ISSN 2039-1676


17 ottobre 2018 |

La Cassazione sul concorso tra omicidio o lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza

Cass., Sez. IV, sent. 29 maggio 2018 (dep. 7 giugno 2018) n. 26857, Pres. Piccialli, Rel. Cenci

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1. All’entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto l’art. 589 bis rubricato “omicidio stradale”, ha fatto seguito sin da subito un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che ha investito vari aspetti della materia. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26857 del 2018, si è occupata della questioneriguardante il rapporto tra la nuova fattispecie delittuosa e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall’art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada, pronunciandosi a favore della sussistenza del reato complesso. Si tratta di una problematica che era stata oggetto dell’attenzione tanto della dottrina quanto della giurisprudenza.  

Ci si domandava, in particolare, se, nel caso in cui nel medesimo fatto concreto potessero essere ravvisati tanto il reato di omicidio colposo stradale, oggi disciplinato dall’art 589 bis c.p. (o il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, oggi disciplinato dall’art. 590 bis) quanto la contravvenzione prevista dall’art. 186 del Codice della Strada (o quella prevista dall’art. 187 “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”), fosse necessario ricorrere alla disciplina del reato complesso previsto dall’art. 84 c.p. o se occorresse piuttosto applicare entrambe le fattispecie di legge, essendo in presenza di un concorso di reati.

Prima di rievocare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che fa da sfondo alla pronuncia della Cassazione oggetto della presente trattazione, occorre fare un breve excursussulle vicende fattuali e processuali che ne stanno a fondamento.

2. Il caso trae origine della condotta dell’imputato che, dopo aver trascorso l’intera serata sveglio – eccezion fatta per un breve periodo – a bere vino, alle prime luci dell’alba si era messo alla guida conducendo la propria autovettura ad una velocità superiore rispetto a quella consentita, senza mantenere le adeguate distanze di sicurezza. Colto da un improvviso “colpo di sonno” tamponava il veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia, facendolo uscire fuori strada: la conducente, che non era assicurata con la cintura di sicurezza, veniva sbalzata fuori dall’abitacolo e decedeva in seguito alle gravi lesioni riportate, mentre il passeggero trasportato sul sedile anteriore destro riportava gravi lesioni che ne mettevano in pericolo la vita.

La sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Torino, in parziale riforma rispetto a quanto stabilito dal G.i.p. all’esito del giudizio abbreviato, riteneva l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo stradale ex art. 589 bis comma 4 c.p. commesso in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 285 del 1992[1] (Capo A),  del reato di lesioni personali colpose ex art. 590 bis  comma 4 c.p. commesso in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) del C.d.S. (Capo B) e del reato previsto e punito dall’art. 186 commi 2 lett. b) e 2 bis del C.d.S. per essersi, il conducente, posto alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico compreso tra gli 0,8 e 1,5 grammi per litro, provocando in tal modo un incidente (Capo C), ritenuti i primi due reati in concorso formale tra loro ai sensi del comma 8 dell’art. 589 bis .

L’imputato, tramite il suo difensore ricorreva per la cassazione della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione. Nello specifico, con il secondo motivo[2], il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 84 c.p., sulla base del fatto che il rapporto tra l’omicidio stradale aggravato ai sensi del nuovo art. 589 bis comma 4 c.p. e la guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 commi 2 lett. b) e 2 bis del C.d.S. deve essere regolato dalla disciplina del reato complesso; una diversa soluzione – argomenta il ricorrente – porterebbe ad addebitare ad un medesimo soggetto per due volte lo stesso fatto storico, con la conseguenza che si addiverrebbe ad una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Per tali motivi si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte accoglieva questo secondo motivo di ricorso.

Stanti tali premesse fattuali, occorre fare un breve richiamo a quanto sul punto è stato fino ad ora sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, tenendo come punto di riferimento il discrimine temporale marcato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41.

