7 marzo 2013 |
La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura
Trib. di L'Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi e a., Giud. Billi.
Clicca qui per scaricare la sentenza, già pubblicata sulla nostra Rivista.
Clicca qui per scaricare l'indice della sentenza.
Lo scorso gennaio è stata depositata la motivazione della sentenza con cui il 22 ottobre 2012 il Tribunale di L'Aquila condannava i sig.ri Barberi. F., Boschi E., Calvi G.M., De Bernardinis B., Dolce M., Eva C., Selvaggi G. per omicidio colposo di cui all'art. 589 c. p c. 1 e 4 e per lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. a sei anni di reclusione, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il giudice accoglie sostanzialmente la qualificazione giuridica del fatto e la ricostruzione probatoria operata dalla pubblica accusa, giungendo a un'affermazione di responsabilità penale in un settore, quello dei c.d.'grandi rischi', in cui fondamentali sono le condotte di analisi e valutazione del rischio e dell'informazione nei confronti della protezione civile e della popolazione.
In questa scheda, senza alcuna nota valutativa, si riassumeranno le 943 pagine di motivazione, analizzandone i singoli passaggi che coinvolgono alcuni tra gli istituti centrali della responsabilità penale, seguendo lo schema redatto dal giudice.
1. La ricostruzione in fatto.
1.1. Il sisma del 6 aprile 2009.
La prima parte della sentenza è dedicata alla ricostruzione degli eventi che colpirono il 6.4.2009 la città di L'Aquila, investita da un devastante terremoto di magnitudo momento Mw 6.3 e magnitudo locale Ml 5.9 nel quale 309 persone persero la vita, 1.600 rimasero ferite e 100.000 furono sfollate. La scossa si era verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi di scosse di piccola o media intensità (sciame sismico) che erano iniziate nel giugno del 2008 e che avevano visto crescere la loro intensità solo il giorno 30. 3. 2009 quando la scossa avvertita alle ore 15.38 aveva raggiunto la magnitudo 4.1.
Sulla scorta delle consulenze tecniche, di cui vengono riportati stralci nella sentenza, e delle tabelle fornite, anch'esse riportate integralmente in sentenza, il giudice giunge ad affermare che il terremoto del 6. 4. 2009 non poteva classificarsi come un evento sismico eccezionale, anomalo, atipico.
Le perizie infatti, analizzando l'evento naturalistico terremoto in base ai criteri della sismicità storica della città di L'Aquila e delle registrazioni accelerometriche, qualificano quell'evento sismico come un evento di tipo "strong", di cui, in media, considerando tutti gli eventi che avvengono nel mondo, si hanno 120 esempi all'anno. Secondo la classificazione della tabella riportata in sentenza e che ha come fonte il National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey, il sisma del 2009 non ricade dunque tra gli eventi eccezionali né, secondo la ricostruzione storica, costituisce la massima intensità osservata a L'Aquila, poiché nel 1349, nel 1461 e nel 1703 si erano già verificati eventi con intensità uguali o maggiori.
Considerando la stratificazione normativa anti-sismica del nostro paese (1937, 1962, 1975. 1996), si rileva che alla data del 31.3.09 la città di L'Aquila era inserita in zona sismica di II^ Categoria, zona a sismicità media, per la quale le fonti normative successive al Regio Decreto n. 2105 del 22.11.1937 prevedevano una accelerazione massima del terreno riconducibile a 0,25g.
Nella misurazione del dato relativo alle accelerazioni, i consulenti hanno ritenuto di concludere nel senso che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha avuto un'intensità esprimibile in termini di forze compatibile alla previsione normativa.
Le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del P.M. risultano inoltre condivise da fonti istituzionali (I.N.G.V. di Pisa, I.N.G.V. di Milano), nonché dai consulenti tecnici di due degli imputati.
1.2. Lo sciame sismico.
Il giudice ritiene di integrare la descrizione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 con considerazioni relative al significato intrinseco dello sciame sismico che lo ha preceduto al fine di stabilire una relazione con l'evento distruttivo.
Premesso che:
- la comunità scientifica non è concorde sul significato da attribuire al fenomeno dello sciame sismico sotto il profilo di indice precursore di un evento di ben maggiore intensità, e che
- in ogni caso la natura di precursore sismico di un dato elemento non significa che lo stesso consenta di affermare la previsione deterministica del tempo, del luogo e dell'intensità di un evento sismico futuro,
il giudice ritiene di interpretare, sulla scorta di consulenze tecniche richiamate più avanti, lo sciame sismico che interessava il territorio aquilano dal giugno 2008 come un fenomeno di anomalia sismica, indicato dalla comunità scientifica come un possibile indice precursore di una futura e più forte scossa.
1.3. La Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei 'Grandi Rischi'.
1.3.1. L'origine e le funzioni della Commissione.
Il giudice dedica ampio spazio alla ricostruzione della stratificazione normativa che culmina con l'Istituzione della Commissione 'Grandi Rischi' al fine di mettere in luce come la previsione di un simile organo da parte del legislatore fosse l'indicatore più rappresentativo del progressivo formarsi di una cultura della prevenzione almeno a far data, per quanto riguarda il fenomeno sismico, dal periodo immediatamente successivo al terremoto verificatosi in Irpinia il 23 novembre del 1980.
