1 aprile 2016
Le Sezioni Unite sul riesame delle misure reali: portata e limiti del rinvio (di cui all'art. 324, comma 7) al disposto dei commi 9, 9-bis e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.
Cass., Sez. Un., c.c. 31 marzo 2016, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. Capasso (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
« Se e in quali limiti le disposizioni dell'art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall'art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: « il rinvio dell'art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l'applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Il rinvio dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest'ultima norma ».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale.
La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (sez. III, 26 novembre - 28 dicembre 2015, n. 50581), con nota di L. Matarrese, Divieto di rinnovazione del sequestro preventivo in assenza di ''eccezionali esigenze cautelari''? Torna alle Sezioni Unite la questione sulla natura del rinvio ex art. 324 co. 7 c.p.p. alla disciplina del riesame delle misure cautelari personali (cliccare qui per accedere all'ordinanza e alla nota di commento).
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.