ISSN 2039-1676


18 aprile 2016

La Cassazione sul terremoto dell'Aquila

Cass., sez. IV, sent. 19 novembre 2015, n. 12478/16, Pres. Izzo, Rel. Dovere e Dell'Utri, P.G. in proc. Barberi e a.

Pubblichiamo le motivazioni della sentenza della Quarta sezione penale della Corte di cassazione, che mette fine alla complessa vicenda relativa alle responsabilità della Commissione Grandi Rischi nel processo per il terremoto dell'Aquila.

La nostra Rivista aveva fin da subito seguito la vicenda in oggetto, sia in ragione della complessità dei temi giuridici trattati, sia per il grande clamore mediatico - non solo nazionale - generato dalla condanna, in primo grado, degli scienziati partecipanti alla riunione (clicca qui per scaricare la sentenza del Tribunale dell'Aquila e la relativa nota).

La Corte d'appello dell'Aquila aveva poi ribaltato il verdetto del Tribunale, assolvendo perché il fatto non sussiste i sei membri 'tecnici' della CGR e confermando la condanna del solo Vice presidente della Protezione civile, autore di una discussa intervista televisiva i cui contenuti venivano ritenuti, anche in secondo grado, impropriamente rassicuranti (clicca qui per scaricare la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila e la relativa nota).

La Corte di cassazione rigetta ora tutti i ricorsi presentati, confermando pienamente le statuizioni dei giudici del secondo grado. La sentenza è poi occasione, per la Suprema corte, di soffermarsi su una serie di temi cruciali rispetto all'accertamento della condotta colposa e dei nessi di causalità psicologica.

In attesa di ospitare uno o più contributi sul tema, ci limitiamo a evidenziare qui alcuni dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione:

"La regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verificazione di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quantomeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure di solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi in cui si è rimasti al livello del 'sospetto' che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) - e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi di indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi" (p. 46).

"L'organo della protezione civile, che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l'entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, esercita una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, ed è a tal fine tenuto ad adeguare il contenuto della comunicazione pubblica ad un livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva" (p. 54).

"La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale ex postLe massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di 'sapere incerto') - possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell'abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell'affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell'induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l'ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio" (p. 86).

"in tema di responsabilità colposa, ai fini della individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscano compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che - secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 cod. pen. - è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di una simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)" (p. 128).

"Nel sistema nazionale della Protezione civile, come disciplinato alla data del 31.3.2009, la competenza in materia di comunicazione alla popolazione, quale misura non strutturale della prevenzione dei rischi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, spettava in via esclusiva all'organo tecnico-operativo - ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio. Il trasferimento di informazioni tra quello e l'organo consultivo tecnico-scientifico denominato Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - connesso agli esiti delle analisi, delle ricognizioni, delle verifiche e delle indagini, come delle proposte e dei pareri provenienti da quest'ultimo - non assumeva carattere di comunicazione alla popolazione, anche quando il destinatario delle informazioni fossero state articolazioni territoriali del servizio nazionale della protezione civile" (p. 140).

(Alessandra Galluccio)