Il D.P.R. 66/81 "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile", emanato a più di dieci anni di distanza dalla legge che lo prevedeva e alla quale doveva dare esecuzione, rappresentava la presa di coscienza della necessità di valorizzare i profili della previsione e della prevenzione e di non limitarsi ad organizzare i soccorsi dopo l'evento calamitoso. La legge del 1970 prevedeva l'istituzione di un comitato interministeriale a cui il D.P.C.M. n. 1282/82 affiancò più avanti la Commissione tecnico- scientifica a base interdisciplinare con compiti di individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile. Nel 1986 la Commissione assume compiti di consulenza e assistenza del Ministero e con D.M. 2.7.1986 viene divisa in sei settori, ciascuno caratterizzato dalla specificità del tipo di rischio da valutare, e successivamente regolata nella struttura e nella funzione dall'art. 9 L. 225/92:
La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
Del sottosettore deputato alla valutazione del rischio sismico fanno parte fin da subito anche i proff. Boschi e Barberi, imputati nel processo.
La ricostruzione della nascita della commissione serve al giudice per poter affermare che i componenti la commissione assumevano fin da subito la veste di pubblici funzionari.
1.3.2. Gli imputati quali componenti della commissione 'Grandi Rischi'.
L'art. 5 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, che disciplina le attività della Protezione civile, di cui la commissione Grandi Rischi è organo consultivo, le caratterizza come:
"finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinano situazioni di grave rischio"
L'art. 3 della l. n. 225/1992 definisce la previsione come l'attività diretta «allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi», e la prevenzione come l'attività volta «ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione».
Sulla base del rapporto intercorrente tra la Commissione e la Protezione civile, sui componenti la Commissione gravano dunque, per espressa disposizione di legge, gli obblighi di previsione e prevenzione come definiti dai testi riportati, nonché specifici obblighi di informazione, sui quali ultimi tuttavia la motivazione si soffermerà in passaggi successivi.
1.3.3. La riunione del 31.3.2009.
Ampio spazio viene dedicato nella motivazione alla ricostruzione delle diverse fasi della riunione del 31.3. 2009. Preme al giudice infatti rispondere alle eccezioni difensive secondo le quali quel giorno non si sarebbe tenuta una riunione della commissione Grandi Rischi, ma piuttosto una riunione di esperti della materia con funzioni consultive che non avrebbero assunto le funzioni specifiche di analisi, previsione e prevenzione del rischio così come descritte negli artt. 2 e 3 Legge n. 22 del 24 febbraio 1992.
Il giudice ritiene invece il contrario: sia dalla lettera di convocazione sia dall'attività in concreto svolta da ciascuno degli imputati e dall'effetto che questa ha spiegato sugli organi locali competenti in materia di protezione civile, e più in generale sulla popolazione aquilana, deduce che non si trattasse di una riunione meramente ricognitiva sui fenomeni in atto, e in particolare volta a confutare le previsioni allarmistiche che erano state avanzate da un tecnico locale, bensì di una riunione in cui i funzionari avrebbero dovuto assolvere a precisi obblighi di legge, così come del resto risulta dal verbale della riunione stessa:
«Al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo prende la parola il Prof. Barberi per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto gli scopi della riunione.
1) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere
2) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione» (p.173)
L'idoneità a produrre effetti dell'atto prodotto dalla Commissione sanerebbe, secondo il giudice, eventuali cause di annullabilità legate alla non regolare composizione della commissione, irregolarità eccepite dalla difesa e comunque dal giudice non condivise in base all'interpretazione del testo istitutivo della commissione.
1.4. Gli obblighi di informazione.
Assolta la verifica processuale con l'esito che quel 31.3. 2009 si era effettivamente riunita la commissione 'Grandi Rischi', il giudice passa a confutare le eccezioni difensive secondo le quali sulla Commissione non graverebbero obblighi di informazione nei confronti della popolazione, ma soltanto nei confronti dei diversi organi che a livello centrale e a livello locale sono competenti in materia di protezione civile: il Capo della Protezione civile, il Sindaco e l'assessore alla Protezione civile.
Pur essendo previsto dalla normativa che disciplina l'attività della commissione 'Grandi Rischi' che la stessa riferisca alla Protezione civile e che quest'ultima informi la popolazione interessata, la catena di obblighi informativi così delineata subì nel contesto in esame un accorciamento, nel senso che, per espressa volontà del Capo della Protezione civile Dott. Bertolaso e per accettazione implicita dei componenti la Commissione, i lavori si svolsero accogliendo nel consesso i responsabili locali della Protezione civile - sindaco e assessore - per garantire agli stessi una diretta cognizione della discussione e dei risultati della riunione, e successivamente fu indetta una conferenza stampa in cui quanto discusso e concluso dalla Commissione venne comunicato al pubblico.
La caduta del 'filtro', normalmente interposto dalla normativa, nella comunicazione tra Commissione e popolazione e voluta dal Capo della Protezione civile per conferire una portata 'mediatica' (testuali parole del Dott. Bertolaso come da intercettazione telefonica, riportata a p. 153) alla riunione della Commissione ebbe l'effetto di creare un canale informativo diretto e immediato tra la Commissione e i cittadini aquilani al punto da «disinnescare la istintiva e atavica paura del terremoto» e far dismettere alla popolazione le tradizionali misure di cautela che fino al 30. 3. 2009 aveva seguito in base all'esperienza tramandata.
Così sul punto la sentenza:
«al termine della riunione, gli stessi BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, partecipavano ad una conferenza stampa con il sindaco Cialente e l'assessore Stati che li aveva appena ringraziati "per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa"».
2. I profili di responsabilità penale.
2.1. La condotta commissiva colposa degli imputati.
Alla ricostruzione della violazione di norme cautelari da parte degli imputati è dedicata un'ampia parte della sentenza (più di cento pagine) nella quale il giudice è impegnato a rispondere alle eccezioni della difesa secondo la quale muovere un addebito di colpa (sotto il profilo dell'imperizia) agli imputati avrebbe significato instaurare un 'processo alla scienza', contestando agli stessi di non aver saputo prevedere l'evento catastrofico del 6 aprile 2009. Aderire all'impianto accusatorio, secondo la difesa, significherebbe adottare un giudizio 'soggettivo' basato sulla propria intima convinzione invece di confrontare il comportamento degli imputati con gli standard metodologici e le convinzioni condivise dalla comunità scientifica.