 

3. A tal proposito, si riportano i principali filoni interpretativi seguiti da dottrina e giurisprudenza antecedentemente all’entrata in vigore della legge 41/2016. 

Secondo l’orientamento dottrinale maggioritario l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme del Codice della Strada (all’epoca disciplinate dagli artt. 589 co. 3 e 590 co. 3 c.p.) e le contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 del C.d.S. non sarebbero stati tra loro in concorso ma piuttosto si sarebbe dovuto applicare la disciplina del reato complesso. Questa tesi faceva leva proprio sulla lettera dell’art. 84 c.p., a norma del quale si ha reato complesso “quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato”: si sarebbe trattato – secondo codesta dottrina – proprio del caso dell’art. 589 co. 3, nel quale veniva considerata circostanza aggravante una fattispecie che, di per sé, costituiva reato, essendo codificata nel codice della Strada come autonoma contravvenzione[3].

Si trattava, invero, di un risultato esegetico cui la dottrina giungeva attraverso diversi ragionamenti[4]. Tra coloro che si schieravano a favore di questa tesi, alcuni affermavano la possibilità di applicare il principio di specialità argomentando che il rapporto di genere a specie tra due norme si ha allorché tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie generale siano contenuti in un’altra fattispecie speciale, la quale a sua volta contiene in sé un elemento specializzante. Sarebbe stato proprio il caso dell’omicidio colposo o delle lesioni personali colpose commessi in violazione del Codice della Strada, che avrebbero contenuto gli elementi costitutivi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti disciplinata dagli artt. 186 e 187 C.d.S., con l’ulteriore elemento specializzante costituito dal verificarsi dell’evento morte o lesione. L’evidenza della relazione di specialità sarebbe stata accresciuta qualora si fosse considerata come norma generale di riferimento l’art. 186 co. 2 bis o l’art. 187 co. 1 bis che tutt’ora prevedono un’aggravante nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provochi un incidente: in questo secondo caso, invero, le norme del Codice della Strada occupano gran parte dello spazio applicativo di quelle disciplinate dal codice penale, le quali contengono l’ulteriore elemento specializzante dell’evento morte o lesioni[5].

Altri autori facevano invece appello alla clausola contenuta nell’art. 186 co. 2 C.d.S. “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” che costituirebbe un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, con la conseguenza che la contravvenzione prevista dal codice della strada verrebbe assorbita nel più grave di omicidio e di lesioni personali, in cui si verifica l’evento lesivo della vita o dell’integrità fisica[6].

 

4. Un orientamento di segno opposto veniva adottato dalla giurisprudenza pressoché unanime[7]. Si dà atto, a tal proposito, di tre significative pronunce della Corte di Cassazione intervenute negli ultimi anni.

i) Nel principio di diritto della sentenza n. 3559 del 2009 i Giudici di legittimità affermavano che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza prevista dal Codice della Strada, danno luogo ad un concorso di reati e non già ad un reato complesso[8].

La motivazione faceva leva sull’inesistenza di un concorso apparente di norme: invero, la clausola di riserva contenuta all’art. 186 co. 2 C.d.S. “ove il fatto non costituisca più grave reato”, non avrebbe determinato di per sé l’assorbimento della contravvenzione nel reato ex art. 589 c.p. stante la mancanza di un rapporto di specialità[9]. Da un lato, infatti, le due norme avrebbero tutelato beni giuridici differenti trattandosi di difesa dell’incolumità pubblica per il reato punito dal Codice della Strada e di difesa della vita e dell’integrità fisica per l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589 co.3 e 590 co.3 del codice penale. Dall’altro le due fattispecie criminose sarebbero commesse lassi temporali differenti, l’una al momento di intraprendere la guida in stato di ebbrezza e l’altra in un istante storico successivo, allorché si ponga in essere la condotta di guida negligente che causa l’evento: lo stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica avrebbe, pertanto, costituito “un antefatto della violazione cautelare in cui si risolve la componente oggettiva della colpa[10](Cfr. § 4.3.1)[11]

ii) La stessa posizione è stata ribadita in una successiva e più articolata pronuncia del 2012[12] nella cui massima si legge: “Sussiste concorso di reati tra le contravvenzioni di guida sotto l’influenza di alcol e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi, alla guida di un veicolo, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un soggetto in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (la Corte ha escluso, quindi, la ravvisabilità della figura del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.)”. 

