ISSN 2039-1676


24 aprile 2018 |

Brevi riflessioni sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p.

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Lo scritto affronta la portata della nuova ipotesi d’inutilizzabilità speciale, avente ad oggetto le dichiarazioni estorte con l’impiego della tortura, ex art. 191 comma 2-bis c.p.p., introdotto dalla l. 14 luglio 2017 n. 110. Il divieto probatorio – lungi dal costituire un’inutile duplicazione di quanto già sancito dall’art. 188 c.p.p. – rafforza la tutela della vittima di torture, tanto più se al contempo imputata, e garantisce l’assoluto rispetto dei diritti fondamentali, ponendosi in linea con il quadro normativo sovranazionale e il consolidato indirizzo della Corte europea in materia.

 

SOMMARIO: 1. La legge 110 del 2017 tra debolezza sostanziale e vigore processuale. – 2. Corte di Strasburgo, dichiarazioni estorte ed equità processuale complessiva. – 3. La portata dell’inutilizzabilità nell’ordinamento nazionale.