Contestando l'impostazione della difesa, il giudice ricostruisce invece la condotta colposa in base a criteri strettamente normativi, non trattandosi di giudicare della incapacità di prevedere in modo deterministico un accadimento futuro e non prevedibile come il sisma, ma di valutare se gli imputati avessero effettuato una valutazione del rischio sismico in conformità alle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge.
Riferendosi indistintamente sia ai criteri fondanti la colpa generica così come la colpa specifica il giudice individua le condotte colpose degli imputati in base alle affermazioni da essi fatte in sede di riunione, così come risultanti dal verbale, su quattro distinti aspetti:
1. Prevedibilità dei terremoti
2. Precursori sismici
3. Evoluzione dello sciame in corso.
4. Lo sciame come 'scarico di energia'
Sulla prevedibilità dei terremoti gli imputati affermano:
«"non è possibile fare previsioni" (prof. BOSCHI)»
«"è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici" (prof. BARBERI)»
«"qualunque previsione non ha fondamento scientifico" (prof. BARBERI)» (pp.220-221)
Il giudice ravvisa una intrinseca contraddizione tra queste affermazioni, una mancata chiarezza sul se si riferiscano al contesto aquilano, e in particolare se fossero dirette a confutare le previsioni fatte da un ricercatore locale, che tanto allarme avevano diramato presso la popolazione, o se fossero invece affermazioni di carattere generale.
Sui precursori sismici, alla domanda di uno dei componenti:
« Se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti (Prof. Barberi)» (p. 224)
altri componenti della Commissione rispondono come segue:
«"La casistica è molto limitata anche perché terremoti così piccoli non venivano registrati in passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che però on hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)" (prof. Eva)» (p. 224)
«La semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore(Prof. Boschi)» (p. 224)
« Ci sono stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che mote sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti (dott. Selvaggi)» (p. 224)
In seguito alle risposte ottenute si mette a verbale la seguente conclusione:
«Il Prof. Barberi conclude che non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento» (p .224)
Il giudice ravvisa in queste affermazioni la totale assenza dell'approfondimento del tema dei precursori, in relazione sia alla storia sismica del territorio aquilano sia allo specifico sciame sismico in corso dal 2008 fino a quei giorni, non avendo le risposte fornito alcun elemento circa l'indicatore di rischio di cui il Prof. Barberi chiedeva conto.
Sull'evoluzione dello sciame in corso:
«I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta (Prof. Boschi)» (p. 232)
«Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc. (Prof. Eva)» (p. 233)
Queste affermazioni ad avviso del giudice non danno nessun apporto alla valutazione del rischio trattandosi di affermazioni in parte scontate, in parte contraddittorie e anche in parte contraddicenti un dato storico incontrovertibile (i terremoti a L'Aquila hanno infatti avuto un periodo di ritorno tra i 300 e i 400 anni e non tra i 2.000 e i 3.000 anni).
Altre due affermazioni:
"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile" (prof. CALVI) (p. 234)
«"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie"» (p. 235)
sono la prova, secondo il giudice, che i componenti la commissione, esprimendosi in termini di 'danni attesi' non stavano semplicemente effettuando una ricognizione dei danni già provocati dalle piccole scosse, ma una previsione sui futuri possibili danni in relazione alla valutazione prognostica sull'evoluzione dello sciame. Il riferimento a possibili danni alle parti non strutturali come unica prospettazione di danno, sganciata da qualsiasi premessa o contesto, viene percepita come assoluta. Solo in sede dibattimentale l'imputato autore della dichiarazione sosterrà che aveva come presupposto che il 'contesto' rimanesse quello in corso, ma di tale precisazione non vi è traccia nel verbale della riunione.
L'affermazione conclusiva:
«Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa» (Prof. Barberi) (p. 348)
conferma, secondo il giudice, una volta di più la approssimazione con cui vennero fatte le valutazioni, contraddicendo il dato di fatto che la magnitudo del sisma aveva avuto un aumento improvviso proprio il giorno precedente la riunione.
Infine, le dichiarazioni sullo "scarico di energia" determinato dallo sciame sismico rilasciate in un'intervista da uno degli imputati (Prof. De Bernardinis):
«"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"» (p. 348).
ad avviso del giudice risultano non solo assolutamente inefficaci «in relazione ai doveri normativamente imposti di valutazione del rischio, di previsione e prevenzione», ma apportano al problema trattato un contributo fuorviante, perché assumono «un valore di tipo predittivo e deterministico che la finitezza del sapere scientifico in materia di terremoti non consente di evocare nella sede in questione».
L'argomento dello sciame come indice di 'scarico di energia', era stato affrontato anche durante la discussione, come risulta da alcune deposizioni testimoniali di persone che avevano assistito, e, nota il giudice, della leggerezza delle affermazioni al riguardo gli imputati sembrano accorgersi solo tre anni più tardi in sede dibattimentale, manifestando sul punto grande divergenza di opinioni.
In definitiva, ad avviso del giudice, la sintesi delle varie affermazioni udite durante la riunione aveva un indubbio effetto rassicurante quantomeno su chi, come il Sindaco e l'Assessore, avrebbe dovuto dare risposte alla popolazione.
L'intervista rilasciata dal Prof. De Bernardinis a TV 1 segna, ad avviso del giudice, il punto massimo del messaggio rassicurante, in quanto il professore, sollecitato dal cronista, dichiara le sue origini abruzzesi e da tecnico parte della comunità scientifica diventa 'persona di quelle parti'. E tutte le affermazioni sopra riportate trovano corrispondenza nel verbale della riunione.
