ISSN 2039-1676


03 giugno 2019

Il decreto di archiviazione per tenuità del fatto va iscritto nel certificato del casellario giudiziale

Cass., Sez. Un., c.c. 30 maggio 2019, Pres. Carcano, Rel. Pistorelli, ric. P.m. in proc. De Martino (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questioni:

«Se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall’art. 4, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente risposta:

«Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. I, 27 febbraio – 6 marzo 2019, n. 9836, Pres. Mazzei, Rel. Aprile), con una nota di V. Marchesi, L'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale: la prima Sezione rimette la questione alle Sezioni unite.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)