ISSN 2039-1676


15 giugno 2018 |

Le Sezioni unite civili si pronunciano sulla natura del rimedio previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. per violazione dell'art. 3 Cedu e sul relativo termine di prescrizione

Cass. civ., Sez. Un., sent. 30 gennaio 2018 (dep. 8 maggio 2018) n. 11018, Pres. Mammone, Est. Curzio

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018

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1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite civili sono state chiamate a pronunciarsi sulla natura del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen. nonché sul termine di prescrizione del diritto ivi contemplato, stabilendo il seguente principio di diritto: “il diritto ad una somma di danaro pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35 ter, terzo comma, ord. pen., si prescrive in dieci anni che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2, d.l. 92/2014 convertito in l. 117/2014 hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge”.

 

2. Preliminarmente, risulta utile ripercorrere brevemente le vicende processuali da cui trae origine il presente giudizio, nella misura in cui siano desumibili dalla sentenza in esame e dalla ordinanza di rimessione della Sezione III, del 28 settembre 2017, n. 22764.

Un soggetto – non più detenuto – agiva in giudizio ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. dinnanzi al Tribunale di L’Aquila per sentir condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni da lui subiti e quantificati nella misura di euro 25.512,00. Assumeva, infatti, di essere stato detenuto per una pluralità di periodi (tra il 1996 e il 2014) e di aver subito un trattamento disumano a causa delle condizioni di detenzione.

Lamentava, sostanzialmente, di aver subito un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 CEDU, prima però che entrasse in vigore il d.l. 92/2014 conv. in l. 117/2014 (che ha introdotto appunto l’art. 35-ter ord. pen.).

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia il quale, oltre a contestare nel merito le doglianze articolate dal ricorrente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il periodo antecedente i cinque anni o, in subordine, i dieci anni rispetto alla domanda giudiziale, ritenendo che l’azione risarcitoria fosse comunque già esperibile in base alle previgenti disposizioni di legge (con conseguente intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno).

Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato siffatta eccezione, ha accolto integralmente la domanda e ha condannato il Ministero al pagamento in favore del ricorrente di euro 25.512,00 (8 euro per 3.189 giorni di detenzione disumana), sulla base di una serie di argomentazioni.

Ha ritenuto, in particolare, che non potesse essere decorso il termine di prescrizione poiché “il diritto al risarcimento del danno da detenzione in stato di degrado” non era previsto dalla normativa interna prima dell’entrata in vigore dell’art. 35-ter ord. pen. e che, in ogni caso, la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex art. 35-ter ord. pen. – di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, così come previsto dall’art. 2 co.1 del d.l. 92/2014 conv. in l. 117/2014 – fosse incompatibile con la decorrenza della prescrizione (con esplicito richiamo a Cass. SS.UU. n. 16783 del 2012 in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo[1]).

Ha, inoltre, precisato che, a fronte dell’onere di allegazione del ricorrente e della notorietà della situazione delle carceri italiane, gravasse sul Ministero l’onere di provare l’insussistenza delle condizioni di degrado, onere non assolto nel caso di specie.

Il Ministero ha impugnato tale decisione con ricorso straordinario in Cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la “violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., nonché dell’art. 35-ter ord. pen.”. Secondo il Ministero ricorrente, infatti, l’art. 35-ter ord. pen. non ha fatto altro che introdurre una semplificazione processuale di un rimedio già esistente, ovvero l’azione risarcitoria prevista dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diritto del soggetto al risarcimento del danno si sarebbe già estinto per prescrizione con riferimento ai cinque anni precedenti la proposizione della domanda giudiziale.  

La terza sezione civile, assegnataria del ricorso, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, al fine di stabilire “l’applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso dalla sentenza 16783/2012 delle Sezioni Unite civili” e – soprattutto – “la natura giuridica del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen.”.

 

3. Prima di affrontare le questioni sottopostele, le Sezioni Unite ripercorrono la genesi del rimedio compensativo previsto dall’art. 35- ter ord. pen., introdotto dopo che, nel 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha applicato la procedura della sentenza pilota e ha indicato all’Italia le misure da adottare[2] per porre rimedio alla violazione dell’art. 3 CEDU.