I Giudici, dopo aver richiamato i propri precedenti in materia[13], affermavano l’inapplicabilità del reato complesso, stante la mancata corrispondenza delle due norme: ed invero, non vi sarebbe una completa sovrapponibilità tra l’art. 186 co. 2 C.d.S e l’aggravante della guida in stato di ebbrezza ex art. 589 co. 3 c.p.[14], posto che la seconda norma faceva riferimento ad un generico soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”, da intendersi non solo come il conducente di veicoli, ma in senso più ampio come qualsiasi utente della strada. In tale ottica nel reato aggravato previsto dal codice penale il riferimento all’art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. avrebbe avuto semplicemente lo scopo di individuare un tasso alcolemico oltre il quale apparisse giustificato un inasprimento sanzionatorio, rilevando solo quod poenam per la particolare riprovevolezza della colpa. Al contrario, la contravvenzione, punendo chi “guida” in stato di ebbrezza, avrebbe comportato un quid pluris: di talché la fattispecie del C.d.S. avrebbe dovuto ricevere un’adeguata risposta sanzionatoria tramite la punizione di esso come reato concorrente, proprio per il maggior allarme sociale e per il maggior pericolo all’incolumità pubblica posto in essere dal soggetto che provoca morte o lesioni guidando in stato di ebbrezza (minore è il pericolo cagionato dall’utente in stato di ebbrezza che non imbocca la pubblica via alla guida di un veicolo, caso che, stando a quanto appena esposto, sembrerebbe essere ricompreso nell’art. 589 co. 3). Inoltre, nella motivazione si leggeva che l’ipotetico assorbimento della contravvenzione nel delitto previsto dal codice penale avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 131 c.p., la procedibilità d’ufficio delle lesioni personali colpose che, a norma dell’art 590 co. 5, sono perseguibili a querela di parte. Infine, come ulteriore argomento ostativo all’applicazione della disciplina del reato complesso, veniva nuovamente evidenziata la differenza tra i beni giuridici tutelati dalle due norme di riferimento, da un lato la vita e l’incolumità individuale per i reati ex artt. 589 e 590, dall’altro il pericolo per l’incolumità pubblica per le contravvenzioni ex artt. 186 e 187 C.d.S. (Cfr. § 5-6).

Nella seconda parte della motivazione, i Giudici della Cassazione escludevano altresì il concorso apparente di norme e la conseguente applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., evidenziandone la mancanza di presupposti. Invero, le due norme non avrebbero disciplinato la stessa materia, stante la diversità di piani di salvaguardia dei beni protetti (tutela della sicurezza stradale e incolumità del singolo), dell’elemento soggettivo (colpa generica e colpa specifica), della natura del reato (reato di pericolo e reato di evento) e diversità del soggetto attivo (il conducente di un veicolo e un generico “soggetto” utente della strada) (Cfr. § 7-8).

Da ultimo, con la pronuncia in oggetto si escludeva la configurabilità del concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81 co. 1, difettando del presupposto dell’unicità della concotta poiché sarebbe stato errato parlare di medesimo contesto spazio temporale, posto che la condotta della guida in stato di ebbrezza era già stata posta in essere prima di cagionare l’evento dal qual deriva morte o lesioni di un soggetto, a nulla rilevando il tempo trascorso e la lunghezza del tratto di strada percorso.

