ISSN 2039-1676


24 novembre 2015 |

Responsabilità  penale per l'evento aggravante non voluto: due modelli a confronto (TESI DI LAUREA)

Università: Università  degli Studi di Milano

Prof. Relatore: Carlo Enrico Paliero

Prof. Correlatore: Chiara Perini

 

Nel presente lavoro si è affrontato il tema della responsabilità per l'evento aggravante non voluto (o responsabilità da rischio illecito) attraverso un'ottica comparatistica: oggetto di confronto sono stati il modello italiano e quello tedesco, che ben si prestano ad essere paragonati in ragione dell'opposta soluzione adottata per l'imputazione della conseguenza aggravante.

Nel nostro ordinamento, come noto, la situazione legislativa è la seguente: per i delitti preterintenzionali, la legge fissa quale criterio di addebito dell'evento ulteriore la preterintenzione, parametro tuttavia inidoneo a garantire un'imputazione colpevole; per i delitti qualificati dall'evento, il codice penale omette qualsiasi indicazione in merito all'elemento soggettivo in forza del quale attribuire l'evento non voluto; per la morte o lesioni conseguenza di un altro delitto ex art. 586 c.p., infine, il legislatore all'art. 83 c.p. statuisce che l'imputazione della morte o delle lesioni debba avvenire «a titolo di colpa» (in dottrina non è tuttavia pacifico se con tale formula si intenda fare riferimento unicamente alla pena prevista per i reati colposi o viceversa si voglia anche esigere per l'addebito della conseguenza ulteriore al soggetto agente lo stesso coefficiente psicologico necessario per imputare il fatto colposo). Nell'ordinamento tedesco, al contrario, il codice penale stabilisce espressamente e univocamente che l'attribuzione dell'evento aggravante all'autore del reato-base è possibile soltanto qualora quest'ultimo versi almeno in colpa rispetto all'evento in questione, salvo però poi stabilire per tali ipotesi cornici edittali di pena superiori.

Nella presente tesi, l'indagine sui modelli italiano e tedesco - del cui raffronto si è delineato il motivo centrale - ha preso le mosse da una disamina relativa al principio di colpevolezza nei due ordinamenti.

E' stata poi esaminata la diversa legislazione dei due ordinamenti sul tema, quindi le principali tesi inerenti l'attribuzione del risultato qualificante elaborate da esponenti della dottrina italiana e tedesca. In Germania, infatti, la previsione legislativa a favore della colpa non ha impedito agli studiosi di formulare teorie dell'imputazione esplicative di tale requisito o ad esso alternative; sempre con riguardo all'ambito tedesco sono state illustrate anche le concezioni precedenti all'introduzione della colpa per l'addebito dell'evento non voluto, talora accolte o reinterpretate all'interno delle tesi più recenti. In Italia, d'altra parte, la discussione in merito al criterio di imputazione della conseguenza aggravante si è rivelata e si rivela tuttora addirittura essenziale, stante la mancanza di certezze legislative in ordine a tale parametro. Nel prosieguo del lavoro si è trattato del recepimento delle concezioni dottrinali da parte della giurisprudenza italiana e tedesca, avendo cura di distinguere, per quanto riguarda la prassi tedesca, tra applicazione della colpa semplice (Fahrlässigkeit) e applicazione della colpa grave (Leichtfertigkeit).

Da ultimo si è affrontata l'analisi di una specifica ipotesi, particolarmente attuale e problematica, di reato caratterizzato dall'imputazione dell'evento qualificante: la cessione illecita di sostanze stupefacenti seguita dalla morte dell'assuntore. Descritta la previsione legislativa di tale delitto nell'ordinamento italiano e in quello tedesco (in quest'ultimo l'evento non voluto è attribuito per colpa grave) ed esaminati alcuni profili controversi riguardanti la fattispecie delittuosa in parola, si è riservato ampio spazio alla presentazione della giurisprudenza di legittimità italiana e tedesca in relazione al reato in questione.