L’art. 35-ter ord. pen. prevede, infatti, che coloro che stiano subendo un trattamento disumano a causa delle condizioni di detenzione potranno ottenere dal magistrato di sorveglianza una “riduzione di pena” di un giorno ogni dieci di pregiudizio subito e, qualora la pena ancora da espiare non sia tale consentire una riduzione, una “somma di denaro” in misura fissa di otto euro al giorno (commi 1-2); coloro che, invece, hanno subito un trattamento disumano e abbiano terminato di espiare la pena senza aver adito il magistrato di sorveglianza o coloro che sono stati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere non computabile potranno rivolgersi al giudice civile per ottenere la medesima somma di denaro, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione (comma 3).

Prima di entrare nel merito del ricorso, la Suprema Corte, da un lato, dà atto del fatto che la stessa Corte Europea, nella causa Stella c. Italia, ha valutato positivamente l’introduzione dell’art. 35-ter ord. pen. – e, in particolare, del “rimedio della somma di denaro” – ritenendo che lo stesso costituisca una “riparazione appropriata”[3]; dall’altro, tiene conto delle precedenti pronunce delle Sezioni penali in materia.

Le Sezioni Unite Penali si sono, infatti, in più occasioni[4] occupate del problema della decorrenza del termine di prescrizione – tralasciando il profilo relativo alla natura del rimedio – in relazione, però, alle azioni previste dai commi 1-2 dell’art. 35-ter ord. pen. e dunque esperibili dinanzi al magistrato di sorveglianza, stabilendo da ultimo che “la prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile ai sensi dell’art. 35-ter, commi 1 e 2 ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2014, decorre dal 28 giugno 2014” [5].

Stando dunque a tale decisione, a chi si trovi attualmente detenuto al momento di presentazione dell’istanza al magistrato di sorveglianza e lamenti pregiudizi subiti anteriormente al 28 giugno 2014 (data di entrata in vigore dell’art. 35-ter ord. pen.) – com’è stato correttamente osservato – non potrà essere opposta l’intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere una riduzione della pena o del risarcimento del danno nemmeno nell’ipotesi, meno favorevole, di inquadramento di questo tipo di illecito nel quadro della responsabilità aquiliana e di decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c.[6].

 

4. Venendo ora al merito delle questioni affrontate in tale pronuncia, la Corte ribadisce preliminarmente il carattere di novità dell’istituto in esame, già affermato in precedenti occasioni[7].

Secondo la Suprema Corte, infatti, sebbene prima dell’introduzione dell’art. 35-ter ord. pen. non fosse “impossibile far valere” la lesione del diritto ad una detenzione conforme ad umanità e dignità (in quanto era comunque esperibile un’azione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.[8]), non era però previsto né era desumibile dall’ordinamento, in caso di violazione degli artt. 3 CEDU e 27 comma 3 Cost., “un diritto alla riduzione della pena” e “il diritto ad un compenso economico” con le peculiarità impresse nei commi 2-3 dell’art. 35-ter ord. pen.

Detto altrimenti, secondo la Cassazione, la violazione del diritto ad una detenzione conforme al senso di umanità e rispettosa della dignità dell’individuo trova la sua corrispondente adeguata tutela solo con l’introduzione dell’art. 35-ter ord. pen. e nella previsione, laddove possibile, di una “riparazione in forma specifica” (ossia, la riduzione della pena detentiva) o, altrimenti, di un compenso economico.

Si tratterebbe, inoltre, secondo la Corte, di un istituto nuovo ma con carattere retroattivo, per espressa previsione legislativa, in quanto orientato a risolvere anche situazioni di detenzione degradante già conclusesi al momento di entrata in vigore della norma.

 

5. Ribadita la novità dell’istituto, la Corte passa ad esaminare la prima delle due questioni fondamentali delle quali era stata investita, ovvero quale sia la natura del rimedio introdotto con l’art. 35-ter ord. pen[9].

Si tenga presente che, nel caso concreto che è stato portato all’attenzione della Corte, a venire in rilievo è la disciplina transitoria prevista dal primo comma dell’art. 2 del d.l. 92/2014 che espressamente prevede che “coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia  cautelare in carcere, possono proporre l’azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data[10].