2.2. La mancata analisi del rischio: la componente omissiva della colpa.
Le condotte tenute dagli imputati durante la riunione della Commissione Grandi Rischi e nella divulgazione dei contenuti in modo che ne derivasse un messaggio rassicurante per la popolazione, rappresentano, secondo il giudice, una condotta commissiva. Nel valutare quale avrebbe dovuto essere invece il loro comportamento in quella sede, emerge la componente omissiva della condotta colposa.
Si tratta dunque per il giudice di precisare, secondo lo schema normativo, cosa si intenda per previsione e prevenzione del rischio.
La difesa degli imputati infatti, sostenendo che non può essere fatta una valutazione separata delle due entità rischio e terremoto e che esse stanno o cadono insieme, insiste sull'erroneità di riferire qualunque giudizio di colpa agli imputati perché in ogni caso ad essi verrebbe rimproverato di non aver saputo prevedere l'evento sismico, evento che si sa essere non prevedibile e non evitabile.
Al contrario il giudice ritiene che i criteri di prevedibilità ed evitabilità su cui si basa il giudizio di colpa vadano riferiti non all'evento terremoto, bensì alla lesione della vita e dell'integrità fisica e ai danni che ci si può attendere in conseguenza della verificazione dell'evento terremoto.
Due dunque gli aspetti che il giudice deve indagare:
1. «accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31.3.09 sia stata o meno pertinente ed in linea con i doveri di previsione, prevenzione ed analisi del rischio imposti dalla normativa vigente»
2. «se tale condotta sia stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune tra i vari componenti della Commissione»
Sotto il primo aspetto: il giudice riporta dapprima un'indagine ricognitiva delle norme definitorie contenute nel D.Lgs. 81/08 all'art. 2 lett. r):
PERICOLO: "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni"
RISCHIO: "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione"
definizioni che vanno a integrare le definizioni che la l. n.225/1992 dà del concetto di previsione e prevenzione precedentemente riportate:
"la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto dell'attività di previsione"
L'analisi (previsione) del rischio ha dunque come scopo la prevenzione dei danni, intesi come danni alla vita, all'integrità fisica delle persone, all'ambiente e al territorio. Scopo della previsione è dunque la prevenzione dei danni e non la prevenzione dell'evento calamitoso.
Le definizioni sopra riportate si trasmettono nella definizione della Commissione delegata a tale tipo di analisi. Art. 9 l.225/1992:
"organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale di Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio" .
L'addebito di colpa che il giudice ritiene di ravvisare nella condotta degli imputati consiste, sotto il primo profilo, nella mancata presa in considerazione dei fattori che servono a valutare il rischio:
- pericolosità (P) che rappresenta la probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio (area geografica) ed in un determinato intervallo temporale
- esposizione (E) che indica il valore d'insieme di vite umane e di beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio - culturale ed ambientale) che, appunto in quanto esposto, può essere perduto o danneggiato in caso di verificazione di un forte terremoto
- vulnerabilità (V) come la "predisposizione della società ad affrontare l'evento"
Posto che sul primo fattore l'intervento dell'uomo non può influire, per ridurre il rischio occorre diminuire il secondo e il terzo.
I dati a disposizione della Commissione non mancavano.
Ragioni di carattere normativo, scientifico e storico avrebbero dovuto indurre a prestare attenzione ai fenomeni precursori.
- L'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 381/99 (decreto istitutivo dell'I.N.G.V.) riconosce espressamente l'importanza dello "studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti".
- La lista preliminare dei precursori compilata dalla IASPEI ((International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior), allo stato attuale, ne comprende cinque, selezionati tra gli oltre quaranta proposti: uno basato sul contenuto dei componenti chimici delle acque sotterranee, uno sulle deformazioni crostali e tre sulle anomalie della sismicità, nella quale rientra lo sciame sismico.
- I terremoti storici che hanno distrutto in epoche passate L'Aquila, in particolare quelli del 27 novembre 1461 e del 2 febbraio 1703, sono stati accompagnati da uno sciame sismico che ha preceduto la scossa distruttiva.
Tanto maggiore importanza rivestono l'argomento scientifico e storico nel contesto fattuale che il giudice considera, dal momento che in un contributo scientifico che porta la firma di uno degli imputati in qualità di curatore le variazioni anomale della sismicità sono indicate al primo posto tra i "segnali proposti come precursori", e che la 'storia sismica' della città di L'Aquila è puntualmente riportata nel "Rapporto d'evento del 31.3.2009" stilato al termine della riunione, alle cui modalità e ai cui esiti il giudice ricondurrà poi la condotta colposa degli imputati.
Secondo il giudice, pertanto, gli argomenti che sono emersi dalle risultanze dibattimentali consentono di affermare che lo sciame sismico verificatosi nel territorio aquilano dal giugno 2008 ben poteva considerarsi un'anomalia sismica per una zona pure classificata come 'a sismicità ordinaria' e, ragionevolmente, indice precursore di un evento sismico di forte intensità, ancorché non determinabile quanto al momento e all'intensità della sua verificazione.
Quanto all'aspetto della pericolosità dell'evento e delle previsioni probabilistiche, i dati a disposizione della comunità scientifica non erano certo carenti. Un articolo scritto da uno degli imputati (Prof. Boschi) dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ma riferentesi a tabelle pubblicate prima si concludeva con la seguente frase:
«Da quanto brevemente riportato emerge chiaramente come la comunità scientifica, e in particolare quella rappresentata dai ricercatori dell'INGV, avesse da tempo identificato la zona di L'Aquila e il suo circondario come possibile sede di futuri forti terremoti, con significative probabilità già nei primi decenni di questo secolo.»
