ISSN 2039-1676


15 giugno 2017 |

La distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti, e la sua rilevanza, in un caso di lesioni in ambito sanitario

Nota a Cass., sez. IV, sent. 21 gennaio 2016 (dep. 28 novembre 2016), n. 50138, Pres. Bianchi, Rel. Cenci, ric. Lo Giudice e altri

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

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1. La sentenza qui annotata affronta un interessante caso di responsabilità medico-chirurgica in cui la quarta sezione della Cassazione è chiamata a stabilire se la compromissione permanente della salute e del normale sviluppo fisico di un minore, soggetto a trattamento sanitario, sia frutto di un concorso di cause indipendenti, imputabile a più medici intervenuti in momenti diversi, o piuttosto il risultato di svariati errori diagnostici e terapeutici collegati tra loro da un vincolo soggettivo.

Il giudice di legittimità si è, inoltre, pronunciato sulle conseguenze di natura pratico-processuale che la distinzione di cui sopra produce sul piano dell’effetto estensivo della querela, ai sensi dell’art. 123 c.p.             

 

2. La vicenda in esame vede come vittima un tredicenne che, a seguito di frattura del radio e dell’ulna avvenuta in ambito scolastico, veniva sottoposto a plurimi interventi chirurgici effettuati in strutture ospedaliere diverse, all’esito dei quali, per negligenza, imprudenza e imperizia, si verificava un indebolimento permanente delle funzioni dell’arto superiore destro.

In ragione di ciò, la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di prime cure, condannava tutti i medici intervenuti nel trattamento chirurgico per avere, in cooperazione colposa tra loro ex art. 113 c.p., causato al ragazzo lesioni colpose, consistite in una grave ipofunzionalità dell’avambraccio e della mano destra, con grave deformità del polso.

Proponevano, quindi, ricorso per cassazione tutti gli imputati, adducendo, tra i vari motivi di doglianza, l’insussistenza di un’ipotesi di cooperazione colposa, dovendosi piuttosto aver riguardo a plurime condotte tra loro autonome ed indipendenti, rispondenti a finalità del tutto differenti.

Ed infatti, dopo un primo intervento di sintesi della frattura con fili di Khirschner, effettuato dagli operatori sanitari dell’Ospedale Umberto I di Enna, gli stessi omettevano di rilevare dalla radiografia che il callo osseo del radio e dell’ulna era scarsamente formato, sicché rimuovevano in anticipo i fili di K, impedendo la normale formazione del callo, con conseguente pseudoartrosi e deformità di radio ed ulna. Successivamente, la stessa équipe eseguiva due diversi interventi, ritenuti entrambi inidonei alla risoluzione del problema: con il primo si effettuavano una osteosintesi con fili di K e un’apposizione di apparecchio gessato, mentre con il secondo tali fili venivano rimossi, nonostante le radiografie evidenziassero chiaramente il mancato consolidamento della frattura.

In seguito il ragazzo, rivoltosi ad una struttura ospedaliera di Arezzo, subiva tre ulteriori interventi chirurgici, anch’essi inidonei a risolvere la perdurante pseudoartrosi; venivano, infatti, apposte placche e viti di lunghezza tale da sintetizzare, oltre al radio, anche l’ulna, determinandosi così il blocco del movimento di pronosupinazione dell’avambraccio destro.

 

3. Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata riconosciuta la penale responsabilità dell’équipe medica di Arezzo, non sussistendo alcuna cooperazione colposa ex art. 113 c.p., tra l’operato di quest’ultima e quello dei medici di Enna, bensì un concorso di azioni colpose costituenti cause indipendenti nella produzione dell’evento.