Nell’alternativa tra risarcimento del danno e indennizzo, il Supremo Collegio afferma definitivamente che, nonostante la lettera della legge faccia riferimento al “risarcimento dei danni”, si sia in realtà in presenza di un indennizzopoiché mancano gli elementi tipici del risarcimento ovvero il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica nonché la valutazione del profilo soggettivo

Pertanto, secondo l’interpretazione che ne dà la Suprema Corte, tramite la previsione di un compenso di entità contenuta e di automatica ed uniforme qualificazione (8 al giorno per il numero dei giorni di pregiudizio, commi 2-3, art. 35-ter ord. pen.) il legislatore, pur parlando formalmente di “risarcimento del danno”, ha sostanzialmente imboccato “la via dell’indennizzo”.

Fatte queste premesse, la Corte ritiene che la qualificazione in termini di indennizzo del diritto spettante al soggetto che sia detenuto in condizioni disumane porti ad escludere l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 primo comma c.c. e comporti, piuttosto, l’applicazione della regola generale della prescrizione decennale.

Con un’importante distinzione in merito al dies a quo: nel caso di detenzione cessata prima dell’entrata in vigore della normativa, la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo decorre dall’entrata in vigore della legge (28 giugno 2014) ma rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto è venuto meno perché l’azione non è stata esercitata nel termine di decadenza di sei mesi, che decorrono sempre dall’entrata in vigore della legge.

È proprio sulla base di tale motivazione che la Corte ha rigettato, nel caso di specie, l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal Ministero e ha correttamente ritenuto che il diritto all’indennizzo di un soggetto detenuto per una pluralità di periodi, a partire dal 1996, non poteva dirsi ancora prescritto. 

Diversamente, nella disciplina a regimeil diritto all’indennizzo – strutturato dalla legge come diritto ad ottenere una cifra fissa di otto euro al giorno che si incrementa solo in relazione alle giornate di detenzione degradante – matura “giorno per giorno” e la prescrizione decorrerà dunque in corso di detenzione[11].

Pertanto, a chi abbia cessato la detenzione dopo l’entrata in vigore della normativa e agisca in giudizio entro sei mesi dalla cessazione della detenzione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 35-ter ord. pen., potrà essere opposta la prescrizione del diritto all’indennizzo solo nel caso in cui siano passati più di dieci anni da ogni singolo giorno di detenzione disumana. Un esempio banale potrà (forse) chiarire: se, in ipotesi, un soggetto condannato nel 2018 a 17 anni di reclusione, proponesse l’azione dinnanzi al Tribunale il 1 ottobre 2035, nel rispetto del termine di decadenza, potrà ottenere l’indennizzo per ogni singolo giorno di detenzione disumana subita fino al 1 ottobre 2025, restando prescritto il diritto all’indennizzo per ciascun giorno trascorso in condizioni di trattamento disumano prima di tale data.

 

6. Passando, poi, all’analisi del secondo profilo – inerente l’applicabilità o meno del principio di diritto espresso nella sentenza 16783/2012 delle Sezioni Unite civili, laddove si era esclusa la compatibilità della previsione di un termine di decadenza con la decorrenza della prescrizione – la Corte osserva preliminarmente che “la prescrizione non è in via generale incompatibile con la decadenza” e che le due discipline (art. 4 l. 89/2001 e artt. 1-2 d.l. 92/2014) presentano “incisive differenze, che impongono di evitare sovrapposizioni ricostruttive, fonte di possibile confusione”.

La qualificazione in termini di indennizzo non porta, in altri termini, automaticamente ad escludere la decorrenza della prescrizione – con le modalità sopra precisate – laddove il legislatore abbia espressamente previsto la sola decadenza.

 

7. Si impongono ora alcune brevi riflessioni conclusive. La Corte in tale occasione ha ritenuto compatibile la decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo con la previsione di un termine di decadenza per agire in sede civile, “svincolandosi” dunque dal principio di diritto espresso nella sentenza del 2 ottobre 2012 n. 16783 resa sempre a Sezioni Unite in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

A noi pare che la ragione per cui si è ritenuta operante la prescrizione vada individuata in una necessità molto pragmatica, ovvero quello di scoraggiare l’attivazione del giudizio civile (di per sé lungo e in ogni caso costoso) per periodi trascorsi in condizioni di detenzione disumana che siano risalenti nel tempo (verificatisi, dunque, più di dieci anni prima della proposizione della domanda dinanzi al Tribunale).

