ISSN 2039-1676


24 ottobre 2016 |

Le Sezioni Unite su crudeltà e dolo d’impeto (e assieme, una robusta "tirata d’orecchie" ai giudici di merito sullo stile della motivazione)

Nota a Cass., SSUU, sent. 23 giugno 2016 (dep. 29 settembre 2016), n. 40516, Pres. Canzio, Rel. Blaiotta, Ric. Proc. Rep. Vasto, Imp. Del Vecchio

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso affermativo sulla compatibilità tra il dolo d’impeto e la c.d. circostanza aggravante della crudeltà, di cui all’art. 61, n°4, c.p., così risolvendo la questione ad esse sottoposta dall’ordinanza di rimessione – già pubblicata e commentata in questa Rivista[1] – emessa dalla Prima Sezione a seguito di un ricorso per saltum azionato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

La fattispecie concreta sub iudice, in particolare, riguardava il caso di un trentasettenne – pienamente capace di intendere e volere ma gravato da spiccate problematiche di natura psicopatologica – che, dopo un’ennesima lita scatenatasi nel contesto familiare, uccise entrambi i genitori colpendoli complessivamente con centoundici coltellate.

 

2. Prima di procedere all’analisi della pronuncia delle Sezioni Unite, è opportuno riepilogare succintamente l’evoluzione processuale della vicenda ed i nodi problematici evidenziati dalla Sezione rimettente.

Il G.U.P., giudicando in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di vent'anni di reclusione, calcolata escludendo – solo in relazione all'omicidio della madre – l'aggravante della minorata difesa della vittima, nonché – con riferimento a entrambi gli omicidi – le ulteriori aggravanti dell'uso di mezzo insidioso e della crudeltà, e riconoscendo invece le circostanze attenuanti generiche, in ragione della complessa e violenta situazione familiare gravante sull'imputato, con giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti.

Il Procuratore della Repubblica, con il proprio atto di impugnazione, aveva censurato la sentenza denunciando tra l’altro la «violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 576 c.p. con riferimento al disconoscimento dell'aggravante dell'avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime»[2].

La Prima Sezione – originariamente assegnataria del ricorso – dopo aver riepilogato i diversi orientamenti assunti nel tempo della giurisprudenza di legittimità in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n°4, c.p. (nelle due forme dell’aver agito con crudeltà e dell’aver operato sevizie), aveva concluso le proprie osservazioni argomentando l’esistenza di un conflitto tra due orientamenti antitetici in merito alla compatibilità tra aggravante della crudeltà e dolo d’impeto[3].

 

3. Le Sezioni Unite esprimono anzitutto adesione alle precedenti decisioni con le quali la Suprema Corte aveva ravvisato la caratteristica essenziale della circostanza aggravante della crudeltà nella «eccedenza della condotta rispetto alla normalità causale e la efferatezza costituiscono, in sintesi estrema, il nucleo della fattispecie aggravante» qui di interesse.

La Corte rileva quindi come le dissertazioni dottrinali e giurisprudenziali – riprese dall’ordinanza di rimessione – relative alla distinzione tra sevizie e crudeltà presentino a ben guardare «scarsa utilità pratica» nella concreta applicazione della norma. Sul punto, ad ogni modo, le Sezioni Unite «non nutrono dubbi»: «le sevizie costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive [e] gratuite», mentre «la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione, […] eccede rispetto alla “normalità causale”».

 

4. Secondo la Corte, le due forme di manifestazione dell’aggravante sono dunque accomunate da un evidente denominatore comune: l’efferatezza.

Proprio tale caratteristica induce il Supremo Collegio a «condividere l’indirizzo giurisprudenziale che, alla luce dell’art. 70 c.p., considera soggettiva la circostanza». Sul punto, in particolare, le Sezioni Unite osservano come – pur essendo incontestabile il fatto che l’aggravante chiami in causa le concrete e particolari modalità dell’azione – le peculiarità dell’aggressione “crudele” rilevino essenzialmente «per il contrassegno di spietatezza che conferiscono, nel complesso, alla volontà illecita»: «è la pervasività dell’intento che, al fondo, contrassegna la figura di cui si parla».

