ISSN 2039-1676


04 giugno 2018 |

La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale dei fatti di 'deturpamento e imbrattamento di cose altrui' (art. 639 c.p.)

Corte cost., sent. 21 marzo 2018 (dep. 17 maggio 2018) n. 102, Pres. Lattanzi, Red. Modugno

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018

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1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dall’art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei c.d. writer o “graffitari”.

I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano la violazione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento a seguito del d.lgs. 7/2016, che per alcuni di essi commina – in luogo della sanzione penale – una sanzione pecuniaria civile.

La Corte fonda essenzialmente la propria decisione sul peculiare argomento dell’«errata e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». A questa carenza supplisce la Corte stessa tracciando in motivazione un breve disegno sistematico della disciplina risultante in materia dall’intervento di abrogazione e depenalizzazione realizzato dal legislatore delegato a inizio 2016; se ne traggono al contempo alcune indicazioni destinate a orientare le valutazioni del giudice comune che in futuro si interrogasse sulla legittimità costituzionale delle norme in esame.

 

2. In entrambi i procedimenti principali, i fatti oggetto di giudizio erano stati qualificati ai sensi dell’art. 639 c.p., sia pure con alcune distinzioni.

Nella vicenda all’attenzione del Tribunale di Milano, era stata provata la responsabilità dell’imputato per condotte ritenute riconducibili al comma 2 della norma citata, consistite rispettivamente nell’aver apposto scritte in vernice indelebile su nove edifici cittadini (imbrattamento di «beni immobili») e su tre carrozze ferroviarie (imbrattamento di «mezzi di trasporto pubblici o privati»).

Il Tribunale di Aosta era intervenuto in sede di appello proposto avverso una decisione del giudice di pace con la quale, in applicazione questa volta della fattispecie di cui al comma 1 (imbrattamento di «cose mobili altrui»), erano stati condannati due soggetti che, animati anche da una finalità ingiuriosa del proprietario, ne avevano deturpato l’autovettura lasciandovi evidenti tracce di saliva e sangue.

A fronte di tale pacifica qualificazione giuridica, i dubbi di legittimità costituzionale sono sorti proprio al momento di trarne le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio: è a questo punto, infatti, che è parso inevitabile il confronto con le fattispecie di danneggiamento, che rispetto a quelle di imbrattamento si collocano in una posizione di astratta contiguità.

 

3. In punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti muovevano dalla comune osservazione che rispetto ai fatti di danneggiamento in precedenza puniti dall’art. 635 c.p. il d.lgs. 7/2016 ha realizzato una parziale abolitio criminis. All’esito dell’intervento riformatore, le condotte consistenti nel distruggere, disperdere o deteriorare cose mobili o immobili altrui vengono sottoposte alla neo-introdotta sanzione pecuniaria civile (da euro 100 a euro 8.000: cfr. art. 4 co. 1 lett. c) del citato decreto), conservando rilevanza penale soltanto in alcune, limitate ipotesi.

Nonostante l’intervento riformatore, invece, l’art. 639 punisce tutt’ora le condotte di cui al comma 1 con la multa fino a 103 euro e le condotte di cui al comma 2 con la pena alternativa della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

A tale dato positivo si aggiunge il dato interpretativo del diverso grado di disvalore tra le due tipologie di figure criminose. Depongono in questo senso la clausola di riserva in apertura dell’art. 639 c.p., che ne rivela espressamente la sussidiarietà rispetto all’art. 635, e l’actio finium della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale pone imbrattamento e danneggiamento su livelli di intensità crescente nell’aggressione del medesimo bene giuridico (l’inviolabilità del patrimonio): se il secondo comporta una trasformazione tale da incidere in modo apprezzabile sul valore o sulla funzionalità della cosa altrui, almeno fino a che non intervenga un intervento ripristinatorio, il primo si esaurisce in una modifica soltanto superficiale e temporanea, come tale facilmente rimuovibile[1].