Al tempo della riunione gli imputati sapevano dunque, grazie alle "mappe di probabilità di occorrenza di eventi con magnitudo 5.5 o maggiore in un intervallo di tempo di 10 anni su tutto il territorio italiano" elaborate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e consultabili sulla pagina web http: // www.bo.ingv.it/ ~ earthquake /ITALY/ forecasting/M5.5+/. che nel giudizio di previsione di terremoti di magnitudo stimata pari o maggiore di 5.5 e 5.9 il territorio di L'Aquila rappresentava uno tra quelli con la più alta probabilità di verificazione.
Infatti alcuni di loro (Prof. Boschi e al.) nello studio "L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro" pubblicato negli USA, nell'ottobre 1995 ritenevano la verificabilità di un terremoto di grandi dimensioni a L'Aquila con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 - 2015,.
Analoghe considerazioni svolge il giudice circa la mancata valutazione degli altri fattori di rischio - vulnerabilità e esposizione - .
La considerazione della vulnerabilità, facilmente valutabile dato il censimento dei fabbricati aquilani costruiti prima dell'inizio del secolo scorso o prima dell'applicazione della normativa sulla costruzione antisismica, e per i quali esistevano documenti che ne certificavano la non resistenza a un terremoto di ampia magnitudo, avrebbe consentito in sede di analisi del rischio la previsione di una diminuzione della stessa, in caso di evento, proponendo agli organi competenti soluzioni alternative a quella che sembra essere sempre l'unica prospettabile - il rifacimento del patrimonio edilizio- ma non finanziariamente sostenibile nell'immediato: fornendo, ad esempio, una adeguata informazione alla popolazione, proponendo l'allestimento di una tendopoli, dotando la popolazione di misure di protezione individuale quali strumenti sonori di richiamo per segnalazioni.
L'esposizione, che è il prodotto dei fattori di pericolosità e vulnerabilità, si sarebbe potuta valutare facilmente in base a un sistema informativo per la gestione dell'emergenza (S.I.G.E.) che consente di valutare esattamente - come fu confermato mezz'ora dopo il sisma del 6 aprile - il danno atteso immettendo i dati a disposizione.
La totale assenza di qualunque riferimento ai criteri di valutazione del rischio pur noti agli imputati in quanto parte della comunità scientifica non è peraltro l'unico aspetto che connota la violazione della norma cautelare.
Ad avviso del giudice, le affermazioni fatte dagli imputati in sede di riunione hanno mancato di convergere in un risultato comune, in una visione d'insieme che potesse valorizzare la dignità dell'elemento da ciascuno considerato, (se pur con la approssimazione che si è vista) come indicatore di rischio.
E, d'altra parte, l'istituzione di una commissione composta da esperti di diverse discipline ha proprio lo scopo di far confrontare i diversi saperi per ottenere un quadro complessivo della situazione di rischio che la singola disciplina di per sé presa non potrebbe offrire.
Descritti dunque tutti gli aspetti - commissivi e omissivi della condotta degli imputati - il giudice conclude per la violazione della norma cautelare addebitando agli imputati:
«di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione.» (p. 363)
L'impianto normativo cautelare su cui si basa la responsabilità per omicidio colposo viene così ricostruita:
a) Violazione delle norme cautelari di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 225 del 24 febbraio 1992 volte alla «previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio».
b) Violazione delle regole cautelari «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita... dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» di cui all'art. 5 l. 401/2001.
c) Derivazione dell'evento lesivo di danno - morte e lesioni - che l'osservanza di quelle regole mirava a impedire o comunque a contenere.
2.3. Il nesso causale.
Dopo una lunga premessa sulla distinzione tra reato commissivo e sul reato omissivo e sulle ricadute in tema di accertamento del nesso causale, il giudice, citati alcuni passaggi essenziali della sentenza 'Franzese' della Suprema Corte, pone l'accento su due aspetti che dalla nota pronuncia emergono:
- La necessità che nella verifica giudiziale del nesso causale il giudice integri la ricerca e l'applicazione della legge scientifica di valenza statistica con un giudizio di probabilità logica che, escludendo possibili sequenze causali alternative, consenta di affermare che nel caso concreto la legge statistica esperita sia effettivamente applicabile.
- La necessità di riferirsi a regole generalizzate di esperienza tratte dal senso comune ove leggi scientifiche applicabili al caso concreto non siano disponibili, ma di approntare in questi casi una verifica processuale più penetrante e rigorosa.
Al giudice preme poi operare una scelta di qualificazione della condotta degli imputati, se commissiva o omissiva, al fine di scegliere tra due diversi percorsi di accertamento del fatto tipico che riguardano la posizione di garanzia e il nesso causale. Infatti solo se la condotta si qualificasse come omissiva, e trattandosi nel caso concreto di reato omissivo improprio, dovrebbe essere accertata l'esistenza della posizione di garanzia e l'accertamento del nesso causale dovrebbe avvenire con un giudizio controfattuale doppiamente ipotetico.
Il giudice ritiene:
- che la condotta degli imputati sia essenzialmente commissiva
- che al contempo non sia contestabile che essi ricoprano una posizione di garanzia stabilita dalla legge (art. 9 c.1 l.24.2.1992 e art. 5 l. 9.11.2001 n. 401)
- che tutti gli imputati siano garanti nonostante solo quattro di essi siano nominativamente membri della commissione (Barberi, Boschi, Eva e Calvi) mentre gli altri tre (Eva, De Bernardinis e Selvaggi) hanno assunto in concreto la posizione di garanzia
- che, anche ritenendo la loro condotta come omissiva, l'esito dell'accertamento causale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo, sarebbe identico.
2.3.1. La condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte del sisma.
La verifica impone di accertare quattro elementi:
1. Se il messaggio rassicurante proveniente dall'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi sia stato recepito dalle vittime.
