ISSN 2039-1676


10 gennaio 2019 |

Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

D.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 (G.U. 26 ottobre 2018)

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1. Con il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante «Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale»[1], il Legislatore ha dato attuazione all’art. 1, commi 18 e 19 della Legge 23 giugno 2017, n. 103[2], che delegava il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un Decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Prima di analizzare le principali novità introdotte, appare opportuno inquadrare, su un piano sistematico, la ratio di fondo sottesa all’intervento normativo in parola, al fine di comprendere i criteri metodologici che hanno guidato l’esecutivo in sede di riforma della disciplina in esame.

A tal proposito, è importante precisare che il Governo, seguendo i criteri direttivi fissati dalla Legge delega, ha apportato alla disciplina del casellario giudiziale modifiche utili a far sì che la stessa venisse adeguata alle ultime novità normative, sia di ordine sostanziale che processuale, afferenti alla materia penale. Inoltre, l’esercizio del potere delegato ha avuto quale obiettivo quello di conformare la normativa de qua alle novità intervenute in materia di protezione dei dati personali nell’ambito del diritto dell’Unione Europea.

Sotto diversa prospettiva, la Legge delega imponeva di revisionare i presupposti relativi alla eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla durata media della vita umana. Inoltre, veniva richiesto di rimodulare la tempistica relativa alla iscrizione delle condanne per fatti di modesta entità, nonché di eliminare l’iscrizione delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, come sarà chiaro in seguito, le indicazioni racchiuse nell’art. 1, comma 18, lettera c) della Legge n. 103/2017, non sono state osservate dall’Esecutivo che, in relazione a detti parametri, si è discostato dalla delega legislativa.

Sul piano strettamente operativo, è utile precisare come l’intervento normativo mirasse a perimetrare i casi in cui le pubbliche amministrazioni, ove necessario all’esercizio delle loro funzioni, possono richiedere all’Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di un determinato soggetto.

 

2. Ferme queste precisazioni di ordine generale, risulta adesso opportuno analizzare singolarmente le principali novità introdotte dalla riforma.

Fra queste, si registra innanzitutto una modifica concernente i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario giudiziale.

 Nel dettaglio, l’art. 1, D.lgs. n. 122/2018, rubricato «modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili», interviene sull’art. 3, D.P.R. n. 313/2002, le cui disposizioni elencano tassativamente tutti i provvedimenti che, per estratto, devono essere iscritti nella banca dati del casellario giudiziale.

In particolare, modificando il comma 1, lettera i-bis) dell’art. 3, D.P.R. n. 313/2002, il Decreto in esame aggiunge all’interno dell’elenco dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 464- septies c.p.p.

L’inserimento si spiega poiché, in precedenza, l’articolo in esame menzionava, tra i provvedimenti iscrivibili, solamente l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

Appare chiaro allora come la ratio dell’intervento sia quella di eliminare l’asimmetria riscontrabile nella precedente impostazione, in modo tale che, accanto all’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, vengano al pari iscritte le sentenze che danno atto dell’esito favorevole della messa alla prova.

 

3. Di maggiore impatto appare la novella introdotta dall’art. 2 del Decreto legislativo in commento, rubricato «modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni», attraverso il quale vengono modificati gli artt. 5 e 8, D.P.R. 313/2002.

Come suggerisce la rubrica dell’articolo in esame, attraverso tale intervento il Legislatore ha inteso incidere sul regime di eliminazione delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti.

L’intento è quello di adeguare la normativa a due delle esigenze richiamate nella Legge delega: allineare la disciplina, con riferimento ai tempi di eliminazione delle iscrizioni, all’attuale durata media della vita umana e conformare la stessa alle regole del casellario giudiziale europeo.

Con riferimento al casellario giudiziale, tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso una integrale revisione del comma 1 dell’art. 5, D.P.R. n. 313/2002, il cui contenuto è stato sostituito dalla previsione secondo cui «le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita». In tal modo, si determina un significativo discostamento rispetto alla precedente formulazione che prevedeva, invece, la cancellazione dell’iscrizione alla morte del soggetto e comunque il mantenimento della stessa fino al compimento dell’ottantesimo anno di età.