iii) Pochi mesi prima dell’entrata in vigore della riforma del 2016, la Corte di Cassazione interveniva con una nuova pronuncia sul tema. Con la sentenza n. 1880 del 2015[15] si confermava il consolidato orientamento contrario alla qualifica del reato complesso e si stabiliva che in caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l’omicidio colposo, trovavano simultanea applicazione gli artt. 187 comma 1 bis e 222 C.d.S., che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

I Supremi Giudici argomentavano sostenendo che l’operatività di entrambe le previsioni sanzionatorie risultava coerente, sul piano sistematico, con il consolidato orientamento interpretativo, in base al quale si ha un concorso materiale di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, se pure quest'ultima violazione dia di per sé luogo all'illecito contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (Cfr. § 1).

 

5. La riforma intervenuta con la legge 23 marzo 2016 n. 41, come noto, ha profondamente mutato il quadro normativo oggetto della presente trattazione, introducendo, agli artt. 589 bis e 590 bis, quali fattispecie autonomei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ne è seguito un mutamento di indirizzo da parte della giurisprudenza di legittimità, che si è espressa dapprima in maniera possibilista sulla ravvisabilità dello schema del reato complesso nella nuova formulazione della normativa, e in un secondo momento, con la sentenza n. 26857 del 2018, ha abbracciato in maniera definitiva l’orientamento che sosteneva applicabilità dell’art. 84 c.p.

Ebbene, nella motivazione redatta dai giudici nella sentenza del 2018, il preliminare riferimento è al principio del ne bis in idem quale “cardine di civiltà giuridica, poiché preclude di addebitare all’imputato lo stesso fatto storico più volte”, e ciò non solo a livello processuale, ma anche dal punto di vista sostanziale. Nel nostro codice penale il legislatore ha previsto gli artt. 84 e 15 quali norme che, in un ordinamento democratico, rispondono all’esigenza di non addebitare all’imputato più volte lo stesso fatto storico; si tratta di disposizioni che definiscono il reato complesso e costituiscono la base dalla quale è possibile ricavare i principi di specialità e di assorbimento, che insieme rappresentano la codificazione del c.d. ne bis in idem sostanziale (Cfr. § 3)[16].

Fatte queste premesse, la Corte accoglie il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato richiamando quando già affermato in precedenza, allorché si era dovuta pronunciare su una vicenda in cui si contestava all’imputato sia il previgente omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sia la guida in stato di ebbrezza, fatti commessi prima dell’entrata in vigore della l. 41/2016[17]. In tale occasione i giudici avevano rigettato le doglianze del ricorrente (il tempus commissi delicti era precedente alla l. 41/2016) ma si erano preoccupati di dare atto del mutamento del quadro normativo e dei risvolti interpretativi che ne sarebbero potuti susseguire. Si osservava, infatti, come la nuova formulazione dell’art. 589 bis individui come soggetto attivo del reato colui che “guida”, diversamente da quanto accadeva in precedenza quando si faceva riferimento a “chiunque cagiona per colpa […] con violazione delle norme sulla circolazione stradale”: la conseguenza è un restringimento dell’operatività della nuova fattispecie, laddove questa può considerarsi applicabile “solo al conducente di un veicolo a motore e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando in bicicletta in stato di ebbrezza”. Stanti tali osservazioni, i giudici concludevano ammettendo la possibilità che dal nuovo contesto normativo potesse emergere lo schema del reato complesso, sia per l’esplicita qualificazione di circostanze aggravanti dei commi dell’art. 589 bis c.p. sia – soprattutto – per l’evidente coincidenza (anche se non perfetta) tra le norme previste dal codice penale e tra quelle del codice della strada.

Tutti questi argomenti vengono richiamati, alla lettera, nella sentenza 26857/2018, nella quale esplicitamente si manifesta l’intenzione di dare continuità al ragionamento esposto sopra, non potendosi più aderire, alla luce dell’intervento legislativo, alla precedente interpretazione secondo cui la fattispecie descritta darebbe luogo a concorso di reati e non a reato complesso (§ 3.2).

