ISSN 2039-1676


08 giugno 2016 |

Il differimento dell'udienza di riesame tra esigenze di difesa sostanziale e limiti all'impugnazione

Nota a Cass., sez. VI, 03.03.2016 (dep. 24.03.2016), n. 13049, Pres. Conti, Rel. Di Stefano, ric. Ripani e Cass., sez. VI, 03.03.2016 (dep. 31.03.2016), n. 12556, Pres. Conti, Rel. Di Stefano, ric. Casieri

 

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Per leggere il contributo a firma di Bartolomeo Romanelli, di cui si riportano di seguito l'abstract e il sommario, clicca sotto su "download documento".

 

Abstract. Nel contributo si esaminano due interventi della Corte di Cassazione, di analogo tenore, sulla facoltà attribuita all'indagato-imputato di richiedere il differimento dell'udienza di riesame per "giustificati motivi" ai sensi dell'art. 309 comma 9 bis c.p.p., introdotto dall'art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47. Due i punti principali affrontati dalla Suprema Corte: la natura e i limiti del sindacato esercitabile dal tribunale del Riesame sulla richiesta, e gli spazi di impugnabilità di un eventuale rigetto della stessa.

 

SOMMARIO: 1. Il procedimento di riesame tra esigenze cognitive ed esigenze di celerità. - 2. Il fatto. - 3. La nozione di giustificati motivi ed il vaglio riservato all'organo di controllo. - 4. L'impugnabilità della decisione erronea: apparenza della motivazione o nullità generale? - 5. Le conseguenze della nullità della decisione: orientamenti a confronto. - 6. Conclusioni.