ISSN 2039-1676


21 dicembre 2018 |

Ergastolo e consegna condizionata nella disciplina dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo

Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, ord. 4 giugno 2018, Pres. Napoletano

Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. La pronuncia in commento, resa dalla Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, affronta il delicato profilo attinente al rapporto tra la pena dell’ergastolo e le procedure di consegna di una persona nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

Focalizzandosi, anzitutto, sul procedimento di estradizione suppletiva, la Corte ha stabilito che, qualora lo Stato richiesto non abbia espressamente subordinato la concessione dell’estensione alla condizione che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell’ergastolo, l’irrogazione della sanzione perpetua da parte del giudice italiano non costituisce un’ipotesi di pena illegale.

In secondo luogo, con riferimento al mandato d’arresto europeo, la Corte d’assise ha ritenuto che la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana di applicare all’individuo interessato la sanzione dell’ergastolo non è compromessa dalla circostanza che l’autorità d’esecuzione subordini la consegna alla garanzia di cui all’art. 5, n. 2, d.q. 2002/584/GAI[1].

 

2. La vicenda, oggetto della decisione annotata, si caratterizza per una peculiare complessità, derivante dalle numerose domande di estensione dell’estradizione, presentate dalle autorità nazionali alla Spagna, nel rispetto del principio di specialità. Quest’ultimo – originariamente introdotto per evitare che, in seguito alla consegna, il soggetto interessato venisse sottoposto a processo penale nello Stato richiedente per un reato politico anteriormente commesso – pone una garanzia a tutela della persona estradata, disponendo che le autorità dello Stato di emissione non la possano perseguire, giudicare o sottoporre a restrizione della libertà personale per qualunque fatto antecedente alla consegna e diverso da quello che ha fondato la richiesta di estradizione[2]. Tra le condizioni che consentono di superare la preclusione posta da tale principio, assume rilevanza, in relazione all’ordinanza in esame, l’ipotesi della c.d. estradizione suppletiva, che ricorre qualora lo Stato richiesto autorizzi lo Stato richiedente – sulla base di una specifica domanda presentata da quest’ultimo – a procedere ovvero a punire l’estradato per il reato antecedente e diverso.

 

3. Venendo ora all’esame della pronuncia in commento, va precisato che essa trae origine da un provvedimento di concessione dell’estradizione emesso dal Tribunale spagnolo, nell’ambito di un quadro normativo di riferimento – diverso da quello attualmente vigente – costituito dalla Convenzione europea di estradizione del 1957, dalle disposizioni dettate dal codice di rito italiano in tema di estradizione attiva (capo II, titolo II, libro XI c.p.p.), nonché dalla Legge spagnola di estradizione passiva, del 21 marzo 1985, n. 4.

Più in dettaglio, in data 10 luglio 1995, l’autorità spagnola disponeva la consegna all’Italia di E.M., il quale era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 novembre 1987, alla pena di otto anni di reclusione e 2.500.000 lire di multa, in relazione ai delitti di associazione di tipo mafioso ed estorsione.

In considerazione della durata temporanea della pena privativa della libertà personale, irrogata con la pronuncia irrevocabile della Corte di appello, il provvedimento emesso dall’autorità spagnola, funzionale a consentire l’esecuzione della sentenza di condanna nei confronti del cittadino italiano, non recava alcuna condizione attinente alle modalità di espiazione della pena inflitta.

In seguito al positivo esito della procedura estradizionale, l’autorità italiana riteneva di sottoporre a procedimento penale E.M. per fatti antecedenti alla consegna e diversi da quelli che avevano condotto alla sua traditio verso il nostro Paese. Pertanto, nel pieno rispetto del principio di specialità, come delineato dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione[3], le autorità nazionali chiedevano il consenso della Spagna all’estradizione suppletiva del cittadino italiano.

In data 18 febbraio 1997, i giudici spagnoli accoglievano la richiesta di estensione dell’estradizione di E.M. (c.d. seconda estensione) e, anche in tale occasione, non subordinavano il proprio assenso ad alcuna rassicurazione circa la non sottoposizione dell’estradando alla pena dell’ergastolo.

Alla luce dell’assenza di condizioni espressamente previste dal provvedimento emesso dall’autorità spagnola, in esito a giudizio, con sentenza del 9 febbraio 2000, E.M. veniva condannato dalla Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di nove mesi, in relazione ai fatti posti a fondamento della c.d. seconda estensione.