Con riferimento alle novità introdotte, dal testo della Relazione illustrativa al Decreto legislativo in commento si evince che «l’apposizione di un termine di quindici anni successivo alla morte si impone per contemperare i principi di proporzionalità, limitazione della finalità e non eccedenza al trattamento dei dati personali (espressi nella Direttiva UE 2016/680 e recepiti nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 51, di attuazione della direttiva) con i diritti degli eredi della persona defunta»[3].

Fissata tale regola in materia di eliminazione delle iscrizioni, il Legislatore delegato ha poi innestato ulteriori novità afferenti alla casistica delle ipotesi in cui le iscrizioni devono essere cancellate dal registro del casellario giudiziale.

Nello specifico, integrando le disposizioni contenute nel comma 2, lett. a) dell’art. 5, D.P.R. n. 313/2002, il Decreto legislativo in commento stabilisce che sono eliminate anche le iscrizioni relative ai casi di rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 669 c.p.p. Tale ipotesi, affiancandosi a quelle di revisione e di revoca della sentenza (per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale), si spiega poiché l’istituto della rescissione del giudicato è stato introdotto nel sistema (dopo la modifica del 2002 apportata al Testo Unico) dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato dalla stessa legge n. 103/2017. Dunque, si comprende come la ratio della novella sia quella di adeguare la normativa alle più recenti modifiche intervenute nella materia penale, in accordo con i canoni metodologici richiamati in premessa.

Sotto diversa prospettiva, l’art. 2, D.lgs. n. 122/2018 rivisita, altresì, il regime di eliminazione delle iscrizioni del casellario dei carichi pendenti.

In tale ottica, viene modificato l’art. 8, D.P.R. 313/2002, dal cui testo - soppresso il riferimento al raggiungimento di un determinato limite di età (ottanta anni) - si evince adesso che l’eliminazione dell’iscrizione può avvenire nella sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario della stessa.

 

4. Di modesto rilievo appaiono le modifiche di cui all’art. 3 D.lgs. n. 122/2018, rubricato «modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale», il cui intento è quello di garantire una razionalizzazione dei servizi amministrativi.

In tale prospettiva, viene sostituito il comma 1 dell’art. 15, D.P.R. 313/2002 con la previsione secondo cui «l’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5». Tale modifica si spiega in ragione dell’esigenza di raccordare il contenuto dell’art. 15 alle previsioni di cui all’art. 16[4] del Testo Unico.

Inoltre, viene sostituito il comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 313/2002 con la seguente previsione: «l’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni della morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’art. 5, comma 4». Tale modifica persegue lo scopo di adeguare il tenore della disposizione dell’articolo poc’anzi citato al nuovo testo dell’articolo 5, comma 1 del D.P.R. 313/2002.

 

5. Modifiche normative di maggiore impatto sono introdotte dall’art. 4 del Decreto legislativo in commento che, incidendo su una pluralità di articoli del Testo Unico, persegue l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di casellario giudiziale, in ossequio ai criteri definiti dall’art. 1, comma 18, lett. a) della Legge delega.

Invero, prima delle ultime modifiche, l’impianto amministrativo dei servizi certificativi risultava alquanto complesso, contemplando tre diverse tipologie di certificati rilasciabili su richiesta dell’interessato: il certificato generale, quello penale e quello civile, disciplinati dagli artt. 23 e ss., D.P.R. n. 313/2002.

Con la riforma, invece, le tre originarie tipologie di certificati, rilasciabili su richiesta dell’interessato, vengono unificate in un unico modello certificativo.

Infatti, il Legislatore ha provveduto ad abrogare gli artt. 23, 25 e 26, D.P.R. n. 313/2002 facendo residuare, quale unica species di certificato, quello disciplinato dall’art. 24, la cui rubrica (reciso il termine «generale») riporta adesso la seguente dicitura: «certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato».