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 26 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589 bis, comma 1, e 590 bis , comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati”[18].

In altri termini, volendo riassumere le argomentazioni della Corte, occorre prendere atto del fatto che l’intervento legislativo del 2016 ha comportato una perdita di autonomia del reato di guida in stato di ebbrezza che diviene, per esplicita previsione legislativa[19],una circostanza aggravante dei reati previsti ai nuovi artt. 589 bis e 590 bis, andando in tal modo a costituire un reato complesso ex art. 84 c.p.. Una diversa soluzione (cioè l’applicazione della disciplina del concorso tra reati) da un lato violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale perché imputerebbe due volte allo stesso soggetto il medesimo fatto storico; dall’altro sarebbe in contrasto con il dato letterale riscontrabile all’art. 589 bis co. 2 c.p. (“Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza”) e all’art. 186 C.d.S. (“Chiunque guida in stato di ebrezza”), dai quali emerge che il soggetto attivo delle due norme è coincidente ed è da individuare nel conducente di un veicolo a motore che si pone alla guida in stato di ebbrezza. L’aggravante prevista dall’art. 589 bis co.2, se svincolata dal contesto dell’incidente stradale da cui derivano morte o lesioni, costituisce di per sé stessa una contravvenzione punita ai sensi dell’art 186 co. 2 lett. c) del C.d.S., con la conseguenza che nell’omicidio stradale occorre necessariamente individuare una figura di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. Si osservi, infine, che le stesse considerazioni valgono oltre che per il caso della guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche per le aggravanti previste dagli artt. 589 bis co.3 e 4 e 590 bis co. 2, 3 e 4.

 

6. Con tale sentenza la Cassazione si associa alla teoria interpretativa che era stata sostenuta dalla dottrina e dalla maggior parte delle Procure d'Italia all’indomani dell’entrata in vigore della l. 41/2016. Invero, la quaestio sulla qualificazione come reato complesso della condotta di chi cagiona morte o lesioni gravi o gravissime ponendosi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, era emersa fin dai primi commenti al nuovo testo legislativo. L’argomentazione più forte a favore dell’applicazione dell’art. 84 c.p. sembra essere quella letterale, per cui il legislatore riconduce la punibilità del reato di omicidio colposo stradale al momento della guida, creando in tal mondo una coincidenza con la fattispecie di guida in stato di ebbrezza (o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) prevista dal codice della strada[21]

Anche il problema della procedibilità a querela delle lesioni colpose stradali come conseguenza dell’applicazione dell’art. 131 c.p. è superata: posto che, come osservato da alcuni autori, un siffatto risvolto parrebbe in linea con l’intento che ha ispirato gli interventi legislativi in materia[22], la legge 41/2016 ha rubricato l’art. 590 bis “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” escludendo dalla portata applicativa le lesioni lievi, le uniche ad essere procedibili a querela[23].

Infine, è possibile escludere l’ipotesi del concorso di reati facendo ricorso ai principi di sussidiarietà di assorbimento. Sotto il primo profilo, la clausola di sussidiarietà espressa contenuta al comma 2 dell’art. 186 C.d.S., cui più sopra si è accennato, è un chiaro indice del fatto che le aggravanti dell’art. 598 bis c.p. prevedono un’offesa maggiore all’incolumità della persona, poiché descrivono una fattispecie in cui la lesione all’integrità personale è già stata causata e non è soltanto messa in pericolo: ne deriva che il reato ex art. 589 bis c.p. assorbe la contravvenzione ex art. 186 C.d.S.. Sotto il secondo profilo, trova applicazione il principio di assorbimento in quanto l’apprezzamento negativodella guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è già contenuto per intero nella norma che punisce l’omicidio colposo stradale aggravato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 dell’art. 589 bis[24].