Mettendo a sistema tali considerazioni, emergerebbe in modo evidente l’irragionevolezza di una disciplina che – tra due gruppi di fatti rientranti nella medesima progressione offensiva – punisce con la sanzione più grave (perdipiù di natura penale) quelli dotati di minore portata lesiva.

 

4. Nell’intento dei rimettenti le questioni di legittimità miravano a rimuovere tale disparità di trattamento individuando nel tertium comparationis (l’art. 4 co. 1 lett. c) d.lgs. 7/2016) anche la disciplina cui uniformare il regime sanzionatorio dell’imbrattamento: pertanto, la Corte veniva sollecitata a espungere dall’area di rilevanza penale i fatti di cui all’art. 639, sostituendo le pene da esso stabilite con la sanzione pecuniaria civile prevista per i fatti di danneggiamento.

Nonostante la sostanziale convergenza delle due ordinanze – segnalata dalla stessa Corte – per maggiore precisione occorre dar conto di alcune sfumature nel rispettivo petitum.

Il Tribunale di Milano, muovendo dal presupposto che l’art. 635 comma 1 assegna ancora rilevanza penale a taluni fatti di danneggiamento realizzati con determinate modalità, riteneva di dover escludere dalla censura di illegittimità per violazione dell’art. 3 le condotte di imbrattamento che presentano le medesime caratteristiche: chiedeva quindi che la pronuncia sostitutiva della Corte fosse circoscritta al regime sanzionatorio dei fatti di cui all’art. 639 comma 2 non commessi «con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, o del delitto previsto dall’art. 331 c.p.» (questo appunto il dettato dell’art. 635 comma 1 post-riforma).

La questione sollevata dal Tribunale di Aosta si differenziava invece sotto due aspetti: da un lato, dimostrava di attribuire al residuo ambito di applicazione della sanzione penale per i fatti di danneggiamento una portata più ampia, richiamando la fattispecie non solo del primo ma anche del secondo comma dell’art. 635; dall’altro lato prospettava l’illegittimità totale della previsione punitiva dell’art. 639 comma 1, senza operare alcuna distinzione tra tipologie di condotte.

 

5. La Corte costituzionale, con motivazione unitaria, dichiara inammissibili le due ordinanze rilevando una contraddizione tra la questione sollevata e la premessa logica che i rimettenti pongono alla base della stessa.

Svolte alcune considerazioni generali su finalità e contenuti della riforma operata con d.lgs. 7 e 8 del 2016 ed esaminando in primo luogo l’ordinanza del Tribunale di Milano, la Corte procede a una diversa ricostruzione del dato positivo con particolare riferimento alla disciplina dei fatti di danneggiamento.

Nel recente intervento legislativo la repressione delle condotte dolose di chi «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui» è affidata al nuovo strumento delle sanzioni pecuniarie civili soltanto nelle ipotesi corrispondenti alla fattispecie di “danneggiamento semplice” prevista dall’art. 635 comma 1 vecchio testo.

Conservano invece intatto il trattamento punitivo a mezzo di sanzione penale (reclusione da sei mesi a tre anni) i fatti che in passato costituivano “danneggiamento aggravato” (nn. da 1 a 5-bis del comma 2), ora elevati a figure di reato autonome.

Pertanto, oggi configurano illecito penale le condotte di danneggiamento: i) realizzate con le particolari modalità descritte dall’art. 635 co. 1 (citate in precedenza); ii) aventi per oggetto materiale i beni elencati dall’art. 635 co. 2 (prevalentemente di natura immobiliare)[2]. Precisa inoltre la Corte che l’elencazione di quest’ultima norma – di per sé già ampia – è integrata dal rinvio al n. 7 dell’art. 625 in virtù del quale comprende cose «esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».

 

6. Dimostrata l’attuale latitudine dell’area di rilevanza penale del danneggiamento, emerge per contro la parzialità della visione del giudice a quo, che a sua volta inficia il quesito sottoposto alla Corte.

