ISSN 2039-1676


21 luglio 2017

Nel giudizio di rinvio – secondo le Sezioni unite – il tribunale del riesame non può fissare il termine lungo previsto per le motivazioni complesse

Cass., Sez. Un., c.c. 20 luglio 2017, Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. Rezmuves (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2017, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione:

«Se, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta:

«Negativa, con conseguente perdita di efficacia della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L’ordinanza della Prima sezione penale che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (c.c. 23 maggio 2017, dep. 6 giugno 2017, n. 27828, Pres. Tardio, Rel. Vannucci, Ric. Rezmuves) è stata pubblicata dalla nostra Rivista con nota di E. Grisonich, Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio di rinvio della proroga per il deposito dei motivi ex art. 309, comma 10, c.p.p.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)