 

7. Il filone dottrinale e giurisprudenziale che propende per l'applicazione del reato complesso, a sommesso parere di chi scrive, è da preferire. Con la novella del 2016, infatti, è venuto meno il principale argomento su cui si fondava l'opposta tesi: in entrambe le fattispecie l'agente è identificato in colui che guida in stato di ebbrezza, di talché le condotte punite risultano essere sostanzialmente coincidenti.

Nemmeno sembra essere rilevante il fatto che le due norme tutelino beni giuridici differenti, dal momento che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che per la configurabilità del reato complesso non occorre un’identità di beni giuridici, poiché “in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice[25].

 

 


[1] D’ora in avanti, per comodità di esposizione, C.d.S.

[2] Con il primo motivo di ricorso si censurava il mancato riconoscimento – da parte del Tribunale prima e dalla Corte d’Appello poi – delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., basato su presupposti erronei ed illegittimi. Verrà ritenuto infondato dalla Corte per vari motivi: perché costruito in fatto come un’impugnazione di merito; perché relativo in larga parte ad argomenti già svolti in appello; perché la doglianza mirerebbe a superare una doppia valutazione pressoché conforme svolta dai giudici di merito mediante una ricostruzione dei fatti indimostrata dal ricorrente.

[3] Sul punto si veda F. Mantovani, Diritto penale. Parte Speciale. I Delitti contro la persona, Padova, 2008; C. Ruga Riva, Omicidio colposo e lesioni colpose, in O. Mazza – F. Viganò (a cura di), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino, 2008, pag. 78 e seg.; G.L. Gatta, Disposizioni penali del codice della strada, ivi, pag. 97. Della medesima opinione anche G.A. De Francesco, Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, pag. 434; A. Chibelli, Omicidio “stradale” e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme? Il possibile révirement (per ora solo rimandato) della Corte di cassazione, in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 225, in commento a Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2016 (dep. 18 gennaio 2017), n. 2403, sentenza richiamata dai giudice della Suprema Corte nella pronuncia oggetto della presente trattazione, di cui si dirà più avanti.

[4] Si richiama l’attenzione sul fatto che la dottrina non è unanime nell’individuare l’inquadramento del reato complesso. Alcuni autori collocano tale fattispecie nell’ambito del principio di specialità, la cui norma di riferimento è l’art. 15 c.p. (così F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Milano, 2003, pag. 541; I. Caraccioli, Manuale di Diritto Penale, Padova, 2006 cit. 549; R.A. Frosali, Sistema penale italiano, vol. II, Torino, 1958, pag. 564, ad eccezione del reato aggravato complesso che l’autore riconduce al principio di sussidiarietà); altri invece la riconducono al principio dell’assorbimento, principio che deroga alle norme sul concorso che risulterebbero applicabili in assenza della previsione dell’art. 84 c.p. (in tal senso si esprimono P. Nuvolone, Il sistema di diritto penale, ed. 2, Padova, 1982, pag. 392 e ss; G. BETTIOL, Diritto penale: parte generale, Padova, 1978 cit. 633, nonché G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale Parte generale, Milano, cit. 391). Altre problematiche sorgono dal fatto che un consolidato orientamento ritiene che l’art. 84 c.p. opera solo con rifermento ai casi di reato complesso in senso stretto, ipotesi che si configura quando la legge prevede l’unificazione di due o più reati in un'unica fattispecie; la disciplina codicistica non si applicherebbe, invece, ai casi di reato complesso in senso lato, composto da un diverso reato e da ulteriori elementi che non hanno autonoma rilevanza giuridica, come ad esempio accade nel caso degli atti sessuali, i quali configurano violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bisc.p. solo se accompagnati dalla violenza privata ex art. 610 c.p. (sul punto si veda F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova cit., 478).

[5] Così D. Potetti, Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. Strad., in Cass. Pen., 2011, fasc. II, pag. 1399.

[6] I. Giacona, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza, in Foro italiano, II, 2011 pag. 118. 