Chiarito quanto sopra, la Corte censura recisamente l’errata lettura della circostanza data dal collegio rimettente: «le considerazioni svolte rendono chiaro che la riprovevolezza aggiuntiva riguarda l’azione e non l’autore; si infligge una pena più severa perché la condotta è efferata e non perché l’agente è una persona crudele; il contrario avviso espresso dall’ordinanza di rimessione non può essere condiviso».

 

5. Ciò posto, il Supremo Collegio osserva come – pur se in molti casi il ricorrere di un’azione crudele appare autoevidente[4] – esistano situazioni nelle quali non è possibile evincere univocamente la sussistenza del chiarito “atteggiamento di colpevole efferatezza”, dal momento che «la speciale aggressività, la veemenza [ed] il furore aggravano il reato solo quando NON trovano giustificazione nella dinamica omicidiaria», manifestando così un «atteggiamento di colpevole efferatezza». Particolarmente problematico è il caso della spasmodica ripetizione dei colpi, che può essere generata – nelle diverse fattispecie concrete – sia da una contingente modalità omicidiaria (con la quale si estrinseca la “furia” del soggetto agente) sia da una volontà di aberrante scempio della vittima (tipizzata, questa, dalla fattispecie aggravante); il possibile profilarsi della descritta «alternativa teorica – sottolinea la Corte – impone al giudice di analizzare attentamente tutti i dettagli del contesto per sceverare l’un caso dall’altro».

L’operazione di discernimento appena descritta, secondo la Corte, deve necessariamente operarsi partendo dalla constatazione per la quale «la circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa»: tale colpevolezza, in particolare, può non manifestarsi sempre nella forma di un «deliberato, lucido e conclamato proposito».

Da qui, dunque, l’emergere della questione in esame: posto che «la fenomenologia di cui ci si occupa […] è spesso caratterizzata da azioni impulsive» contraddistinte dalla ricorrenza del dolo d’impeto, la c.d. “aggravante della crudeltà” è o non è compatibile con esso?

 

6. Le Sezioni Unite – come si è anticipato in apertura – rendono al quesito una risposta pienamente positiva: secondo la Corte, «non si scorge alcuna ragione logica, empirica o legale che consenta di escludere l’affermata compatibilità, [poiché] è ben possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano efferatezza, brutalità, e l’art. 61 n°4 c.p. non caratterizza per nulla la circostanza in una guisa che postuli una protratta ponderazione in ordine alla modalità dell’aggressione».

La Corte, sul punto, osserva che la conclusione opposta «è frutto di confusione e sovrapposizione tra tale forma dell’elemento soggettivo e le componenti impulsive della condotta. Infatti, la deliberazione illecita può ben essere fulminea, estemporanea ma al contempo fredda ed ordinata» e dunque, lo si aggiunge, dimostrativa di efferatezza; «al contrario, un crimine lungamente preordinato può essere eseguito in una condizione psichica emotivamente perturbata dalla stessa drammaticità dell’atto».

Secondo l’opinione del Collegio, in sostanza, la figura del dolo d’impeto assume un valore meramente descrittivo dello sviluppo cronologico della fattispecie concreta, essendo stata tratta da una «vasta letteratura [che] mostra alcune classificazioni prive di reale interesse dal punto di vista dogmatico».

La Corte enuncia così un primo principio di diritto: «il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61, primo comma, n°4, c.p.».

 

7. Un secondo principio di diritto concerne poi la stessa aggravante dell’avere agito con “crudeltà”, che – conformemente alle premesse poc’anzi riassunte – viene definita come circostanza “di natura soggettiva […] caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo».