I giudici di legittimità, infatti, ritenendo che i contributi sanitari, non conformi alle leges artis, siano stati condizioni necessarie della lesione prodotta, ai sensi dell’art. 41, comma 3 c.p.[1], hanno aderito all’orientamento maggioritario, che vede la cooperazione colposa ed il concorso di cause colpose indipendenti come istituti che si differenziano in relazione alla «consapevolezza di cooperare» all’altrui condotta, che caratterizza soltanto il primo istituto.[2]  

 

4. Richiamando integralmente all’uopo altre pronunce del medesimo tenore, la Corte, preliminarmente, ha ricordato che la cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere “un’autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire, con l’azione od omissione altrui, alla produzione dell’evento non voluto”, ma prevedibile.[3]

Ha proseguito poi chiarendo che la consapevolezza di cooperare altro non è se non «la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa quale consapevolezza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività, fermo restando che la condotta cooperativa dell’agente deve, in ogni caso, fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento non voluto».[4]

Ha specificato, infine, i confini entro cui tale consapevolezza debba estendersi, accogliendo la tesi secondo cui «ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano».[5]  

È opportuno precisare, riguardo alla figura della consapevolezza di cui sopra, che in dottrina, sebbene sia pacifico che il discrimine tra cooperazione colposa e concorso di cause autonome è rappresentato dall’esistenza di un legame psicologico tra i diversi soggetti agenti, tuttavia è possibile distinguere, da un lato, la posizione – dominante - di chi ritiene che tale legame consista nella mera consapevolezza di collaborare con la propria condotta all’azione materiale altrui;[6] dall’altro, invece, quella di chi ritiene sia necessaria l’ulteriore consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui.[7]

In particolare, secondo tale ultima posizione, è necessario che sussista nel concorrente la coscienza e volontà di apportare un contributoche, in sé considerato, può anche non contrastare con alcuna regola cautelare, ma che viene ritenuto colposo in considerazione della consapevolezza dell’altrui negligenza, imprudenza o imperizia.

La Corte invece, nella sentenza in questione, richiedendo ai fini della configurazione della cooperazione colposa la mera consapevolezza dell’agente di collaborare con la propria condotta all’azione materiale altrui, purché tale collaborazione fornisca un contributo apprezzabile alla realizzazione dell’evento non voluto, indirettamente valorizza il concetto «normativo» di colpa e nega la funzione incriminatrice all’art. 113 c.p., in relazione ai reati causalmente orientati. Infatti, ai fini della punibilità di tale tipologia di condotte, ciò che conta è il contribuire alla causazione dell’evento stesso violando una specifica norma cautelare.

 

5. Partendo da tale inquadramento generale, nella vicenda de qua pare mancare l’elemento soggettivo della consapevolezza della convergenza dei rispettivi contributi alla realizzazione dell’evento non voluto.

Per meglio comprendere questo aspetto si consideri come - nella ricostruzione del nesso causale tra le condotte dei diversi operatori sanitari intervenuti e l’evento dannoso - già durante il primo trattamento sanitario, effettuato dai medici di Enna, si erano verificati errori diagnostici, terapeutici, e nel complesso un’attività chirurgica negligente e contrastante con le linee guida proprie del settore ortopedico; ed è per tale ragione che i genitori del ragazzo decisero di rivolgersi ai medici di Arezzo, i quali agirono quindi in funzione esclusivamente riparatoria di un danno già conclamato, sebbene in concreto anch’essi abbiano poi aggravato la situazione del paziente, mediante un’azione imprudente e contraria alle norme cautelari, contribuendo così alla produzione della lesione.

Secondo i giudici di legittimità, è mancato il legame psicologico «tra le condotte delle due équipe», la finalità condivisa dell’azione sanitaria, sicché ogni azione od omissione resta imputabile come fatto a sé stante, importando responsabilità per distinti reati.

