ISSN 2039-1676


04 maggio 2016 |

Dare un seguito al lavoro degli Stati Generali sull'esecuzione penale

Mag. Sorv. Bologna, 23 marzo 2016, est. Napolitano

 

1. Sarebbe davvero inutile, con il pretesto di formulare delle considerazioni a "prima lettura", fare una mera parafrasi di questo interessante provvedimento firmato dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna: la cosa migliore, data la sua brevità, consiste nel leggerlo attentamente; nelle otto pagine che lo compongono compaiono, in maniera rigorosa, gli indispensabili riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e pure le essenziali citazioni di carattere normativo.

Il Magistrato pondera le parole e denuncia - una volta tanto - non la situazione emergenziale, bensì l'urgente necessità che l'Amministrazione penitenziaria centrale intervenga, e subito, entro il 30 giugno prossimo: infatti, presso la Casa Circondariale di Bologna mancano i funzionari dell'area pedagogica; "a fronte di undici funzionari in pianta organica, numero stabilito in relazione ad una capienza di detenuti complessiva di 489 unità, la presenza attuale in servizio nell'Area pedagogica è solo di un Responsabile e di quattro Funzionari". Così è scritto in neretto (e sottolineato) a pagina cinque dell'ordinanza. Inoltre, la popolazione detenuta, ammontando a 767 persone, supera abbondantemente la capienza prevista.

A parere del magistrato estensore, la macroscopica carenza non comprime solo il diritto al trattamento del singolo detenuto che ha avanzato il reclamo; il pregiudizio è addirittura generalizzato e si riverbera pertanto, in modo assai negativo, su tutte le altre persone ristrette nel penitenziario bolognese.

In condizioni del genere, allora, è impossibile espletare l'osservazione della personalità come richiesto invece dall'art. 28 DPR 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

 

2. A questo punto però, sintetizzato al massimo il contenuto dell'ordinanza, risulta opportuno dare un'occhiata, seppur veloce, alla data.

L'accoglimento del reclamo ex art. 35-bis o.p. risale al 23 marzo scorso, quindi a distanza di pochi giorni dalla Ris. CM/ResDH (2016) 28 con la quale, l'8 marzo per l'appunto, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dichiarato - in virtù dell'art. 46 § 2 Cedu - chiusi i casi Sulejmanovic e Torreggiani, esprimendo soddisfazione poichè le misure richieste dal § 1 del medesimo art. 46 sono state adottate[1]. E tra le misure merita d'essere collocato proprio quel reclamo giurisdizionale (introdotto nel febbraio 2014 dalla legge n. 10) [2] per mezzo del quale la persona detenuta nella struttura bolognese ha chiesto l'intervento del Magistrato di Sorveglianza.

Inoltre, l'ordinanza anticipa di alcune settimane l'evento conclusivo degli Stati generali sull'esecuzione penale; l'incontro (tenutosi a Roma, tra il 18 e il 19 aprile) ha coinciso con la pubblicazione di un documento.

Consultando la Relazione finale, redatta dal Comitato di esperti coordinato da Glauco Giostra[3], si notano vari riferimenti alla professionalità del personale e, cosa di estremo rilievo per il problema esistente nell'istituto bolognese, al potenziamento numerico degli operatori[4].

Ma soprattutto ricorre nel Documento conclusivo, e altrove nei primi commenti all'attività degli Stati Generali, una costante che non può e non deve passare inosservata; per qualificare la questione penitenziaria nel suo insieme viene sempre impiegato lo stesso aggettivo: "culturale"[5].

 

3. Se la questione è "culturale" - e naturalmente lo è - bisognerà seguire da vicino gli sviluppi della vicenda bolognese per misurare i progressi di quella che il Parlamento europeo, in più occasioni, ha definito "cultura dei diritti"; in altre parole, si tratterà di stabilire l'effettiva traduzione politica dei progetti e delle proposte formulate dagli Stati Generali[6]. Tenendo ben presente quanto suggeriscono le cosiddette Regole penitenziarie europee - in particolare l'art. 4 CM/R (2006)2 - a proposito della mancanza di risorse che non giustifica condizioni di detenzione lesive dei diritti, e nemmeno, resta da aggiungere avvicinandosi al caso concreto in esame, una penuria come quella lamentata dal reclamante detenuto nella Casa Circondariale di Bologna.

 

 


[1] Résolution CM/ResDH(2016)28 - Exécution des arreÌ‚ts de la Cour européenne des droits de l'homme Deux affaires contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2016, lors de la 1250e réunion des Délégués des Ministres). In particolare, i Ministri "se félicitant de l'instauration d'une combinaison de recours internes, préventif et compensatoire, et releÌ€ve les informations soumises sur leu fonctionnement en pratique confirmant que ces recours apparaissent offrir un redressement approprié aux griefs relatifs aux mauvaises co détention"; rilevano poi "l'importance de continuer à suivre attentivement la mise en œuvre de ces recours afin de garantir leur accessibilité et efficacité et n la mise en place au sein de l'administration pénitentiaire et du MinisteÌ€re de la justice d'un systeÌ€me de surveillance de leur fonctionnement ".

[2] Cfr. G. Canzio, La giurisdizione e l'esecuzione della pena, in questa Rivista, 26 aprile 2016, p. 12 ss.

[3] Tutto il materiale, comprese le Relazioni finali dei diciotto Tavoli tematici, è consultabile accedendo al sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it); v., per una migliore comprensione della fase preparatoria dei lavori, Carceri: materiali per la riforma. Working Paper, in questa Rivista, 17 giugno 2015. Cfr. G. Giostra, La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre, in costituzionalismo.it, 2015, n. 2.

[4] Cfr. Stati Generali sull'esecuzione penale. Documento finale, 18 aprile 2016, spec. p. 86 e 89.

[5] V., ad es., M. Bortolato, Una diversa cultura sociale della pena. I lavori conclusivi degli Stati Generali dell'esecuzione penale, in questionegiustizia.it, 2016; cfr. pure, M. Ruotolo, Gli Stati Generali sull'esecuzione penale: finalità e obiettivi, in questa Rivista, 11 marzo 2016.

[6] Cfr., ancora, M. Bortolato, Una diversa cultura sociale della pena. I lavori conclusivi degli Stati Generali dell'esecuzione penale.