Una nuova richiesta di estensione dell’estradizione (c.d. terza estensione) veniva successivamente presentata all’autorità spagnola, al fine di sottoporre E.M. a procedimento penale per il delitto di omicidio aggravato. Tuttavia, a differenza dei casi anzidetti, in tale circostanza, nel concedere l’estensione, il provvedimento del Tribunale spagnolo, datato 13 novembre 2003, poneva la condizione che, qualora ad esito del giudizio fosse stata pronunciata sentenza di condanna, la pena applicata al consegnando non avrebbe dovuto avere durata perpetua. Ciò nonostante, in data 25 gennaio 2006, la Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere condannava E.M. alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi.

 

4. In un rinnovato quadro normativo di riferimento, caratterizzato dall’entrata in vigore della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo, recepita dalla Spagna con la Ley sobre la orden europea de detención y entrega, 14 marzo 2003, n. 3[4], e dall’Italia con l. 22 aprile 2005, n. 69, la vicenda si sviluppava ulteriormente.

Nei confronti di E.M. venivano, infatti, emesse, da parte della Spagna, due ulteriori estensioni dell’estradizione, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 27, par. 3, lett. g), d.q. 2002/584/GAI, il quale, in linea con il contenuto del già citato art. 14 della Convenzione europea di estradizione[5], dispone che la persona raggiunta da un mandato d’arresto non possa essere sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà in relazione a «reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata», salvo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione presti il proprio assenso[6].

Più in dettaglio, con provvedimento del 23 febbraio 2007, il Tribunale spagnolo acconsentiva a che E.M. venisse giudicato da parte dell’autorità italiana in relazione ai fatti posti a fondamento della c.d. quarta estensione. In esito al processo, in data 19 ottobre 2009, E.M. veniva, quindi, condannato dalla Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere alla pena dell’ergastolo. A tale proposito, va evidenziato che il provvedimento emanato dall’autorità spagnola non condizionava la concessione dell’estensione alla circostanza che l’ordinamento giuridico italiano prevedesse forme di revisione della pena perpetua o l’applicazione di misure di clemenza, affinché la sanzione detentiva permanente non fosse in concreto eseguita, come peraltro previsto dall’art. 11, c. 1, Ley 3/2003, in corrispondenza con quanto contemplato dall’art. 5, n. 2, d.q. 2002/584/GAI[7].

In base a quest’ultima disposizione, infatti, l’esecuzione dell’euromandato, la cui emissione è fondata su un reato punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, può «essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite».

Infine, un’ultima estensione, la quinta, veniva disposta in data 12 aprile 2007, consentendo alla Corte d’assise di sottoporre E.M. a procedimento per omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di armi. Tuttavia, in tale occasione, a differenza di quanto avvenuto nell’ambito del provvedimento di concessione della quarta estensione, l’autorità spagnola si avvaleva della previsione di cui all’art. 11, c. 1, Ley 3/2003, espressamente condizionando il proprio assenso all’adozione «delle misure di clemenza alle quali la persona può ricorrere ai sensi della legge italiana ai fini della non esecuzione della [pena dell’ergastolo]». In data 6 luglio 2009, E.M. veniva condannato, per i fatti posti a fondamento della quinta estensione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi.

 

5. In considerazione di quanto esposto, in data 3 aprile 2018, il difensore di E.M. proponeva incidente d’esecuzione alla Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere, affinché provvedesse a convertire la sanzione dell’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, in relazione alle condanne riportate da E.M. a seguito, rispettivamente, della seconda, della quarta e della quinta estensione dell’estradizione.

Le richieste presentate dalla difesa erano fondate su quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6278, del 16 luglio 2014[8], la quale aveva rilevato l’illegalità della pena dell’ergastolo con isolamento diurno, irrogata a E.M. in esito al giudizio instaurato in virtù della terza estensione dell’estradizione.

I giudici di legittimità evidenziavano, in particolare, come tale sanzione fosse stata inflitta dalla Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere in violazione della condizioneespressamente formulata nel provvedimento di accoglimento dell’estradizione suppletiva, emesso dall’autorità spagnola – di non irrogabilità della detenzione perpetua e, conseguentemente, determinavano la misura della pena eseguibile in trenta anni di reclusione[9].