Ebbene, l’articolo da ultimo menzionato conia un’unica tipologia di certificato rilasciabile all’interessato senza che questi sia tenuto a motivare la richiesta (stante l’introduzione del comma 01 nel testo dell’art. 24[5]), contenente tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato individuo, con la specifica esclusione di alcune iscrizioni espressamente individuate. Inoltre, è opportuno specificare che, a norma del nuovo comma 1-bis, l’art. 24 prevede adesso che il certificato rilasciato al cittadino italiano debba contenere l’attestazione circa la sussistenza di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Dopo aver fissato come regola generale quella di menzionare nel certificato tutte le iscrizioni presenti nel casellario, l’art. 24 del Testo Unico individua anche una serie di provvedimenti rispetto ai quali è prevista espressamente la “non menzione” all’interno del certificato stesso.

Sul punto, va segnalato che l’intervento del Legislatore, in merito al menzionato regime derogatorio, si esplica su più versanti.

Una prima novità riguarda la previsione secondo cui non devono essere menzionate nel certificato in parola le sentenze che applicano la pena ai sensi dell’art. 445 c.p.p., allorché la pena irrogata non superi i due anni di detenzione (soli o congiunti alla pena pecuniaria).

Inoltre, sempre con riferimento al regime delle eccezioni, il suddetto elenco è stato integrato (tramite l’introduzione delle lettere m-bis) e m-ter) nel testo dell’art. 24, D.P.R. n. 313/2002) dalla previsione secondo cui all’interno del certificato non devono essere menzionate l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.) e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa (art. 464-septies c.p.p.).

L’inclusione di detti provvedimenti fra quelli “non menzionabili” nel certificato persegue lo scopo di depurare la normativa de qua da alcuni profili di illegittimità costituzionale, emersi in occasione di un recente intervento della Corte costituzionale.

La Consulta, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R. 313/2002 (nel testo anteriore alle modifiche) «nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen[6]

L’iter argomentativo tracciato dai Giudici delle leggi dimostra come la disciplina previgente si ponesse in contrasto con la Costituzione sotto un duplice profilo.

Da una parte, l’obbligo (implicito) di includere i provvedimenti sulla messa alla prova tra i certificati del casellario oggetto di possibile richiesta da parte dei privati si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. Secondo la Consulta, infatti, includendo detti provvedimenti all’interno del certificato si determina «un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati»[7].

Dall’altra, la Corte ha ritenuto fondate le censure di incostituzionalità sollevate in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. Invero, partendo dal presupposto per cui la sospensione con messa alla prova costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, la Corte ha ritenuto che detto istituto debba essere attratto al concetto di “finalismo rieducativo”. Conseguentemente, «la menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare […] disfunzionale rispetto a tale obiettivo», poiché si risolve in «un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli – in particolare – più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative»[8].

Chiusa questa parentesi, utile a sondare il terreno giurisprudenziale in cui si innestano le menzionate novità legislative e a perimetrare i principi costituzionali nel cui alveo è riconducibile la materia de qua, giova adesso illustrare le ulteriori novità introdotte dalla riforma in esame.

Sempre l’art. 4 del Decreto legislativo in commento, integrando il contenuto degli artt. 24 e 25-ter (per quanto riguarda i certificati richiesti dai privati) e gli artt. 28 e 28- bis (concernenti i certificati per le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi) del Testo Unico, stabilisce che, in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, debba essere necessariamente indicato se esistono o meno condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale. La ratio sottesa alla modifica in parola è quella di «assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna»[9].

Inoltre, in forza dell’art. 4, D.lgs. n. 122/2018, si interviene sul contenuto del certificato dei carichi pendenti rilasciati su richiesta dell’interessato (art. 27, D.P.R. n. 313/2002), nel cui contenuto è previsto adesso che non figurino i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis c.p. e i provvedimenti concernenti l’istituto della messa alla prova (ordinanza di sospensione della messa alla prova e sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della stessa).

 

6. Consistenti novità sono poi introdotte, sempre in forza del più volte menzionato 4, D.lgs. n. 122/2018, in materia di certificazioni rilasciate a richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Le norme di riferimento sono gli artt. 28 e 39 del Testo Unico, che rispettivamente disciplinano le tipologie di certificato rilasciabili alle pubbliche amministrazioni e le modalità attraverso cui può avvenire tale rilascio.

Ai sensi del nuovo art. 28, D.P.R. n. 313/2002, rubricato «certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi», le pubbliche amministrazioni possono ottenere il certificato selettivo, quello generale, nonché i certificati di cui agli artt. 27 e 28-bis del Testo Unico.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 28, D.P.R. n. 313/2002, il certificato selettivo «contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore».

