ISSN 2039-1676


18 aprile 2011 |

Cass. pen., sez. I, 8.3.2011 (dep. 13.4.2011), n. 15139, Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano, ric. Ghiro (prova scientifica e revisione)

Nuove prove scientifiche e giudizio di revisione

Con una sentenza depositata il 13 aprile scorso la Corte di cassazione ha nuovamente affrontato il tema della prova scientifica,in una particolare prospettiva di osservazione: quella dello sviluppo delle tecnologie utilizzabili per la «lettura» di un determinato elemento probatorio, e dunque della diversità qualitativa che può attribuirsi a prove assunte, sul medesimo oggetto, con tecniche diverse e più moderne di quelle già sperimentate.
 
La Corte, contraddicendo un orientamento contrario e comunque già superato, ha affermato che la «prova nuova» utile per l’innesco del giudizio di revisione (a norma dell’art. 630, lett. c, c.p.p.) è non soltanto quella fondata sull’acquisizione di un nuovo elemento fattuale, non sottoposto alla valutazione del primo giudice, ma anche quella costruita su tecniche indisponibili all’epoca del relativo procedimento.
 
In altre parole, la novità della prova può dipendere dal suo oggetto, oppure dal ricorso ad un «metodo nuovo», scoperto o sperimentato successivamente alla valutazione di un dato elemento secondo tecniche meno avanzate, ed astrattamente idoneo ad introdurre nel processo cognizioni innovative. Il giudice della revisione dovrà quindi valutare, in via preliminare, l’effettiva novità della tecnica o del metodo attraverso i quali dovrebbe essere condotta la nuova indagine sull’elemento già apprezzato nel precedente giudizio, e, naturalmente, la  attendibilità scientifica dell’innovazione.
 
Nella specie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, reiettiva d’una richiesta di revisione, avuto riguardo alla sopravvenuta possibilità di indagini antropometriche particolarmente accurate grazie alla trasformazione in immagini digitali  delle riprese fissate su un nastro magnetico (ed alla connessa possibilità di elaborare e comparare fotogrammi di qualità più elevata), e considerando che la «forza» innovativa della prova indicata dev’essere misurata sulla potenziale introduzione di un ragionevole dubbio (e non necessariamente sulla dimostrazione d’innocenza del condannato).