Ferma la premessa per cui non sussiste irragionevolezza nelle ipotesi in cui fatti di danneggiamento e di imbrattamento commessi “a parità di condizioni” sono entrambi penalmente sanzionati, risulterebbe incongruo l’accoglimento della questione così come formulata dal remittente: ciò perché quest’ultimo ha erroneamente eccettuato dalla censura di illegittimità soltanto una classe di fatti, omettendo di confrontarsi con la più ampia platea di condotte che sopravvivono alla degradazione a illecito civile.

Oltre che nelle circostanze già indicate nell’ordinanza di rimessione, infatti, dovrebbe escludersi la violazione dell’art. 3 Cost. anche quando le condotte di cui all’art. 639 comma 2 colpiscono beni (immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati) riconducibili nel novero di quelli indicati dall’art. 635 comma 2.

Peraltro – osserva la Corte – una volta che si adotti tale prospettiva la questione risulta non adeguatamente motivata in punto di rilevanza. L’ordinanza non fornisce elementi sufficienti per verificare se l’oggetto materiale della concreta condotta di imbrattamento per cui si procede rientri o meno tra quelli il cui danneggiamento è sanzionato penalmente (anche alla luce delle norme pretermesse dal rimettente).

Così, ad esempio, per quanto riguarda gli immobili, dovrebbe potersi verificare che quelli imbrattati «non [siano] compresi nel perimetro di centri storici, non [siano] pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, né oggetto di lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento in corso o ultimati» (cfr. art. 635 comma 2). A questi la Corte aggiunge anche quelli che – «almeno quanto alle parti imbrattate» – siano esposti alla pubblica fede, così avallando l’indirizzo interpretativo che ritiene configurabile la corrispondente previsione dell’art. 625 n. 7 anche qualora a essere danneggiati siano beni di natura immobiliare[3].

 

7. Considerazioni simili valgono per la questione sollevata dal Tribunale di Aosta. La declaratoria di illegittimità nei termini richiesti comporterebbe l’applicazione indiscriminata della sanzione pecuniaria civile a tutte le condotte di cui all’art. 639 comma 1, a prescindere dalle modalità commissive e dall’oggetto materiale, e dunque anche nelle ipotesi – pur correttamente ricostruite dallo stesso rimettente – in cui il danneggiamento conserva rilevanza penale ai sensi dell’art. 635, commi 1 e 2.

Inoltre, il semplice riferimento a una «autovettura» contenuto nell’ordinanza, senza ulteriori dettagli, si riflette in senso negativo sulla rilevanza della questione: per esempio, diventa impossibile valutare se, nella fattispecie concreta, il veicolo «fosse parcheggiato nella pubblica via, ovvero in luogo privato aperto al pubblico o, comunque sia, agevolmente accessibile» e quindi possa dirsi integrata, secondo l’interpretazione dominante, la nozione di cosa esposta alla pubblica fede.  

 

* * *

 

8. La decisione della Corte, come detto, è motivata dall’incompletezza (o comunque incongruenza) del quadro normativo posto a fondamento delle ordinanze, vizio cui a sua volta si associa un difetto di rilevanza delle relative questioni.

La sanzione processuale dell’inammissibilità è ostativa a uno scrutinio nel merito, e pertanto formalmente la sentenza non esprime alcuna presa di posizione della Corte rispetto alla legittimità costituzionale della perdurante incriminazione delle condotte di cui all’art. 639 (co. 1 e 2) anche dopo i d.lgs. 7 e 8 del 2016.

È possibile comunque tentare di ricavare dalle motivazioni alcuni elementi utili in vista di futuri e tutt’altro che improbabili giudizi incidentali con oggetto analogo.

 

9. Anzitutto, sullo sfondo si coglie una chiara indicazione di metodo circa il percorso logico cui il rimettente dovrebbe attenersi prima di sollevare la questione.

In primo luogo, la specifica censura mossa dalla Corte all’ordinanza del Tribunale di Milano testimonia l’importanza di una ricostruzione puntuale e completa del dato normativo, in particolare laddove questo funga da termine di riferimento essenziale della validità costituzionale della norma perché invocato quale tertium comparationis. Il che a sua volta conferma la natura normalmente triadica del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 3 Cost., salve le ipotesi – invero eccezionali – in cui l’irragionevolezza della disciplina sanzionatoria risulti intrinseca alla norma impugnata[4].