Nell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione, il difensore di E.M. riteneva che le riflessioni esposte dalla Corte di Cassazione nella predetta sentenza dovessero essere considerate valevoli anche in relazione alle altre tre estensioni dell’estradizione, che avevano interessato il proprio assistito.

 

6. Le richieste presentate sono state interamente rigettate dalla Corte d’assise, che ha ritenuto di non dover provvedere alla sostituzione delle sanzioni inflitte a E.M. in seguito alle estradizioni suppletive “in contesa” concesse dalla Spagna.

In proposito, pare opportuno distinguere le argomentazioni poste a fondamento di tale decisione, tenendo conto del diverso regime giuridico a cui sono state sottoposte le singole estensioni: da un lato, la seconda, regolata dalla Convenzione europea del 1957, nonché dalle normative nazionali relative all’estradizione; dall’altro, la quarta e la quinta, sottoposte alla regolamentazione introdotta dalla d.q. 2002/584/GAI e trasposta negli ordinamenti giuridici interni con le discipline nazionali di attuazione.

Quanto alla seconda estensione, preme anzitutto evidenziare che la Convenzione europea di estradizione non reca una specifica disposizione concernente la pena dell’ergastolo, diversamente da quanto previsto in relazione alla pena capitale, rispetto alla quale l’art. 11 attribuisce allo Stato richiesto il potere di subordinare la concessione della consegna alla prestazione di rassicurazioni, giudicate sufficienti, che la pena di morte non verrà eseguita.

Tuttavia, onde garantire il rispetto della propria Costituzione, il cui art. 25 non ammette la sanzione della cadena perpetua, le autorità spagnole hanno, in diverse occasioni, fatto ricorso all’art. 13 della Convenzione – che conferisce allo Stato competente la possibilità di domandare alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, al fine di assumere una decisione in merito alla richiesta – in combinato disposto con l’art. 4, n. 6, della Legge spagnola di estradizione passiva – che contempla, quale motivo ostativo alla consegna, la circostanza che lo Stato richiedente non fornisca garanzie circa il fatto che l’estradando non sarà sottoposto a trattamenti inumani o degradanti – per domandare allo Stato emittente di assicurare che la pena da irrogare alla persona consegnanda non consistesse nell’ergastolo, conseguentemente subordinando l’estradizione alla prestazione di adeguate rassicurazioni in merito[10].

In effetti, una condizione di tale tenore era stata espressamente apposta dal Tribunale spagnolo in relazione alla terza estensione dell’estradizione di E.M. e, proprio per tale motivo, la Corte di Cassazione, come si è detto, aveva rinvenuto, nella sanzione irrogata con la sentenza della Corte d’assise del 25 gennaio 2006, un’ipotesi di pena illegale.

Più in particolare, l’illegalità della pena, in una siffatta ipotesi, deriva dal mancato rispetto, da parte dell’autorità giudiziaria nazionale, di una condizione che non solo è stata specificamente formulata dallo Stato richiesto, ma è stata, altresì, accettata dal Ministro della giustizia, ex art. 720, c. 4, c.p.p. Tale previsione normativa, infatti, affida al Guardasigilli il compito di «decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione», precisando che, in caso di approvazione del Ministro, queste ultime vincolano l’autorità giudiziaria italiana, a meno che non si versi nell’ipotesi di condizioni contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico[11].

Pertanto, in presenza dell’apposizione di una condizione all’estradizione da parte dello Stato richiesto, l’illegalità della pena irrogata dalle autorità dello Stato richiedente, che non ne sia rispettosa, discende dalla violazione dell’art. 720, c. 4, c.p.p. e non tanto, come pare suggerire l’ordinanza in commento, dall’inadempimento di obblighi internazionali convenzionali[12].

Diversamente, l’ergastolo non assume i connotati della pena illegale, qualora alcuna preclusione sia stata apposta, in merito, dallo Stato richiesto all’interno del provvedimento di concessione dell’estradizione suppletiva; caso, quest’ultimo, verificatosi in relazione alla seconda estensione. In tale ipotesi, infatti, dall’assenza di condizioni espressamente formulate dall’autorità estera, discende la mancata configurabilità di limitazioni apposte alla potestà punitiva statuale, diverse da quelle delineate dalla norma incriminatrice interna.