Il certificato generale, invece, «riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti».

Viene poi specificato che entrambi i certificati sono rilasciati dall’ufficio locale del casellario di cui all’art. 18, D.P.R. n. 313/2002, quando motivi tecnici impediscono temporaneamente il rilascio in forza delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 39. Inoltre, il certificato generale è rilasciato dall’ufficio locale, oltre che nell’ipotesi suddetta, anche in ulteriori due ipotesi: nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all’art. 39 e della realizzazione di procedure informatiche finalizzate all’accesso selettivo, e nel caso di richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

Dopo aver segnalato le due diverse tipologie di certificato rilasciabile alle pubbliche amministrazioni, l’art 28 del D.P.R. n. 313/2002 elenca una serie di iscrizioni che, in linea rispetto alle previsioni di cui all’art. 24 (riguardante il certificato a richiesta dell’interessato), non devono essere riportate nei suddetti certificati.

In particolare, viene espressamente prescritta la non menzione dei seguenti provvedimenti: a) le condanne relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda e le condanne per reati estinti ai sensi dell’art. 197, comma 1, c.p.; b) le ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della stessa; c) i provvedimenti che dichiarano la non punibilità del soggetto ai sensi dell’art. 131- bis c.p.

Dal punto di vista strettamente operativo, invece, le modalità di rilascio dei certificati alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sono disciplinate dal novellato art. 39 del D.P.R. n. 313/2002.

Tale articolo stabilisce che i certificati selettivi e generali (di cui all’art. 28) e quelli concernenti l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (di cui all’art. 32) debbano essere acquisiti attraverso la consultazione del Sistema informativo del casellario.

Tale acquisizione, tuttavia, presuppone la previa stipula a titolo gratuito di specifiche convenzioni, il cui contenuto minimo è individuato dallo stesso art. 39, tra il Ministero della Giustizia e le singole amministrazioni interessate. Così, è previsto che le richieste avanzate dalle amministrazioni pubbliche all’Ufficio centrale debbano rispettare le modalità operative fissate all’interno di tali specifiche convenzioni.

 

7. Da ultimo, le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 122/2018 si completano con le previsioni contenute negli artt. 5, 6 e 7.

Nel dettaglio, l’art. 5 introduce alcune modifiche all’art. 47 del Testo Unico, recante le disposizioni transitorie per l’eliminazione delle iscrizioni dall’ufficio locale.

L’articolo 47, comma 1, D.P.R. n. 313/2002 - al fine di operare un raccordo rispetto alle novellate previsioni di cui all’art. 5, D.lgs. n. 122/2018 - stabilisce ora che «l’eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall’ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita».
Con l’art. 6, D.lgs. n. 122/2018 si interviene, invece, sul contenuto dell’art. 51 del Testo Unico, al quale viene aggiunto un comma 1-bis secondo cui «ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo». Lo scopo dell’intervento è evidentemente quello di realizzare il coordinamento normativo imposto dall’art. 1, comma 20 della Legge delega.

Infine, in virtù degli articoli 7 ed 8 del D.lgs. n. 122/2018, si prevede rispettivamente che le disposizioni del decreto in parola acquisteranno efficacia decorso un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale[10] e che l’intervento normativo ha il carattere della neutralità finanziaria.

 

***

8. Risulta a questo punto agevole elaborare, anche in chiave critica, qualche riflessione sulla bontà complessiva della riforma in commento.

Se deve senz’altro esprimersi un giudizio di favore rispetto ad alcune scelte operate dal nostro Legislatore, risulta del pari doveroso – oltre che costruttivo – lasciare spazio a qualche succinta riflessione critica.

Sul primo versante, è bene evidenziare come, da un lato, la riforma abbia apportato delle innovazioni apprezzabili in materia di organizzazione dei servizi certificativi, nella misura in cui le novità introdotte hanno conferito maggiore semplificazione e coerenza sistematica alla disciplina, anche in vista della necessità di operare un raccordo rispetto alle novità riferibili al diritto dell’Unione europea.

Del pari, merita di essere salutata con favore la scelta di escludere la menzione, dal certificato richiesto dal privato, dei provvedimenti concernenti l’istituto della messa alla prova.

