ISSN 2039-1676


23 aprile 2012 |

Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilità  del procedimento di revisione

Cass., Sez. un., 19.01.2012 (dep. 20.04.2012), n. 15189, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, ric. Dander (a seguito della richiesta di revisione, qualora venga irritualmente acquisito il parere del pubblico ministero, il richiedente ha diritto ad ottenere comunicazione del parere stesso al fine di esercitare il proprio diritto al contraddittorio)

1. La Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto che si era formato sul punto, ha affermato che nel giudizio di revisione, qualora la Corte d'appello proceda, seppur irritualmente, all'acquisizione del parere del Procuratore generale, dello stesso parere debba essere data comunicazione alla parte richiedente, in modo da consentirle di contraddire sul punto.

La soluzione, va detto subito, appare difficilmente confutabile (salvo forse per ciò che si può dire con riguardo alla  "eccezione" che la parte finale della sentenza sembra introdurre) una volta che si abbia sommo riguardo, anche a costo di mortificare le esigenze di semplificazione processuale, al principio del contraddittorio.

 

2. Sul punto specifico demandato all'esame della Corte si erano formati due diversi indirizzi : da un lato si era esclusa la possibilità che il richiedente la revisione potesse interloquire sul parere reso dal pubblico ministero, non essendo infatti sul punto previsto un contraddittorio tra le parti e considerando che, a ragionare diversamente, si sarebbe potuto dar vita, nella ricerca di una pari opportunità tra le parti, ad un'irragionevole sequela di reciproche comunicazioni (Cass., Sez. V, n. 2378 del 25/11/2010, dep. 25/01/2011, Tantalo, in C.E.D. Cass., n. 249764); dall'altro, si era affermato invece che l'omessa comunicazione all'instante delle conclusioni del pubblico ministero rassegnate in vista della decisione sull'ammissibilità della domanda doveva ritenersi causa di nullità del provvedimento di inammissibilità, stante, appunto, la preclusione, in tal modo, del contraddittorio tra le parti (Cass., Sez. I, n. 29389 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Zito, ivi, n. 248029; Cass., Sez. III, n. 34917 del 13/07/2011, dep. 27/09/2011, F., ivi, n. 250998).

Nell'ambito del secondo orientamento, un particolare rilievo aveva assunto la pronuncia della Sez. V, n. 31132 del 14/06/2007, dep. 31/07/2007, Cucinotta (ivi, n. 237600),  che aveva fondato la necessità di garantire in maniera ampia il contraddittorio tra le parti soprattutto sui principi ricavabili dalla Convenzione EDU e in particolare sull'art. 6 di questa come "letto" dalla giurisprudenza della Corte EDU. È evidente, peraltro, che la questione poteva porsi solo in quanto, a dispetto del dato letterale dell'art. 634 comma1, c.p.p., del tutto silente sul punto,  si ritenesse possibile l'interlocuzione del rappresentante della Pubblica Accusa in ordine alla ammissibilità o meno della richiesta.

In effetti, e sia pure senza confrontarsi apertamente con il dato normativo ricordato, la giurisprudenza di legittimità si era orientata in senso affermativo, recependo, quasi passivamente, il dato di fatto   di una "prassi" dei giudici di appello, sicuramente sorretta dall'intento di garantire la massima espansione del contraddittorio. Più rigorosamente, la dottrina, sia pure talora non nascondendo l'inadeguatezza di un siffatto assetto, aveva fatto leva proprio sul dato letterale dell'art. 634, sprovvisto di alcun riferimento all'art. 127 e, dunque, al procedimento in camera di consiglio, per escludere la possibilità di un contraddittorio della parte pubblica dopo la presentazione dell'istanza (tra gli altri, E. Amodio, Sub artt. 127 - 128 , in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, Milano, 1989, II, 87; S. Astarita, Revisione, in Dig. disc. pen., Torino, 2005, agg. II, 1375; F. Callari, La revisione, Torino, 2010, 415; G. Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, 198; G. Locatelli, Giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione e requisiti di utilizzabilità degli atti di investigazioni difensive, in Cass. pen., 2004, 4104; S. Lonati, Ancora sulle coordinate spaziali del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, in Giur. mer., 2003, I, 228; M. R. Marchetti, La revisione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, Le impugnazioni, Torino, 2009, V, 975; A. Scalfati, L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova, 1995, 70; P. Spagnolo, L'ordinanza di inammissibilità nel giudizio di revisione, in Dir. pen. e proc., 2000, 875).

Si è posto in rilievo tra l'altro che, in relazione alla disposizione generale sulla inammissibilità dell'impugnazione, di cui all'art. 591, comma 2, c.p.p., formulata nei medesimi termini dell'art. 634 (il giudice «anche d'ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità»), la giurisprudenza si era sempre orientata nel senso di escludere l'applicazione delle forme dell'art. 127 c.p.p. (Cass., Sez. III, n. 16035 del 24.02.2011, dep. 21.04.2011, Amendola, in C.E.D. Cass., n. 250280; Cass., Sez. IV, n. 1352 del 06.10.1994, dep. 16.11.1994, Vispi, ivi, n. 200196; Cass., Sez. VI, n. 4347 del 07.12.1992, dep. 21.01.1993, Tavares, ivi, n. 192931).