 

7. Quanto alle due estensioni concesse sotto la vigenza della disciplina relativa al mandato d’arresto europeo, va anzitutto rilevato come la Corte sembri confondere il dato letterale proprio dell’art. 5, n. 2, d.q. 2002/584/GAI con quello dell’art. 11, c. 1, della Ley sobre la orden europea de detención y entrega. Mentre, infatti, l’art. 5 dell’atto europeo riconosce allo Stato di esecuzione la mera possibilità di subordinare la consegna alle condizioni ivi elencate, il legislatore spagnolo ha ritenuto di recepire la relativa previsione configurando in capo all’autorità giudiziaria nazionale non la facoltà – come sostiene la Corte d’assise – bensì l’obbligo di chiedere allo Stato emittente garanzie circa la previsione, da parte del proprio ordinamento giuridico, della revisione della pena dell’ergastolo, ovvero dell’applicazione di misure di clemenza[13], analogamente alla scelta operata, peraltro, anche dal legislatore italiano all’art. 19, c. 1, lett. b), l. 69/2005[14].

Nonostante tale preliminare rilievo, le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici in merito alla quarta e alla quinta estensione paiono essere condivisibili.

Più in dettaglio, con riferimento alla quarta estensione, la Corte d’assise – sostanzialmente ribadendo il ragionamento svolto in merito alla seconda estensione – ha ritenuto che la mancata indicazione, da parte del provvedimento emesso dall’autorità spagnola, della condizione contemplata dall’art. 11, c. 1, Ley 3/2003, precluda la possibilità di ritenere che la sanzione dell’ergastolo, comminata a E.M. con la sentenza di condanna del 19 ottobre 2009, integri un’ipotesi di pena illegale.

Tale conclusione merita di essere sostenuta anche considerando che l’estradato avrebbe, al più, potuto far valere il mancato rispetto dell’art. 11, c. 1, Ley 3/2003 di fronte all’autorità giudiziaria spagnola, non essendo attribuito al giudice italiano il potere di realizzare una eterodeterminazione del contenuto del provvedimento di estensione emesso dallo Stato estero.

Parimenti, la Corte ha ritenuto di non convertire neppure la sanzione dell’ergastolo con isolamento diurno, irrogata in seguito alla quinta estensione, nonostante in tale circostanza, come già evidenziato, il giudice spagnolo avesse correttamente applicato la normativa nazionale d’attuazione, condizionando il proprio assenso alla consegna suppletiva all’adozione «delle misure di clemenza alle quali la persona può ricorrere ai sensi della legge italiana».

Sul punto, i giudici di Santa Maria Capua Vetere hanno sottolineato che «l’invocazione, da parte dell’Autorità spagnola, del predetto art. 11, non compromette in toto la possibilità, per l’Autorità giudiziaria italiana, di applicare al cittadino estradato la pena dell’ergastolo».

Seppur attraverso un iter argomentativo non del tutto cristallino – nel corso del quale viene, in particolare, fatto riferimento alla nota sentenza Aranyosi-Căldăraru, resa dalla Corte di giustizia in tema di esecuzione dell’eurordinanza e sovraffollamento carcerario[15], la quale non pare, tuttavia, prendere in esame, nemmeno incidentalmente, il profilo giuridico trattato dai giudici italiani nella decisione in commento – la Corte d’assise precisa che la disciplina inerente al mandato d’arresto europeo, a differenza di quanto ammesso nella vigenza della Convenzione europea di estradizione, non permette allo Stato d’esecuzione di condizionare la consegna della persona interessata alla mancata applicazione dell’ergastolo, consentendogli unicamente di subordinarla alla possibilità, contemplata dall’ordinamento giuridico dello Stato di emissione, che tale pena non venga in concreto eseguita, in virtù di meccanismi legislativi che offrano al condannato un’effettiva prospettiva di liberazione.

In considerazione di tali valutazioni e attraverso una rapida analisi della rilevante giurisprudenza costituzionale ed europea in tema di ergastolo, la Corte d’assise giunge alla conclusione che la condizione contemplata dalla disciplina sull’euromandato risulta rispettata dall’ordinamento giuridico nazionale, anche nell’ipotesi del c.d. ergastolo ostativo, delineato dall’art. 4-bis ord. penit., in considerazione del fatto che, in tale caso, il beneficio della liberazione condizionale non risulta essere aprioristicamente precluso al condannato, il quale può, infatti, accedervi qualora tenga una condotta di collaborazione con la giustizia.

