca disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità.
 
Il comma 1 dispone che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), per i compiti d’istituto, siano sottratte alle procedure di esecuzione.
 
La disciplina sanzionatoria è poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di "novelle" recate dai restanti commi dell'articolo. Essi operano la traduzione in euro, la rivalutazione ed introducono una clausola di salvaguardia per le sanzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), al R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 (Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva) ed alla legge 24 luglio 1962, n. 1104 (sul divieto dell’esterificazione degli oli).
 
L’art. 4 dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.
 
Il comma 1 integra la disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza: è altresì previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
 
La procedura che discende da tali obblighi è finalizzata alla tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al rafforzamento della prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.
 
Il comma 2 precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
 
Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto del comma 3. Tale disposizione prevede che i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, provvedono a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea. I decreti dovranno anche, ai sensi del comma 4, definire i prodotti alimentari soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando un requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
 
Nella stessa ottica il comma 5 integra l’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, prevedendo che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato.
 
Il comma 6 investe le regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, poi, ai sensi del comma 8 le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.
 
Quanto ai componenti del Corpo forestale dello Stato, il comma 7 – modificando l’art. 5, comma 1, delle disp. att. coord. trans. cod. proc. pen. - attribuisce loro la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
 
Il comma 9, poi, prevede che i servizi di protezione e di vigilanza - limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali - siano eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo forestale dello Stato.
 
La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro - ai sensi del comma 10 - assiste l'osservanza dell'obbligo di non porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato. La decorrenza dell'intera disciplina, comunque, opera - ai sensi del comma 12 - novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3.
 
I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni.
 
Ai sensi del comma 11, però, un effetto abrogativo discende dall'entrata in vigore anche solo del primo dei decreti di cui al comma 3: si tratta dell'abrogazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
 
L’art. 5 prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.
 
L’art. 6, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione.
 
Infine, l’art. 7 contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.