 

6. Altro aspetto da rilevare è che la Corte, citando numerose decisioni sul punto, sembra sposare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ulteriore criterio - oltre quello soggettivo - per definire il fondamento e i limiti della colpa di cooperazione, è la c.d. pretesa d’interazione prudente, che si configura nelle situazioni di gestione collettiva del rischio. Occorre cioè che «il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno, sia contingenza oggettivamente definita senza incertezza e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza».[8]

In tali situazioni, l’intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul regime cautelare, ponendo in capo a ciascun cooperante il dovere di tener conto della condotta degli agenti già intervenuti nella stessa vicenda.[9]

Orbene, rispetto a quest’ultimo punto, si legge in motivazione che i medici di Arezzo tennero in considerazione la pregressa situazione sanitaria, segnalando peraltro le criticità e i profili comportanti possibile responsabilità dei medici di Enna; pur tuttavia, per le circostanze del caso, essendo anch’essi incorsi in errore medico, l’evento finale deve considerarsi conseguenza di una mera coincidenza di azioni ed omissioni non collegate da alcun vincolo subiettivo.   

 

7. Da ultimo, è da rilevare che, in conseguenza del mancato riconoscimento della cooperazione colposa tra i sanitari intervenuti, e della mancata presentazione di formale querela nei confronti dell’équipe medica di Arezzo, la Corte è giunta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di quest’ultima équipe.

Invero, sebbene non sia possibile giustificare, sulla base del principio di affidamento[10], l’operato dei sanitari intervenuti successivamente, tuttavia nel caso de quo non ha trovato applicazione l’effetto estensivo della querela di cui all’art. 123 c.p.[11]

I giudici di legittimità, ancora una volta richiamando giurisprudenza ormai consolidata sul punto[12], ha ricordato che «Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 c.p., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi».

Alla luce di ciò, avendo i genitori del ragazzo presentato querela soltanto nei confronti di alcuni autori di singoli fatti colposi, in particolare dei medici di Enna, è venuta meno la condizione di procedibilità dell’azione penale, necessaria al successivo accertamento di eventuali profili di colpa professionale dell’équipe medica di Arezzo. 

 

 

[1] Nella vicenda de qua, alla condotta successivamente operata dai sanitari di Arezzo non è stata attribuita efficacia interruttiva del nesso causale poiché, sebbene penalmente rilevante, non le sono state riconosciute caratteristiche di eccezionalità tali da determinare una situazione di pericolo del tutto nuova rispetto a quella originata dalla condotta dei sanitari di Enna.  

[2] Per un’analisi dettagliata dell’art. 113 c.p., v. G. Insolera, Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., II, 1988, 479 ss.; cfr. anche M. Borghi, Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p., in questa Rivista, 14 marzo 2016.

[3] Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 16978, Porcu.

[4] Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 1986, Fadda, in Cass. pen., 1988, p. 1165; più di recente anche Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, Pappadà e altri, in Riv. it. med. leg., 2011, 526, con nota di A. Simbari, Responsabilità professionale medica.

[5] In tal senso Cass. pen., sez. fer., 25 agosto 2015, n. 41158, E.A., in Riv. pen., 4, 2016, p.     378.

[6] Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 552; v. anche Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 538.

[7] V. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 615.

[8] In tal senso v. Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2014, n. 49735, Jimenez Vellejro, in Giur. it., 2015, p. 463, con nota di L. Risicato, Colpa e colpevolezza in un caso particolare di concorso in omicidio; Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2014, n. 14035, Grauso e altri, rv. 263208; cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2013, n. 26239, Gharby e altri, in Riv. pen., 3, 2014, p. 332; Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2011, n. 1428, Gallina, in Riv. pen., 10, 2013, p. 1064.

[9] Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1786, Tomaccio, in Cass. pen., 2010, p. 2219, con nota di C. Cantagalli, Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p. ed il concetto di «interazione prudente» quale fondamento e limite della colpa di cooperazione.

[10] Vedi sul punto Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2016, n. 20125 secondo cui «Il principio di affidamento non è invocabile allorquando la condotta colposa successiva abbia la sua origine nell’omesso rispetto di norme cautelari, specifiche o comuni, da parte di chi invoca tale principio», in Riv. it. med. leg., 3, 2016, con nota di L. Maldonato, pp. 1236 ss.

[11] L’art. 123 c.p. così recita: “La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato”.

[12] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 1988, n. 6242, Virno, in Cass. pen., 1989, p. 819; Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 40906, Moretti, in Cass. pen., 2004, p. 1640.