Individuate le norme di riferimento, il giudice dovrà porle a confronto con la norma che è chiamato ad applicare nel procedimento principale, per verificare se a livello astratto sussista, ceteris paribus, una difformità nella rispettiva disciplina e, in particolare, nel perimetro delle rispettive aree di illiceità penale.

In caso di risposta positiva, qualora sospetti tale sperequazione di irragionevolezza, dovrà appurare che la fattispecie concreta alla sua attenzione sia riconducibile proprio alla classe di fatti ritagliata a seguito del confronto tra fattispecie astratte; di tale circostanza dovrà dare quindi conto in motivazione, per consentire alla Corte di verificare – a pena di irrilevanza della questione – se nel giudizio a quo egli è effettivamente tenuto ad applicare la norma che ritiene illegittima (o nella parte in cui la ritiene illegittima).

Si tratta peraltro, a ben vedere, di uno schema che discende pianamente dal combinarsi della speciale disciplina del giudizio di costituzionalità in via incidentale[5] con le caratteristiche proprie dello scrutinio di legittimità ai sensi dell’art. 3 Cost. secondo il canone applicativo validato negli anni, anche in materia penale, dalla giurisprudenza della Corte[6].

 

10. Con riguardo a profili di natura più strettamente sostanziale, nonostante la più volte menzionata chiusura in rito del giudizio, la Corte sembra sottintendere un messaggio chiaro, riassumibile nei termini seguenti: poiché in realtà il danneggiamento è tutt’ora penalmente sanzionato in un gran numero di ipotesi, non è irragionevole continuare a punire, nelle medesime ipotesi, anche l’imbrattamento.

Tuttavia, a dispetto di quanto una prima lettura potrebbe suggerire, la Corte non pare affatto avallare l’esistenza di una corrispondenza biunivoca tra rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, da un lato, e di quelli di imbrattamento, dall’altro: in altri termini, dalla motivazione non sembra potersi desumere logicamente che la perdurante rilevanza penale delle condotte di imbrattamento è giustificata se e solo se le corrispondenti condotte di danneggiamento costituiscono reato.

Per un verso, la Corte sembra in effetti condividere con i rimettenti la premessa secondo la quale deve senz’altro escludersi la possibilità di censurare per irragionevolezza la scelta del legislatore di non depenalizzare i fatti di cui all’art. 639 quando fatti analoghi risultano punibili ai sensi dell’art. 635 commi 1 e 2.

Tale osservazione lascia però impregiudicato il problema inverso: se, cioè, sia possibile escludere l’illegittimità dell’art. 639 per violazione dell’art. 3 Cost. anche nella parte in cui punisce condotte corrispondenti a fattispecie di danneggiamento oggi soggette alla sola sanzione pecuniaria civile.

A prima vista, potrebbe apparire come un paradosso: di regola, specie in un diritto penale concepito come extrema ratio e informato dal principio di offensività, l’illiceità dei fatti più gravi non assicura l’incriminazione dei fatti meno gravi, rimessa alla discrezionalità del legislatore – con il limite della ragionevolezza; al contrario, l’irrilevanza penale delle condotte connotate da una più intensa portata lesiva dovrebbe imporre – a pena di irragionevolezza – un trattamento analogo per le condotte più tenui.

In quest’ottica, l’esito di un’eventuale nuova questione di legittimità sembrerebbe scontato: non vi sarebbe margine per sottrarre alla declaratoria di illegittimità l’art. 639 nella parte in cui punisce condotte che non presentano le caratteristiche di cui all’art. 635 co. 1 e 2, stando al diritto vivente sopra richiamato che pone imbrattamento e danneggiamento in rapporto di offensività crescente rispetto al medesimo bene giuridico.