 

8. Le conclusioni a cui giunge la Corte di assise, in relazione ai rapporti tra pena dell’ergastolo e mandato d’arresto, non sembrano doversi ritenere il frutto di un eccessivo formalismo, fondato su un’esegesi limitata al mero dato letterale della normativa di riferimento.

Esse possono, anzi, ritenersi pienamente coerenti con lo spirito di fondo che anima il meccanismo europeo di consegna. Com’è noto, infatti, il mandato d’arresto europeo costituisce il primo strumento con cui il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ha trovato applicazione nel campo della cooperazione penale. Tra le innovazioni che tale meccanismo ha introdotto rispetto al previgente sistema di collaborazione giudiziaria, fondato sull’istituto dell’estradizione, va annoverata la tassatività sia dei motivi di rifiuto di esecuzione dell’euromandato, sia delle ipotesi di consegna condizionata. Tale elemento configura uno dei più rilevanti tratti caratteristici del nuovo strumento e comporta un vero e proprio dovere delle autorità giudiziarie nazionali di eseguire le eurordinanze, in assenza di una delle ipotesi contemplate dagli artt. 3, 4, 4-bis e 5 d.q. 2002/584/GAI.

Pertanto, se nella vigenza della Convenzione europea di estradizione la Spagna ha potuto subordinare la concessione della consegna alla mancata irrogazione a E.M. della sanzione perpetua, richiedendo all’autorità italiana che gli venisse applicata una pena detentiva non a vita, va rilevato come una simile possibilità non risulti, in effetti, ammessa da parte della disciplina ricavabile dalla d.q. 2002/584/GAI, stante la mancanza di un esplicito motivo di rifiuto, ovvero di consegna condizionata, avente tale tenore.

 

9. Se, dunque, allo stato dell’arte, la decisione a cui è pervenuta la Corte d’assise pare essere condivisibile, non è, tuttavia, da escludersi che, in un futuro prossimo, nuovi scenari possano presentarsi in ambito europeo.

Non sembra, infatti, peregrina l’ipotesi che la Corte di giustizia venga investita di una questione pregiudiziale, concernente l’art. 5, n. 2, d.q. 2002/584/GAI, con la quale le sia richiesto di chiarire il significato della locuzione «revisione della pena comminata [… e] misure di clemenza alle quali la persona ha diritto». Più in particolare, pare lecito domandarsi se, con tale espressione, il legislatore europeo abbia voluto indicare che la garanzia, a cui è subordinata la consegna, possa ritenersi soddisfatta unicamente qualora l’ordinamento giuridico dello Stato emittente contempli l’attivazione dei suddetti istituti quale circostanza ad effetto automatico e non, invece, anche quando la diminuzione del periodo di pena da scontare costituisca un effetto condizionato al comportamento della persona condannata (consistente, in particolare, nella collaborazione con l’autorità giudiziaria)[16].

Se questa dovesse essere l’interpretazione della norma fornita dalla Corte di Lussemburgo, la compatibilità dell’istituto dell’ergastolo ostativo con l’art. 5, n. 2, d.q. 2002/584/GAI dovrebbe, infatti, essere necessariamente rivalutata.

D’altra parte, è necessario evidenziare come, sul piano europeo, l’ergastolo ostativo sia, attualmente, oggetto di attenzione anche da parte della Corte di Strasburgo. In particolare, l’attesa decisione del caso Viola c. Italia[17], avente specificamente ad oggetto la compatibilità di tale istituto con l’art. 3 CEDU, non mancherà di esercitare significativi riflessi anche nell’ambito del quadro giuridico eurounitario.

 

 


[1] Tale previsione dispone che «[l’]esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni: […] 2) Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite».

[2] V. F. Mosconi – M. Pisani, Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento, Milano, Giuffrè, 1984, p. 84 ss.

[3] L’art. 14 della Convenzione europea di estradizione dispone che «[l]’individuo che sarà stato consegnato non sarà né perseguito né giudicato né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione, salvo nei casi seguenti: a) se la Parte che l’ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell’articolo 12 e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l’obbligo dell’estradizione conformemente alla presente Convenzione […]».