2. Se abbia indotto le vittime a mutare i comportamenti precauzionali solitamente assunti.
3. Se abbia influito sulla decisione delle vittime di non abbandonare l'abitazione anche dopo le due scosse delle ore 22 e 48 e delle ore 00 e 39 che hanno preceduto, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, la scossa distruttiva delle ore 3 e 32.
4. La eventuale presenza di motivazioni condizionalistiche alternative.
Dopo aver premesso che la prova del nesso causale potrà essere raggiunta oltre il ragionevole dubbio quando si provi che il messaggio rassicurante abbia costituito la conditio esclusiva oppure, in presenza di elementi condizionanti alternativi, la conditio prevalente o dominante del processo volitivo delle vittime, il giudice riporta nella motivazione la lunga serie di deposizioni testimoniali delle persone vicine alle vittime (madri, amici, mariti) che con le stesse hanno avuto contatti diretti fino al momento delle scosse che precedettero la scossa distruttiva. Non in tutti i casi esaminati viene riscontrata la presenza di un nesso causale, ma per il giudice è importante sottolineare che dove tale nesso sia stato accertato, la motivazione ad abbandonare le consuete misure individuali di cautela dettate dall'esperienza (lasciare i luoghi chiusi, soggiornare anche alcune ore all'aperto, raggiungere i luoghi di ritrovo, trascorrere la notte in auto, raggiungere le abitazioni a disposizione lontane dal centro) si è formata per una incondizionata fiducia nella riunione della Commissione Grandi Rischi, nella quale si identificava 'l'istituzione'.
A questo proposito, merita ricordare alcune testimonianze:
- un testimone teneva a precisare come la propria famiglia contasse alcuni esponenti (deceduti nel crollo della propria abitazione) membri di istituzioni pubbliche, che si erano fidati della Commissione proprio in quanto istituzione pubblica;
- un altro testimone, studente fuori sede a L'Aquila, riferiva che un proprio collega israeliano (deceduto nel crollo della Casa dello Studente), saputo della riunione della Commissione e informatosi sui compiti e sul ruolo della stessa, l'aveva paragonata all'omologa Commissione esistente in Israele delegata all'analisi del 'rischio terrorismo'.
- il testimone dott.ssa Stati, assessore, si dichiarava in un'intervista rilasciata prima della riunione, relativamente tranquilla come pubblico amministratore, conscia di dover trasmettere calma alla popolazione, ma molto preoccupata come madre; la stessa teste, dopo la riunione della Commissione cui lei stessa aveva assistito, si dichiarava tranquilla anche come madre.
2.3.2. La legge di copertura: il modello delle rappresentazioni sociali.
Sul delicato aspetto della ricerca della legge scientifica di copertura, il giudice deve sostanzialmente rispondere alle tesi della difesa secondo le quali non sarebbe possibile individuare nel campo della 'causalità psicologica' una legge di copertura dotata di valore scientifico che consenta di accertare un nesso causale, al di là di ogni ragionevole dubbio, tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa. Le decisioni personali sarebbero infatti governate da una pluralità di motivazioni che sfuggono alla riconducibilità di uno schema logico di analisi.
Il giudice, pur riconoscendo che le decisioni individuali sono soggette a una serie di varianti che dipendono dall'età, dall'attenzione all'informazione, dal livello culturale etc. ritiene la tesi difensiva infondata.
Assumendo che in qualunque esempio di verifica di una legge scientifica, la presenza di varianti che ne escludono l'applicazione nel caso concreto non inficia la validità generale della legge stessa anche nel caso dell'influenza di determinate condotte umane su altre condotte umane vale lo stesso approccio.
Nel caso di specie si tratta di:
- individuare il grado e il tipo di influenza causale che il messaggio informativo ha avuto sul processo volitivo di determinate persone in un determinato momento
- cercare una legge generale di copertura.
- verificare al contempo se nella prova individualizzata ricorrano i presupposti per l'applicazione di detta legge.
Se sul primo aspetto il giudice rimanda agli esiti delle deposizioni testimoniali cui si è fatto cenno sopra, sul secondo aspetto il giudice condivide la 'teoria delle rappresentazioni sociali', esposta dal consulente tecnico della Procura.
In via di estrema sintesi, secondo questa teoria e per quanto interessa nel caso all'attenzione del giudice, la rappresentazione sociale come "forma di conoscenza corrente, detta di senso comune" serve agli individui a costruire un sistema comportamentale per orientarsi nella vita quotidiana; la comunicazione proveniente da organismi scientifici è quella che agli occhi della gente comune rappresenta il livello più alto di sapere e di comunicazione, condiziona e plasma il sapere comune in un processo di decodificazione che dal livello scientifico scende al livello culturale della gente comune, in particolare quando il rapporto con ciò che appare ignoto, insondabile ha bisogno di essere gestito con strumenti interpretativi che l'uomo comune non possiede.
Se alla autorevolezza scientifica si aggiunge l'autorevolezza dell'istituzione il messaggio comunicativo assume maggiore importanza agli occhi dei consociati e li sostiene maggiormente nell'orientamento dei propri comportamenti.
L'autorevolezza e il ruolo svolto dalla Commissione Grandi Rischi con il riunirsi proprio a L'Aquila concretizza la situazione tipicamente idonea al formarsi di una rappresentazione sociale, in un contesto sociale turbato da scosse telluriche che si manifestavano da mesi, a cui si aggiungeva una più forte scossa il 30 marzo, e disorientato da informazioni di segno opposto: da un lato messaggi tranquillizzanti provenienti dagli organi di informazione, ma non scientificamente qualificati, dall'altro notizie allarmistiche provenienti da un ricercatore locale che sosteneva l'affioramento del gas radon come indice rivelatore di un imminente terremoto devastante. Evidente secondo il giudice, e come emerge dalle testimonianze, che la popolazione avesse «"fame"» di conoscenza che derivasse da fonti «"scientificamente autorevoli e attendibili"» e aspettasse l'esito della commissione «"come la manna"» (p. 691).
