ISSN 2039-1676


22 maggio 2017 |

Il decreto Minniti: sicurezza integrata e "D.A.SPO. urbano"

Da una governance multilivello il rischio di una…"repressione multilivello"

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. A pochi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Minniti sul cd. D.A.SPO. urbano, viene proposto un commento al testo che, prendendo le mosse dalla disamina delle nozioni di sicurezza integrata e di sicurezza urbana ivi codificate, si sofferma sulla natura giuridica delle nuove misure introdotte dal decreto-legge del febbraio scorso.

Vengono, quindi, esaminate le singole misure applicabili, tratteggiando le analogie e le differenze rispetto ai meccanismi già esistenti nella materia delle misure di prevenzione cd. tipiche (oggi disciplinate dal decreto legislativo n. 159/2011, cd. Codice Antimafia) e in quelle previste da leggi speciali, con particolare riferimento alle misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive (ex lege n. 401/89 e successive modifiche) e alla normativa sul contrasto allo spaccio di stupefacenti (D.P.R. 309/90).

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La nozione di sicurezza integrata. – 2.1 Sicurezza urbana e ordine pubblico – 3. Le singole misure applicabili. – 3.1 L’ordine di allontanamento: un nuovo strumento per “ripulire” le strade delle città dalle “lucciole”? – 3.2 Il divieto di accesso (articolo 10, comma 2) – 3.3. Segue: la flagranza differita. – 3.4. Il divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento nelle immediate vicinanze (art. 13): un “redivivo” articolo 75 bis D.P.R. 309/90? – 3.5. Segue: in particolare, l’applicazione delle misure in esame ai soggetti minorenni. – 4. Conclusioni.