ISSN 2039-1676


15 marzo 2018 |

Assicurazione obbligatoria del professionista e citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all'art. 83 c.p.p.

Corte Cost., sent. 6 dicembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 34, Pres. Grossi, Rel. Modugno

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La pronuncia 21.2.2018, n. 34 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale.

La questione è stata sollevata nell'ambito di un processo penale a carico di un notaio, assicurato per obbligo di legge contro la responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio della propria attività professionale.

Il rimettente ha dedotto - alla base del dubbio di costituzionalità - la vis expansiva dell’ormai datata pronuncia n. 112/1998, con la quale la medesima Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria ex l. n. 990/1969, l’imputato potesse citare quale responsabile civile la propria compagnia assicuratrice.

Invero considerando le peculiarità del regime della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, la Consulta aveva già negato – con la sentenza n. 75 del 2001 – la facoltà per l'imputato la facoltà di chiamare in giudizio il proprio assicuratore nel caso di assicurazione facoltativa. Del pari, era è stata esclusa, con ulteriori arresti, ogni assimilazione tra la posizione dell'assicuratore per la R.C.A. e quella dell'esercente l'aeromobile (tenuto a risarcire i danni provocati da un sinistro a norma dell'art. 878 cod. nav.), quella del responsabile di cui alle norme antinfortunistiche ed infine quella dello Stato e degli enti pubblici per i fatti commessi dai dipendenti.

Le medesime considerazioni sono state reiterate con riguardo all'assicurazione del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale: trattasi – secondo la Corte – di assicurazione obbligatoria ex lege destinata a tutelare, oltre all'assicurato, anche l'interesse del terzo danneggiato dall'attività notarile alla certezza del risarcimento. Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato analoga a quella che contraddistingue la responsabilità automobilistica; siffatto elemento determina da un lato l’esclusione della posizione dell'assicuratore de quo fra quelle che devono intervenire ex lege e, dall’altro, impedisce al Giudice delle leggi di pronunciare una pronuncia additiva in un settore che resta dominato dalla discrezionalità legislativa.