[7] Si dà atto, per completezza di esposizione, di una pronuncia del Tribunale di Ferrara favorevole all’assorbimento dell’art. 186 co. 2 lett. c) nel reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589 co. 3 n.1 c.p. (vecchia formulazione). Il giudice argomentava sostenendo che la contravvenzione in oggetto prevista dal C.d.S. ha carattere di norma sussidiaria, come si desume dall’espressione “ove il fatto non costituisca più grave reato”, clausola di riserva che si riferisce inequivocabilmente all’art. 589 co. 3, nel quale è interamente ricompresa la condotta descritta nella contravvenzione (Trib. Ferrara, Sent. 16.12.2009 (dep. 16.12.2009), Est. Migliori – Giannetta, con osservazioni di G. Todaro, Assorbimento della guida in stato di ebbrezza nell’omicidio colposo aggravato ex art. 589 co. 3 n.1 c.p., in Giur. mer., 2009, fasc. II, pag. 1654).

[8] Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29 ottobre 2009 (dep. 28/01/2010) Rv. 246300, così massimata: “Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)”.

[9] L’imputato, tra i motivi del ricorso, aveva lamentato la violazione dell’art. 15 c.p. e dell’art. 84 c.p. laddove la contravvenzione non era stata ritenuta assorbita nel più grave reato punito all’art. 589 c.p., ricorrendo una violazione dei medesimi beni giuridici seppur in fasi differenti (di pericolo nel caso della contravvenzione e di evento nel caso del reato).

[10] Così si legge nel commento alla sentenza in oggetto di P. Cipolla, Le principali questioni in materia di reati stradali, in Giur. mer., 2012, fasc. 5, pag. 1230. Invero, la sentenza è stata oggetto di critiche anche da parti di altri autori che hanno osservato come una tale soluzione avrebbe, di fatto, posto a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto, violando in tal modo il principio del ne bis in idem sostanziale (tra gli altri si veda D. D’Auria, Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?, in Giur. Dir. Pen., 2010, fasc. II, pag. 714).

[11] È opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che tale sentenza è intervenuta sulla lettera dell’art. 589 così come formulato prima delle modifiche operate dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella l. n. 125 del 2008, che ha inserito il comma 3 dell’art. 589 ed ha altresì apportato modifiche all’art. 590 co. 3. Quanto stabilito con riferimento al principio di specialità, può in astratto essere applicabile anche in seguito alle modifiche legislative appena citate. Lo stesso non può dirsi per la parte di motivazione in cui i giudici escludevano l’applicabilità dell’art. 84 c.p., essendo tale scelta fondata su un dato letterale non più presente nel teso della legge: i Giudici di legittimità, dopo aver rammentato che il reato complesso è tale quando è formato da due reati di per sé autonomi, osservavano che l’art. 589 co.2 c.p. richiamava in maniera generica “le norme sulla circolazione stradale”, senza distinguere tra mere regole prive di sanzioni, illeciti amministrativi e contravvenzioni, mostrando in tal modo che “il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali”. Si tratta di un’argomentazione facilmente superabile, posto che il testo introdotto dal d.l. 92/2008 conteneva, tanto per l’art. 589 quanto per il 590, un esplicito riferimento alla contravvenzione prevista dall’art. 186 co.2 lett. c) del C.d.S.

[12] Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 30 novembre 2012 (Ud. 3/10/2012 n. 1378), Rv. 253839.

[13] Il riferimento è, in particolare, a Cass. Sez. 4 n. 663 del 4/5/1979 (Dep. 19/01/1980), Rv. 143998, e a Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29 ottobre 2009 (dep. 28/01/2010) Rv. 246300, della quale ci si è poc’anzi occupati.

[14]Lo stesso discorso vale per le lesioni personali colpose commesse ai sensi dell’art. 590 co. 3 c.p.

[15]Cass. Sez. 4 Sentenza n. 1880 del 19 novembre 2015 (dep. 19/1/2016) Rv. 265430.