L'istruttoria dibattimentale ha confermato come gli esiti della riunione avessero attivato un doppio meccanismo nella popolazione:
- di rimozione della paura del terremoto
- di totale adesione alle indicazioni e alle valutazioni provenienti dalla commissione.
L'amplificazione mediatica voluta dal Capo della Protezione civile Dott. Bertolaso con la partecipazione inconsueta alla riunione anche dei responsabili locali della Protezione civile, con la comunicazione in conferenza stampa degli esiti della riunione, e, non da ultimo, con la mancata presenza a L'Aquila dello stesso Bertolaso interpretata da tutti come un'assenza di reale pericolo, ha indubbiamente rafforzato la acritica adesione dei cittadini agli esiti tanto attesi della riunione.
Quanto al grado di verificabilità della legge sulle rappresentazioni sociali, contestata nella sua validità scientifica dalla difesa, il giudice ritiene di poter invocare a sostegno ancora la sentenza Franzese, secondo la quale è possibile al giudice accertare il nesso causale anche quando manchi sia la legge scientifica universale con coefficiente pari a 1, sia la legge statistica a coefficiente elevato, sia una legge scientifica di copertura tout court, ma soccorrano massime di esperienza e una accurata indagine sull'assenza di fattori condizionanti alternativi.
Anche ammettendo che la legge invocata nel caso di specie fosse corredata da un basso coefficiente di verificabilità e quindi insufficiente come explanans, è la accuratezza della prova acquisita attraverso le deposizioni testimoniali che consente di stabilire da un lato la relazione certa tra gli esiti della riunione e il comportamento delle vittime, e dall'altro l'assenza di fattori condizionanti alternativi.
Le vittime, in definitiva, pur essendo dotate di capacità di scelta, come vuole sottolineare la difesa, erano in una condizione di scelta non libera in quanto operavano una scelta sulla scorta di informazioni errate.
Secondo il giudice, almeno cinque massime di esperienza sul comportamento dell'uomo come animale sociale e culturale possono poi essere invocate:
1. accettazione di regole di disciplina condivise
2. accettazione di regole socialmente condivise
3. riconoscimento dell'autorevolezza delle fonti
4. sensibilità verso le indicazioni istituzionali nei momenti di pericolo
5. capacità persuasiva di un messaggio proporzionale all'intensità della trasmissione e alla vicinanza tra soggetto emittente e soggetto ricevente.
A sostegno della verifica concreta di queste massime di esperienza il giudice fa seguire ampi stralci delle deposizioni testimoniali.
2.4. La concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma.
Il giudice, motivato sul punto relativo al nesso causale materiale, ritiene che l'evento verificatosi rientri nello spettro di eventi che le norme cautelari violate miravano a evitare, ritenendo così integrata la 'causalità della colpa'. Riportiamo di seguito il testo delle norme cautelari così come elencate dal giudice:
- l'art. 5 L. 401/01, secondo il quale le attività di protezione civile sono "finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio";
- l'art. 3 L. 225/92 che prevede:
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- l'art. 9 L. 225/92 per il quale la Commissione Grandi Rischi "è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio";
- l'art. 3 comma 1 D.P.C.M. n. 23582/06 per il quale la Commissione è "incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico - scientifico in relazione alla problematiche relative ai settori di rischio";
- l'art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06 per il quale la Commissione può essere riunita anche d'urgenza "al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali";
Il giudice ritiene che i membri della Commissione Grandi Rischi abbiano assunto obblighi di analisi del rischio e di informazione non solo nei confronti della Protezione civile ma, per impegno concordato con il vertice stesso della Protezione civile, anche nei confronti della popolazione.
Qualora avessero adempiuto correttamente ai suddetti obblighi, si sarebbero comunque verificati i danni alla vita di molte persone, ma certamente o con alta probabilità logica non i danni alla vita e all'integrità fisica delle persone di cui al capo di imputazione (il danno hic et nunc).
2.5. Il ruolo dei media.
Il paragrafo dedicato a questo aspetto viene redatto dal giudice al fine di dimostrare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, gli organi di informazione non abbiano distorto quanto detto dagli imputati in sede di riunione.
2.6. Il comportamento alternativo lecito.
Sul punto il giudice svolge considerazioni già in parte anticipate nella descrizione della condotta colposa degli imputati (cfr. 2.1) e ora sinteticamente riprese. Secondo la ricostruzione del giudice basata sulla presa di cognizione dei lavori scientifici a vario titolo riconducibili alla paternità degli imputati, gli stessi avrebbero dovuto comunicarsi reciprocamente e con precisione quanto ciascuno sapeva in relazione alla storia sismica di L'Aquila, in relazione al valore indicativo dei precursori sismici etc. al fine di condividere le reciproche conoscenze e delineare così un quadro completo della situazione di rischio incombente sul territorio aquilano.
Solo dalla conoscenza reciproca di quanto ciascuno per le proprie competenze sapeva sarebbe potuta scaturire una interpretazione esaustiva del fenomeno sismico in atto a quella data.
Di conseguenza, una corretta informazione alla Protezione civile avrebbe consentito di organizzare e predisporre misure di tutela collettive e individuali, e una corretta informazione alla popolazione avrebbe indotto quelle persone per le quali si è accertato che da sempre adottavano misure precauzionali dettate dall'esperienza, a continuare ad adottarle.