Per quanto riguarda la disciplina transitoria – che veniva in rilievo nel caso di specie portato all’attenzione della Corte – una volta stabilito che il diritto ad ottenere una somma di denaro è da qualificarsi come indennizzo, dunque un diritto non previsto prima del 2014 nel nostro ordinamento, appare logica conseguenza concludere che a coloro che abbiano cessato di espiare la pena prima del 26 giugno 2014 e abbiano richiesto l’indennizzo al giudice civile entro sei mesi dall’entrata in vigore della normativa, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 92/2014, non possa essere opposta l’intervenuta prescrizione di un diritto (decorrente solo dal 28 giugno 2014) che prima non gli era riconosciuto.

L’effetto “espansivo” di tale lettura – in base alla quale soggetti non più detenuti nel momento di entrata in vigore della normativa possono ottenere l’indennizzo per l’intero periodo di detenzione disumana subita – risulta in ogni caso bilanciato dalla brevità del termine di decadenza stabilito dal legislatore, ormai scaduto il 28 dicembre 2014.

Spostando l’attenzione sul meccanismo a regime, la decorrenza del termine di prescrizione in corso di detenzione appare ugualmente coerente se coordinata con la struttura unitaria della norma. L’azione in sede civile contemplata nel comma 3, per coloro che hanno finito di scontare la pena in carcere, si pone infatti in alternativa[12] rispetto ai rimedi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 35-ter ord. pen., esercitabili con istanze da rivolgere al magistrato di sorveglianza in pendenza di detenzione.

Detto altrimenti, il medesimo pregiudizio che, durante la detenzione, giustificherebbe l’attivazione dei rimedi della riduzione della pena e della somma di denaro di fronte al magistrato di sorveglianza, legittima l’attivazione del rimedio in sede civile entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo e il diritto di ottenere l’indennizzo non potrà dirsi prescritto finchè non siano passati più di dieci anni da ogni singolo giorno di trattamento penitenziario disumano.

A parere di chi scrive, la lettura data dalla Suprema Corte appare plausibile nell’ottica in cui al detenuto che stia subendo un pregiudizio derivante da una condizione di detenzione disumana è data la possibilità di attivarsi immediatamente per ottenere dal magistrato di sorveglianza, laddove possibile, una riduzione della pena o, in mancanza, una somma di denaro. Solo qualora non sia riuscito a far valere il suo pregiudizio di fronte al magistrato di sorveglianza[13] e abbia finito di scontare la pena, il detenuto ormai libero potrà proporre – entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo – la domanda per ottenere l’indennizzo di fronte al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza (ammesso che decida di sostenere i costi connessi al procedimento civile che talvolta possono risultare decisamente maggiori rispetto all’entità dell’indennizzo che può essere accordato[14]).

Tale lettura appare, del resto, coerente con la scelta legislativa di privilegiare, quale forma più di adeguata di ristoro, la riduzione di pena da parte del magistrato di sorveglianza in corso di detenzione, consentendo di ottenere un indennizzo in sede civile solo nel caso in cui la prolungata inazione del titolare non abbia comportato la perdita del diritto stesso.

 


[1] In tale occasione, le Sezioni Unite si erano così espresse: “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 c.c. coerente con la rubrica dell'art. 2964 c.c., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza” (Cass. SS.UU. n.16783 del 2.10.2012).

[2] La Corte di Cassazione, Sez. I pen., con sentenza n. 30 gennaio 2013, n. 4772 nel 2013, aveva infatti escluso che il reclamo generico previsto dall’art. 35 ord. pen. potesse essere utilizzato per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sovraffollamento al magistrato di sorveglianza, essendo la materia di risarcitoria – in assenza di specifiche disposizioni legislative – di esclusiva competenza del giudice civile. Per approfondimenti sul punto, si rinvia al commento della sentenza a cura di F. Viganò, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza, in questa Rivista, 20 febbraio 2013.