La dottrina inoltre, sempre al fine di evidenziare la natura de plano del procedimento, aveva fatto leva sulle finalità della fase preliminare, atta a perseguire l'interesse pubblico volto a bloccare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, ben potendo essere del tutto adeguata a garantire il diritto di difesa la possibilità del ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di inammissibilità preclusivo del giudizio di revisione; si era dunque indicata la caratterizzazione de plano del procedimento come la più rispondente alla generale esigenza di semplificare le forme processuali in materia, eliminando ogni attività ritenuta non essenziale, prevalendo tale valore sulla possibile alternativa di un più intenso contraddittorio (A. Scalfati, L'esame sul merito, cit., 76).

 

3. In un contesto siffatto, e dunque "stretta" tra due esigenze di segno opposto (da un lato la necessità di interpretare stricto iure l'art. 634 c.p.p. e dall'altro quella di evitare, allo stesso tempo, squilibri derivanti da una diversa considerazione delle parti del procedimento) la Corte a Sezioni Unite ha scelto, sia pure con un "distinguo finale" atto ad introdurre elementi di complicazione,  la via pressoché obbligata idonea a conciliare i due aspetti; ha così da un lato rimarcato, sull'onda della lettera dell'art. 634 c.p.p., la non contemplata partecipazione al procedimento del procuratore generale, salvo che egli stesso, ovviamente, non ne sia il propulsore, in tal modo sancendo a chiare lettere l'irritualità della acquisizione di un parere del medesimo; per altro verso, e tuttavia, ha riconosciuto che soltanto un'espressa comunicazione del giudice a colui che abbia avanzato la domanda di revisione può assicurare a questo la conoscenza del parere della parte pubblica, così consentendogli di esprimere la sua difesa anche in relazione al relativo contenuto e solo così, dunque, permettendogli di far fronte, in linea con il principio del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6, comma 1, CEDU, alla "imprevedibilità" della presenza di una tale requisitoria (cfr. Corte EDU, 28 agosto 1991, Brandstetter c. Austria, § 67; analogamente 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria, § 49; 27 marzo 1998, K.D.B. c. Paesi Bassi).

Solo così, ha aggiunto la Corte, può concretarsi l'effettiva garanzia del contraddittorio che, ancorché regola non esplicitata positivamente, «è indubbiamente sottesa alla previsione della Convenzione europea; e soltanto mediante detta informazione indirizzata alla parte privata si permette la salvaguardia del suo diritto a "farsi sentire", e cioè a potere non soltanto esporre le ragioni proprie, ma, soprattutto, controbattere quelle avversarie».

Sennonché (e qui sta il distinguo di cui si diceva più sopra), proprio l'esigenza di seguire sino in fondo la giurisprudenza di Strasburgo sembra condurre la Corte di cassazione ad affermare che una tale disciplina possa valere solo laddove il pur non dovuto parere del procuratore generale «sia foriero di considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione probatoria», restando esclusa in tutti gli altri casi.

Osservano le Sezioni unite che la giurisprudenza della Corte EDU, in relazione al fatto che  l'art. 6 risulta espressamente formulato  in relazione ai diritti spettanti allo «accusato», esclude dall'applicazione del principio del contraddittorio proprio i casi in cui la procedura sia volta non già all'avvio di un vero e proprio giudizio, bensì alla revisione di una condanna passata in giudicato (cfr., ex multis, n. 27659/02 del 6 maggio 2003, Fisher c. Austria; n. 40072/98 del 20 marzo 2001, Kucera c. Austria; n. 34813/97 del 6 gennaio 2000, Sonneleitner c. Austria; n. 40679/98 del 25 maggio 1999, Dankevich c. Ucraina).

 Poiché nel caso della revisione non si tratta di accertare la responsabilità, secondo la Corte si rende necessario, al fine di decidere sulla ostensibilità o meno del parere del P.G., distinguere tra le ipotesi di inammissibilità dipendenti dalla manifesta infondatezza della domanda o dalla inidoneità delle prove nuove ad infrangere il giudicato da tutte le altre fattispecie produttive del medesimo effetto.  Solo per queste ultime, infatti, il giudizio può richiedere delicate valutazioni di merito e, di regola, può richiedere l'integrazione delle ragioni e delle prove, specificamente indicate, con la richiesta di un sindacato esteso al fatto. Alla luce della direzione prognostica del vaglio, il procedimento di revisione contemplato dall'ordinamento finisce qui per assumere connotazioni profondamente diverse da quelle di una tradizionale rivisitazione del giudicato alla quale, in definitiva, si riferisce la giurisprudenza della Corte EDU sopra citata, che limita l'applicazione del principio del contraddittorio.

Insomma, pur a fronte di un principio di diritto che, così come formulato dalla sentenza, non sembra soffrire eccezioni di sorta, si riscontra l'enunciazione problematica, nella motivazione, di una diversificata modalità di tutela del contraddittorio a seconda del contenuto, proiettato o meno sui profili di valutazione probatoria, del parere del procuratore generale.