Invero, la novella – sia pur stimolata dai sopra menzionati profili di illegittimità costituzionale - ha il pregio di depurare la normativa previgente da alcune lacune non più conciliabili con il principio costituzionalmente imposto di finalismo “rieducativo”, nel cui alveo l’istituto della messa alla prova, stante la propria appartenenza al sistema sanzionatorio penale, deve essere ricondotto.

Meno condivisibile appare la scelta di non dare piena attuazione alla Legge delega con riferimento all’art. 1, comma 18, lett. c) della stessa, segnatamente in merito alla necessità di rimodulare i limiti temporali «per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento con modalità meno gravose».

Invero, si ritiene che un giudizio di pieno favore rispetto alla bontà del Decreto di revisione in commento non potesse prescindere dalla compiuta attuazione delle previsioni da ultimo richiamate.

Ancora, come è stato evidenziato da una parte della dottrina[11], la riforma appare criticabile nel merito della scelta operata con riferimento al tempo utile affinché possa avvenire l’eliminazione delle iscrizioni dal casellario.

Infatti, ferma l’esigenza di adeguare la durata dell’iscrizione ai nuovi standard di durata della vita umana, appare forse eccessivo l’obbligo di mantenere l’iscrizione fino ad un tempo di quindici anni dalla morte del soggetto.

In virtù di quanto sopra esposto, può in conclusione ritenersi che il Decreto legislativo in commento, sebbene abbia introdotto delle importanti novità alla disciplina del casellario giudiziale, non abbia soddisfatto appieno i propositi di riforma.

Pertanto, in una prospettiva de iure condendo, è possibile ritenere che un intervento più incisivo nella materia in oggetto non possa prescindere dal soddisfare due specifiche esigenze: da una parte, quella di “ripensare” l’opinabile limite del mantenimento dell’iscrizione fino a 15 anni dalla morte del soggetto e, dall’altra, quella di concepire una effettiva e migliore rimodulazione temporale dell’iscrizione relativa alle condanne per fatti di lieve entità.

 

 


[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 - Suppl. Ordinario n. 50.

[2] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.

[3] Sono le parole utilizzate dalla Relazione illustrativa alla legge 23 giugno 2017, n. 103 che, nel giustificare la novità normativa, chiarisce che «vi sono casi, infatti, in cui la legge riconosce agli eredi particolari benefici a condizione che il de cuius fosse incensurato o mai condannato per alcuni gravi reati. L’immediata cancellazione, alla data della comunicazione dell’avvenuto decesso, dei dati relativi alle persone decedute determinerebbe l’impossibilità per la pubblica amministrazione di accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso degli eredi ai benefici previsti dalla legge».

[4] Cfr. Relazione illustrativa alla legge 23 giugno 2017, n. 103, da cui si evince che la modifica dell’art. 15, oltre a perseguire gli scopi richiamati, è altresì funzionale ad «emendare un refuso presente nell’attuale testo con riguardo alle competenze dell’ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5)».

[5] A mente del nuovo comma 01 introdotto all’art. 24 «L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta».

[6] Corte cost., sent. 7 novembre 2018 (dep. 7 dicembre 2018), n. 231, Pres. Lattanzi, Red. Viganò, con nota di D. Albanese, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti dall’interessato, in questa Rivista.

[7] Cfr. Corte cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit.

[8] Cfr. Corte cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit.

[9] Cfr. Relazione illustrativa alla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, sul punto, evidenzia anche come la ratio di tale integrazione sia quella di «minimizzare l’aggravio per il richiedente e per l’ufficio locale del casellario, prevedendo l’onere dell’estrazione/acquisizione dell’altro certificato (a seconda dei casi quello “italiano” o quello europeo) soltanto qualora sul primo compaia la relativa avvertenza di segno positivo».

[10] Come si evince dalla Relazione illustrativa alla legge 23 giugno 2017, n. 103, la previsione di cui all’art. 7 ha lo scopo di «accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e la realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari a dare attuazione alle novità normative».

[11] Cfr. C. M. Cortesi, Prosegue il cammino della “riforma Orlando” anche in materia di casellario giudiziale, reperibile in www.quotidianogiuridico.it.