[3] Cfr. Corte EDU, sez. II, sent. 25 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, ric. n. 49169/09, con nota di A. Martufi, La Corte Edu dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione dell'art. 3 CEDU senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento, in questa Rivista, 7 novembre 2014. In tale occasione la Corte ha valutato i rimedi introdotti dall’Italia per far fronte al sovraffollamento come compatibili, in linea di principio, con il sistema della convenzione ma si è, in realtà, riservata “un eventuale riesame dell’effettività del ricorso in discussione.

[4] Cass. pen. 876/2016; Cass. pen. 9658/2017; Cass. Pen. 31475/2017.

[5] La sentenza sembra individuare il discrimine tra le azioni dei commi 1-2 e l’azione del comma 3 nella sussistenza dello stato di detenzione, e non già nell’attualità o meno del pregiudizio. In base a questa lettura, “il risarcimento per un trattamento inumano presofferto da soggetto ancora detenuto va disposto dal magistrato di sorveglianza, la cui giurisdizione termina con lo status detentionis del richiedente”, così G. Giostra, Un pregiudizio 'grave e attuale'? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit., in questa Rivista, 24 gennaio 2015.

[6] Cass. Pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 26 gennaio 2018) n. 3775, imp. Tuttolomondo, con nota di C. Masieri, Per le Sezioni Unite Penali non è ancora decorso il termine di prescrizione delle azioni di cui all’art. 35- ter co. 1 e co. 2., ord. pen. per violazione dell’art. 3 CEDU avvenute prima dell’entrata in vigore del d.l. 92 del 2014, in questa Rivista, 29 marzo 2018.

[7] Si vedano, sul punto, Cass. Pen. 876/2016; Cass. Pen. 9658/2017; Cass. Pen. 31475/2017.

[8] Infatti, com’è stato autorevolmente affermato in sede di prima lettura dell’art. 35-ter ord. pen., “la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c. Ciò si desume dal fatto che l'art. 3 Cedu è divenuto un 'diritto' rilevante nel nostro ordinamento a far data dalla l. 848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in questa Rivista, 13 ottobre 2014.

[9] Le due opzioni interpretative prospettate nell’ordinanza di rimessione possono essere così compendiate: ritenendo che il rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen. sia di natura risarcitoria (come prospettato dal Ministero), anche per coloro che abbiano agito in sede civile entro sei mesi dal 28 giugno 2014, potrebbe essere già maturata la prescrizione in quanto il danno subito dal detenuto in condizioni disumane poteva essere già fatto valere con l’azione risarcitoria extracontrattuale; se, invece, si dovesse optare per la natura indennitaria si dovrebbe concludere che, in fase transitoria, il legislatore ha riconosciuto un “diritto nuovo ma con effetti retroattivi”, escludendo la prescrizione e ponendo quale solo limite quello della decadenza. La conseguenza di tale seconda opzione, così come prospettato nell’ordinanza di rimessione, sarebbe che chi agisce in sede civile entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma potrebbe ottenere il “risarcimento” per tutto il periodo di detenzione in condizioni degradanti anche se superiori a cinque o dieci anni.

[10] Una diversa disciplina transitoria è invece dettata per “i detenuti e internati che abbiano già presentato ricorso” alla Corte Edu. Costoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, possono presentare domanda ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte.  

[11] “La carcerazione non costituisce impedimento al decorrere del termine di prescrizione con riferimento a pretese di natura civilistica”, cfr. Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696.

[12] L’alternatività tra rimedi riguarda, in realtà, solo coloro che abbiano terminato di scontare la pena detentiva in carcere; per coloro che abbiano scontato un periodo di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena, l’unico rimedio esperibile è quella prevista dal comma 3 dell’art. 35-ter ord. pen.

[13] Un detenuto può non essere riuscito ad adire il magistrato di sorveglianza per varie ragioni. Può, ad esempio, accadere che il detenuto venga scarcerato senza preavviso o non venga reso edotto dei suoi diritti.

[14] Si rinvia sul punto ad A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento, cit.; A. Martufi, La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi, cit.