[4] Va precisato che la trasposizione della decisione quadro nell’ordinamento giuridico spagnolo è completata dalla Ley Orgánica 2/2003 complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención y entrega, la quale, in particolare, ha modificato gli artt. 65, c. 4, e 88 della Ley Orgánica 6/1985, del 1° luglio 1985, relativa al potere giudiziario, attribuendo la competenza per la procedura passiva di consegna alle Juzgados Centrales de Instrucción e alla Sala de lo Penal de la Audiencia National. V. M. De Hoyos Sancho, Il nuovo sistema di estradizione semplificata nell’Unione europea. Lineamenti della legge spagnola sul mandato d’arresto europeo, in Cass. pen., 2005, p. 303; V. Vasta, Il mandato d’arresto nell’esperienza di altri Paesi dell’Unione europea, in L. Camaldo (a cura di), Mandato d’arresto europeo e investigazioni difensive all’estero, Milano, Giuffrè, 2018, p. 104.

[5] Cfr. M. Caianiello, Il principio di specialità, in M. Bargis – E. Selvaggi (a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, Torino, Giappichelli, 2005, p. 215.

[6] Tale previsione è stata trasposta nell’art. 24 della legge di attuazione spagnola 3/2003, nonché negli artt. 26 e 32 l. 69/2005, i quali ultimi disciplinano, rispettivamente, l’ipotesi in cui l’Italia sia lo Stato di esecuzione del mandato e quello in cui rivesta, invece, il ruolo di Paese emittente.

[7] La citata ipotesi di “consegna condizionata” è stata, altresì, recepita dal legislatore italiano, all’art. 19, c. 1, lett. b), l. 69/2005.

[8] V. Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2014, n. 6278, in CED n. 262646.

[9] È opportuno evidenziare come tale pronuncia aderisca all’orientamento, da ritenersi ormai prevalente, in base al quale la pena dell’ergastolo, irrogata dal giudice di cognizione in violazione della condizione apposta dallo Stato richiesto, debba essere corretta attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione, ex art. 670 c.p.p. In senso conforme, cfr. Cass. pen., sez. I, 30 novembre 2017, n. 1776, in CED n. 272053; Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2009, n. 24066, in CED n. 244009. Contra, v. Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2009, n. 26202, in CED n. 244186, secondo la quale «il condannato, che intenda far valere l’applicazione di una pena illegittima, non può ottenere la declaratoria di non eseguibilità attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione».

[10] Per un’analisi dei rapporti tra Italia e Spagna in materia di estradizione ed ergastolo, v. M. Pisani, Temi e casi di procedura penale internazionale, Milano, Led, 2001, p. 87 ss.

[11] Cfr. M.R. Marchetti, Sub art. 720, in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, vol. III, Milano, Ipsoa, 2017, p. 520.

[12] Sul punto, v. A. Gaito – G. Ranaldi, Esecuzione penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 418 ss.

[13] L’art. 11, c. 1, Ley 3/2003 prevede, infatti, che «cuando la infracción en que se basa la orden europea esté castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea por la autoridad judicial española estará sujeta a la condición de que el Estado miembro de emisión tenga dispuesto en su ordenamiento una revisión de la pena impuesta, o la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con arreglo al derecho o práctica del Estado de emisión, con vistas a la no ejecución de la pena o medida».

[14] Cfr. M. Panzavolta, Humanitarian concerns within the EAW System, in N. Keijzer-E. van Sliedregt (ed.), The European Arrest Warrant in Practice, L’Aja, Tmc Asser Press, 2009, p. 197; M.R. Marchetti, Sub art. 19 l. 22 aprile 2005, n. 69, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., p. 3090.

[15] C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, sulla quale v. M. Bargis, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 177 ss.; F. Cancellaro, La Corte di Giustizia si pronuncia sul rapporto tra mandato d'arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato emittente, in questa Rivista, 18 aprile 2016.

[16] V., in argomento, A. Marino, L’apparato di tutela preteso nei confronti del Paese richiedente, in G. Pansini-A. Scalfati (a cura di), Il Mandato d’Arresto Europeo, Napoli, Jovene, 2005, p. 175; M. Panzavolta, Humanitarian concerns within the EAW System, cit., p. 197.

[17] Sulla quale, v. F. Fiorentin, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in questa Rivista, fasc. 3/2018, p. 5 ss.; nonché Aa. Vv., L’ergastolo ostativo davanti alla Corte EDU: un amicus curiae nel caso Viola c. Italia, in questa Rivista, 14 marzo 2018.