Non è un caso, allora, che alcune delle parti intervenute nel giudizio davanti alla Corte abbiano formulato eccezioni volte a evidenziare la non perfetta omogeneità di disvalore tra le due classi di fatti in esame, sostenendo finanche una plurioffensività del delitto di cui all’art. 639. Si afferma, in particolare, che le condotte di imbrattamento sono «caratterizzate da iattanza e spregio [e] suscitano un giudizio di grave riprovazione e un corrispondente allarme sociale», sicché la norma sarebbe posta a «salvaguardia dell’estetica e della nettezza delle cose altrui» (fin qui l’Avvocatura dello Stato) o tutelerebbe «l’igiene e il decoro urbano» da gravi forme di degrado (così Trenitalia).

È evidente che questa tesi può qualificarsi, in termini tecnici, come il tentativo di confutare l’impostazione – accolta dai giudici rimettenti e almeno in parte recepita dalla Corte – che individua nella disciplina del danneggiamento il pertinente tertium comparationis: conviene infatti ricordare come quest’ultimo debba consistere in fattispecie «poste a tutela dello stesso o di beni giuridici contigui, e di disvalore comparabile a quello del reato in esame»[7].

Ad ogni modo, tale prospettiva dimostra che potrebbero venire in rilievo considerazioni ulteriori idonee a giustificare alla stregua dell’art. 3 Cost. la scelta legislativa di assoggettare a sanzione penale le condotte di imbrattamento anche al di fuori delle ipotesi di corrispondenza con l’incriminazione dei fatti di danneggiamento.  

Si tratta come visto di profili che nel caso in esame rimangono assorbiti: non è però difficile prevedere che argomenti simili siano destinati a essere spesi dalle parti e ponderati dalla Corte laddove una questione di legittimità, opportunamente calibrata, superasse il vaglio di ammissibilità e fosse possibile esaminare nel merito la ragionevolezza di tale opzione di politica criminale.

 

11. Volendosi spingere oltre con le ipotesi, un ultimo aspetto di interesse riguarda lo scenario conseguente all’eventuale accoglimento della (nuova) questione.

Nel giudizio in esame i rimettenti, domandando alla Corte l’applicazione alle condotte di imbrattamento (variamente individuate) del regime punitivo previsto per i fatti di danneggiamento, invocavano una pronuncia che si potrebbe definire “a rime obbligate”. Tale locuzione non definisce soltanto il meccanismo con cui operano determinate pronunce, ma – come ribadito da ultimo anche dalla nota sentenza 236/2016 – individua un vero e proprio vincolo che la Corte si auto-impone quando interviene in materia di proporzionalità della pena: onde non invadere gli spazi di discrezionalità legislativa, la richiesta di una pronuncia manipolativa in tanto è ritenuta ammissibile in quanto, nell’eventualità di un accoglimento, il quadro sanzionatorio della norma incriminatrice dichiarata illegittima possa essere sostituito con quello già previsto per una diversa ma omogenea fattispecie[8].

Le peculiarità del caso in esame sollevano però alcuni interrogativi.

In primo luogo, si tratta di comprendere se una regola di questo genere debba valere anche nei casi in cui, congiuntamente: i) si discute della legittimità dell’incriminazione stessa, tanto che l’esito dell’accoglimento della questione dovrebbe essere la depenalizzazione della fattispecie; ii) la disciplina di riferimento prevede comunque l’applicazione di una sanzione, ma del genere peculiare e dalla natura incerta cui appartengono le sanzioni pecuniarie civili.

La risposta preferibile dovrebbero essere positiva: l’obiettivo della Corte di limitare al minimo la portata creativa del suo intervento è legata ad esigenze connesse al generalissimo principio di divisione dei poteri, e dunque rimane attuale anche al di fuori dell’ambito di operatività del principio di riserva di legge che l’art. 25 co. 2 Cost. sancisce per la materia penale.  

Tuttavia, specie ipotizzando che l’illegittimità della norma venisse dichiarata accogliendo la tesi della minor gravità delle condotte di deturpamento rispetto a quelle di danneggiamento, applicare a entrambe un identico trattamento sanzionatorio potrebbe risultare comunque in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene.

