ISSN 2039-1676


26 giugno 2016

Conflitti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare: all'udienza camerale prende parte solo il procuratore generale presso la Cassazione

Cass., Sez. Un., c.c. 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Paoloni, confl. giurisd. in c. Zimarmani (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 23 giugno 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se alla udienza partecipata davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato fra il giudice ordinario e quello militare, sia legittimato a partecipare in qualità di pubblico ministero il Procuratore generale presso la Corte di cassazione o il Procuratore generale militare, ovvero entrambi».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: « è legittimato soltanto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, e sulle difformi conclusioni del Procuratore generale militare.

È possibile accedere alla ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. I, 26 gennaio 2016 - dep. 6 maggio 2016, n. 18956), in formato PDF, cliccando sull'icona sottostante.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)