In definitiva, se gli imputati avessero agito correttamente, avrebbero contribuito a diminuire i fattori V (vulnerabilità) e E (esposizione)
Tali affermazioni servono al giudice per contrastare le obiezioni avanzate dalla difesa secondo la quale in un consesso di esperti qual è la Commissione Grandi Rischi ciascuno poteva dare per scontato il bagaglio di conoscenze degli altri, ritenendo sufficiente la comunicazione sintetica delle conclusioni cui ciascuno in proprio fosse giunto senza che questo approccio potesse considerarsi negligente.
Osserva per contro il giudice che, come risulta dalla lettera di convocazione della commissione, l'obiettivo della riunione appariva chiaro:
«"Su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane è stata convocata domani 31 marzo ... una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi".» (p. 832).
2.7. Il concorso di cause.
Ad integrazione di quanto accertato in riferimento alla natura di conditio sine qua non della condotta degli imputati, il giudice completa la trattazione considerando l'intera rete degli antecedenti causali comprendente:
- l'evento sismico
- la inadeguatezza del patrimonio edilizio
- la presenza delle vittime in casa in conseguenza della condotta degli imputati
Posto che ciascuno degli antecedenti è stato condizione necessaria ma non sufficiente della verificazione dell'evento, il giudice intende accertare se l'intensità dell'evento sismico o l'inadeguatezza degli edifici possa considerarsi «causa da sola sufficiente a determinare l'evento» e, pertanto, ai sensi dell'art. 41 c.2 c.p. escludere la rilevanza causale della condotta degli imputati.
Richiamando una sentenza della suprema Corte (Cass. n. 42502/09) secondo la quale "le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente" intende verificare se le due concause sopracitate fossero da considerarsi, sotto il profilo oggettivo, di natura eccezionale e, sotto il profilo soggettivo, imprevedibili in quanto poste «al di fuori della sfera di controllo o di conoscenza degli imputati».
2.7.1. Il sisma come concausa.
Sulla scorta della consulenza tecnica esperita dal p.m. e condivisa negli esiti dal consulente di parte, il terremoto che distrusse L'Aquila il 6 aprile 2009 non poteva dirsi un evento eccezionale, rientrando perfettamente nel «quadro di sismicità dell'area».
A conclusioni analoghe perviene il giudice anche considerando che, stante le conoscenze, già ampiamente documentate nella motivazione, degli imputati, il sisma del 6 aprile non poteva considerarsi «linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente».
2.7.2. L'inadeguatezza degli edifici a resistere al sisma.
Individuata una vulnerabilità generale afferente a n. 555 edifici su 752 della città di L'Aquila, che presentavano una vulnerabilità sismica medio-alta, e una vulnerabilità specifica afferente ai 14 edifici in cui dimoravano le persone decedute o ferite a seguito del crollo, il giudice ritiene di verificare se i difetti intrinseci di questi ultimi e dovuti a errori di progettazione, uso di materiali scadenti, mancata o inadeguata manutenzione etc., eventualmente addebitabili a condotte penalmente rilevanti, possano aver costituito una causa preesistente «da sola sufficiente a determinare l'evento».
Anche in questo caso la risposta è negativa in quanto, pur costituendo la concausa all'esame un «fatto illecito altrui» e come tale da inserirsi, ai sensi dell'art. 41 c.p. u.c., nella rete causale, non costituiva fattore eccezionale e imprevedibile, posto che la vulnerabilità degli edifici aquilani vetusti costruiti in muratura o in tempi relativamente recenti ma prima della L. n. 64/74, era cosa «abbastanza nota» secondo le testimonianze raccolte ma certamente nota agli esperti in quanto risultante dal "Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia" promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dal Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti - Consiglio Nazionale delle Ricerche (cd. Rapporto Barberi), e dall'articolo, sottoscritto dal prof. Barberi, dal prof. Boschi e dal dott. Bertolaso, dal titolo "Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia".
2.8. L'agente modello.
Per valutare la condotta degli imputati sotto il profilo del grado di esigibilità della condotta doverosa il giudice si richiama alla teoria dell'agente modello così come ripresa in due sentenze della Suprema Corte (Cass. 5.5. 1998 e Cass. n. 16761/10)
Il giudice individua dunque l'agente modello come colui che «nel suo comportamento concreto, deve garantire un livello di diligenza che non deve essere limitato all'esame dei soli elementi percepiti ("che appaiono certi alla sua percezione"), ma deve essere esteso alla considerazione (nei limiti della prevedibilità) anche di situazioni percepibili.»
Applicando questi criteri, occorre dunque vedere se nel caso di specie l'agente modello vada ricercato nella cerchia ristretta degli specialisti o se invece non coincida proprio con il tipo di agente incarnato dagli imputati stessi. La scelta va in quest'ultima direzione, con un accertamento «individualizzato» della colpa che abbia come parametro uno standard di perizia elevatissimo richiedendo agli stessi «una condotta di previsione degli sviluppi causali parametrata in base alle loro (non comuni) capacità, alle loro (non comuni) competenze e alle loro (non comuni) conoscenze». (p. 885)
2.9. Il criterio di imputazione delle concause.
Su questo punto il giudice ritiene di dover fare alcune precisazioni in relazione al criterio della «prevedibilità». Elemento strutturale dell'accertamento della condotta colposa, la prevedibilità va però considerata anche come criterio d'imputazione delle concause in linea con l'esigenza di un rigoroso accertamento della colpevolezza secondo il dettato costituzionale. L'esito dell'accertamento è positivo per le ragioni già espresse più sopra circa il carattere non eccezionale delle concause, tutte rientranti nella sfera di prevedibilità degli imputati.
2.10. La cooperazione colposa.
Aderendo all'impostazione indicata dalla Suprema Corte (Cass. 1786/09, Cass. 1428/12), il giudice ritiene di aderire alla tesi della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. inglobando nella disciplina della cooperazione anche condotte «"atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione"» (p. 893) che accedono a una condotta colposa.
Richiamandosi ancora alla giurisprudenza d