A fronte dell’obiezione che una simile garanzia opererebbe soltanto all’interno della materia penale, occorrerebbe tenere conto – senza scomodare i criteri Engel – della lettura estensiva che di tale principio ha dato di recente la Cassazione civile, nella composizione più autorevole, pronunciandosi sui danni punitivi[9]: le motivazioni, complice il richiamo esplicito all’art. 49 CDFUE (cfr. § 7), possono indurre a ritenere che un’istanza di proporzionalità sia sottesa anche a tutte quelle previsioni sanzionatorie che comminano pene c.d. private sul presupposto di un illecito soltanto civile.

Pertanto, escluso che sia consentito alla Corte costituzionale sostituire una cornice edittale di sanzione pecuniaria diversa da quella prevista per il danneggiamento, scaglionando il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, per rimediare all’inconveniente una sarebbe la via praticabile: affidare al giudice comune – come peraltro ipotizzato dai rimettenti – il compito di graduare in concreto la sanzione pecuniaria civile per le due tipologie di fatti all’interno di un unico quadro sanzionatorio, in attesa di un successivo intervento di razionalizzazione da parte del legislatore[10].

 


[1] Le sentenze richiamate – e, a quanto consta, le più recenti – sono Cass., Sez. II, sent. 3 febbraio 2016, n. 8826; Cass., Sez. V, 21 maggio 2014, n. 38574; si tratta comunque di un principio tralaticio (cfr. già Cass., sez. VI, 3 novembre 2000, n. 11756, in DeJure).

[2] Si veda in particolare il n. 1: «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati […]»; ipotesi ulteriori sono elencate ai nn. 2-4 del medesimo comma 2.

[3] Così da ultimo Cass., Sez. II, 17 novembre 2016, n. 51294, in DeJure, a proposito della previsione del previgente art. 635, comma 2, n. 3 (allora avente natura non di elemento costitutivo, ma di circostanza aggravante).

[4] Esempio di declaratoria di illegittimità per irragionevolezza “senza comparazione” (o “irrelata”, come si legge in dottrina) è la nota sentenza C. cost. 236/2016, dove però la sperequazione censurata atteneva alla misura della cornice edittale, essendo fuori discussione la rilevanza penale del fatto descritto dall’art. 567 comma 2: cfr. F. Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 70 ss.

[5] Per l’elaborazione sull’art. 23 co. 2 della l. 87/1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione») si veda S. Catalano, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio “a quo”, in La rivista del Gruppo di Pisa, fasc. 2/2017, p. 33 ss.; il requisito della rilevanza della questione ha formato oggetto di dibattito in ambito penalistico specie in relazione al sindacato della Corte delle norme penali di favore, sul presupposto che la disciplina risultante da un’eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe applicarsi nel giudizio a quo, in forza del principio di irretroattività sfavorevole.

[6] Su cui si veda più diffusamente, da una visuale pubblicistica, G.P. Dolso, Principio di uguaglianza e diritto penale. Osservazioni a partire dalla recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta Online, fasc. 3/2015.

[7] F. Viganò, Un’importante pronuncia, cit., p. 64.

[8] Il sindacato non necessariamente investe minimo e massimo edittale, potendo riguardare la mancata previsione di circostanze attenuanti: si pensi alla sentenza 68/2012, con cui è stata estesa all’art. 630 c.p. l’attenuante della “lieve entità del fatto” già prevista dall’art. 311 per i fatti di cui all’art. 289-bis.

[9] Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2017 (dep. 5 luglio 2017) n. 16601, Pres. Rordorf, Rel. D’Ascola.

[10] Questa l’impostazione seguita dalla Corte nella sentenza 236/2016, ove pure si è riconosciuta la diversità di disvalore tra i fatti descritti dall’art. 567 co. 2 e quelli più gravi di cui al co. 1, al quale i primi sono equiparati sul piano sanzionatorio.