 

8. Tutto ciò premesso, la Corte ha comunque concluso per il rigetto del ricorso promosso dal Pubblico Ministero.

La pronuncia di primo grado, infatti, dava conto di alcuni tratti particolarmente rilevanti della personalità dell’imputato, utili per valutare la configurabilità dell’aggravante in discussione: specificamente, il Del Vecchio nutriva un profondo odio verso i genitori, spesso manifestato (anche il giorno prima della consumazione degli omicidi) attraverso plurime aggressioni verbali e minacce di morte; il medesimo imputato, inoltre, era stato sottoposto a ben tre ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio, mostrava segni di sospettosità, di agitazione psicomotoria e di ideazione delirante, soffriva di disturbi di personalità paranoidi; i delitti da lui commessi erano stati ricostruiti dai periti come pacifici esempi di reato d’impulso.

Le Sezioni Unite, in sostanza, hanno enucleato dalla sentenza di primo grado – alla luce degli elementi appena elencati – il fulcro del ragionamento decisorio, senza rilevarvi vizi di legittimità: «il reato è d’impeto, i colpi sono davvero innumerevoli, ma le peculiarità aggressive dell’azione trovano la loro spiegazione non in un proposito efferato (la “colpevolezza di crudeltà”, n.d.a.), bensì nella perturbata condizione dell’agente; dunque, la sentenza, pur riproducendo la diffusa confusione tra dolo d’impeto e componenti impulsive dell’azione, esclude l’aggravante non a causa dell’incompatibilità tra gli istituti discussi, ma per il ruolo determinante attribuito […] alla rabbia esplosiva [del Del Vecchio], a sua volta generata dalla morbosa condizione psichica».

 

9. Poche, brevi battute sugli ulteriori tre motivi di ricorso, comunque censurati dalle Sezioni Unite.

Il secondo motivo – relativo al mancato riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in relazione al solo omicidio della madre – è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, posto che il computo della pena ed il dispositivo della sentenza di primo grado statuivano (pur essendo in contraddizione con il corpus motivazionale) l’esistenza della circostanza de quo in relazione ad entrambi i delitti.

Il terzo ed il quarto motivo – relativi alla carenza di motivazione in ordine al riconoscimento o meno della recidiva contestata ed all'illogicità della motivazione stessa in punto di giudizio di bilanciamento delle circostanze – sono stati valutati come “privi di pregio”, posto che «sia pure in modo disorganico e con l’errore motivazionale detto sopra, la sentenza» perviene a conclusioni prive di vizi logici in parte qua.

 

10. Una sottolineatura a sé stante meritano infine le censure che la Cassazione ha rivolto alla sentenza impugnata in relazione allo stile ed alla vastità della motivazione.

Tra le pieghe delle proprie argomentazioni, infatti, il Supremo Collegio ha inserito un consistente inciso, duramente critico nei confronti del provvedimento impugnato (e, in generale, dei provvedimenti redatti con simili modalità): «La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; l'elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità.»

Pare evidente, dunque, l’intenzione della Corte di Cassazione di promuovere stili più “agili” nella redazione delle motivazioni delle sentenze, coerentemente – peraltro – con la linea di indirizzo in tema di “motivazione semplificata delle sentenze penali” recentemente rivolta dal Primo Presidente agli stessi consiglieri della Suprema Corte[5].

 

[1] Sia consentito il rinvio a E. Andolfatto, Alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilità dell'aggravante della crudeltà con il c.d. "dolo d'impeto", in questa Rivista, 6 giugno 2016.

[2] Sugli ulteriori tre motivi di ricorso ci si soffermerà infra, v. § 9.

[3] Per un’esposizione completa della motivazione dell’ordinanza di rinvio, comprensiva dei riferimenti giurisprudenziali citati dalla Sezione rimettente, si consenta nuovamente il rinvio a E. Andolfatto, cit., §§ 4-6.

[4] Si vedano, a questo proposito, gli esempi – anche particolarmente scabrosi – che la Corte riporta in motivazione.

[5] Il riferimento è al “Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali” (decreto del Primo Presidente Giovanni Canzio del 28 aprile 2016), già pubblicato in questa Rivista con commento di G. Romeo, Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare, 16 giugno 2016, § 5.