[16] Il richiamo è qui a Cass. Sez. 4, n. 16610 del 14 gennaio 2016, non mass.

[17] Si tratta della sentenza Cass. Sez. 4, sent. 12 dicembre 2016 Ud. (dep. 18 gennaio 2017) n. 2403

[18] In via conclusiva la Corte precisa che le considerazioni svolte debbono valere anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope (artt. 589 bis co. 2 e 590 bis co. 2 c.p.).

[19] All’art. 590 quater, infatti, si legge “Quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis secondo, terzo, quarto, quinto, sesto comma, e 590 ter […]”.

[20] Nelle linee guida della Procura di Sondrio si legge “le ipotesi sono modellate con il richiamo alle previsioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della strada richiedendo che il soggetto agente si ponga alla guida di un veicolo a motore […]”. Le stesse considerazioni si trovano nelle linee guida della Procura di Trento “Si tratta di ipotesi in precedenza già prevista dal comma 3 dell’articolo 589 del C.p., ma qualificata da un livello edittale di pena inferiore [reclusione da tre a dieci anni]. In realtà, la fattispecie incriminatrice non è però immediatamente riproduttiva di quella previgente. […] mentre l’aggravante previgente era applicabile a “chiunque” avesse provocato la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ora l’aggravante è applicabile solo al conducente di un “veicolo a motore”. È un effetto riduttivo che probabilmente il legislatore neppure ha considerato: nei confronti degli utenti della strada, diversi dal conducente di un veicolo a motore, che avessero provocato l’incidente mortale nella condizione di grave alterazione di che trattasi, essendo stato abrogato il comma 3 dell’articolo 589 del c.p., potrebbe solo contestarsi l’ipotesi “base” di cui al comma 1 dell’articolo 589 bis del c.p.”. In entrambi i casi le procure sottolineano la differenza di formulazione del nuovo art. 589 bis rispetto alla precedente fattispecie, da cui deriva una coincidenza pressoché totale con l’art. 186 del C.d.S. e il necessario riconoscimento del reato complesso. Di diverso avviso, invece, procuratore di Macerata: “Tanto premesso, ritengo che le contravvenzioni di guida in stato d'ebbrezza e di guida in stato d'intossicazione da stupefacenti, pur costituendo aggravanti specifiche ex commi 2, 3 e 4 dell'omicidio stradale – e commi 2, 3 e 4 del delitto ex art. 590-bis c.p., rimangano ipotesi autonome di reato, cumulabili materialmente con le nuove ipotesi delittuose, non assorbite quindi, dalle nuove disposizioni nel contesto di un’ipotesi di “reato complesso”, come – del resto – già ritenuto reiteratamente dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultima, Cass. 29-1-16 n. 1880, Greco)”.

[21] M. Formica, L’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), in S. Pollastrelli e R. Acquarioli (a cura di), Il reato di omicidio stradale, Giuffrè, 2017

[22] S. F. G. Scotti, La guida in stato di ebbrezza: le novità della legge 41/2016 sull’omicidio stradale, Giuffrè, 2016

[23] A. Massaro, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, in questa Rivista, 20 maggio 2016.

[24] D. Gentile Donati, Omicidio stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), Giuffrè, 2016

[25] Cass. S.U., sent. 16 dicembre 2010 n. 7537, Rv. 249104, imp. Pizzuto. Si tratta di un orientamento che la Suprema Corte aveva in precedenza già enunciato anche con riferimento al principio di specialità (Cass. S.U., sent. 23 dicembre 2005 n. 47164/2005, Rv. 232302, imp. Marino) ma che non sempre aveva trovato seguito nella giurisprudenza successiva (Si veda, tra le altre, Cass. sez. 3, sent. 20 dicembre 2015 n. 3539, Rv. 266133 e Cass. Sez. 6, Sent. 11 giugno 2015 n. 33989, Rv. 264664).