ISSN 2039-1676


18 marzo 2019 |

Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all’Italia da parte della Corte Edu

C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, ric. 22350/13

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1. Approdata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la vicenda giudiziaria del giornalista Alessandro Sallusti, responsabile di diffamazione aggravata e condannato dal giudice italiano alla pena di 14 mesi di reclusione (congiunta ad euro 5.000 di multa), ha fornito alla Corte di Strasburgo l’occasione per confermare il consolidato orientamento secondo il quale l’inflizione di una pena detentiva (benché commutata in pecuniaria)[1] ad un giornalista colpevole di diffamazione costituisce una violazione dell’art. 10 Cedu, che sancisce il diritto alla libertà di espressione.

 

2. Sembra opportuno ricostruire sommariamente la vicenda. In data 18.2.2007, in prima pagina sul quotidiano Libero, allora diretto da Sallusti, appariva un articolo, a firma Dreyfus, che, sotto l’occhiello “Il dramma di una tredicenne”, recava il titolo“Il giudice ordina l’aborto. La legge più forte della vita”. Nell’articolo l’ignoto autore denunciava che una tredicenne era stata costretta ad abortire dai genitori e dal giudice tutelare. In particolare, l’autore, da un lato, assumeva che la tredicenne non volesse assolutamente abortire (“proprio non voleva. Si divincolava... non sentiva ragioni perché più forte era la ragione del cuore infallibile di una madre”), dall’altro riferiva che i genitori della tredicenne avessero deciso così per propria comodità, per non avere un “rompipalle urlante e la figlia con i pannolini per casa”. Dreyfus proseguiva designando i genitori, il ginecologo ed il giudice che “aveva applicato il diritto – il diritto! – decretando l’aborto coattivo” come assassini (“quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l’altro [l’altra] costretto alla follia”), per i quali si augurava la pena di morte. Peraltro, nel medesimo numero del quotidiano, nelle pagine interne, era pubblicato anche un altro articolo, di analoghi contenuti, ma dai toni più pacati, a firma di altro giornalista (A.M.), dal titolo “Dramma a Torino. Costretta ad abortire da genitori e giudice. La 13enne sotto shock è stata ricoverata in psichiatria”.

Per tali articoli, il Giudice tutelare sporgeva querela: Sallusti veniva quindi imputato per diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948, nonché per omesso controllo, ex art. 57 c.p., con riferimento all’articolo a firma A.M.

All’esito del giudizio dibattimentale, il Tribunale di Milano[2] riconosceva la totale falsità delle informazioni contenute negli articoli ed escludeva l’applicabilità della scriminante putativa, in ragione dell’atteggiamento dei giornalisti “incurante delle smentite” del giorno prima[3]: escludendo altresì di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, condannava Sallusti per i reati ascritti (riconosciuta la continuazione) alla pena finale di 5.000 euro di multa (sostanzialmente ‘dimenticando’ che congiuntamente alla multa l’art. 13 della l. 47/1948 prevede la pena della reclusione), senza il beneficio della sospensione condizionale della pena. Condannava, altresì, il giornalista A.M., per la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa e dall’ attribuzione di fatto determinato, alla pena finale di euro 4.000,00 (omettendo, anche qui, di applicare la pena detentiva).

La sentenza di primo grado veniva impugnata da tutte le parti processuali.

La Corte d’Appello[4], stante l’assoluta falsità della notizia, rigettava l’impugnazione degli imputati: in parziale riforma in pejus della sentenza emessa dal Tribunale, applicava anche la pena detentiva, come imposto dall’art. 13 l. n. 47/1948 e, confermando l’inussistenza delle circostanze attenuanti generiche, condannava Sallusti alla pena finale di 14 mesi di reclusione (congiunta ad euro 5.000,00 di multa), pena non sospesa[5]. Contro tale sentenza, il giornalista ricorreva in Cassazione.

 

3. A conclusione della vicenda davanti al giudice nazionale, la Corte di Cassazione[6] rigettava il ricorso di Sallusti[7] e ne confermava la responsabilità, sia ai sensi dell’art. 57 c.p. per il carattere diffamatorio del titolo dell’articolo a firma A.M., sia ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948 per l’articolo a firma Dreyfus. In particolare, i Giudici di legittimità, pur soffermandosi ampiamente sulla giurisprudenza di Strasburgo e riconoscendo che le norme Cedu, nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, integrino “come fonte sub costituzionale parametro interposto di legittimità costituzionale per il tramite dell’art. 117 co. 1”, tuttavia ritenevano che nel caso sottoposto al loro vaglio l’applicazione della pena detentiva fosse legittima.

La Corte di Cassazione perveniva a tale conclusione affermando che la Corte Edu stessa aveva “riconosciuto senza tentennamenti la legittimità di un trattamento sanzionatorio detentivo condizionato ad ipotesi eccezionali intese come condotte lesive di altri diritti fondamentali”. A corroborare la propria affermazione, la Corte di Cassazione richiamava una serie di pronunce della Corte di Strasburgo che, però – paradossalmente – risultavano del tutto inconferenti rispetto al caso in esame e all’imputazione di diffamazione[8]. Infatti, tra le sentenze richiamate dalla Corte di Cassazione per “giustificare” la pena detentiva nel “caso Sallusti”, vi era un’unica ipotesi considerata “eccezionale” dalla Corte di Strasburgo e per la quale la Corte aveva ritenuto ammissibile la pena detentiva nei confronti di un giornalista: si trattava, però, di un’ipotesi di istigazione all’odio o alla violenza[9] e non di un’ipotesi di diffamazione. Al contrario, con riguardo alle altre sentenze dei giudici europei, richiamate dalla Corte di Cassazione – che riguardavano in effetti ipotesi di diffamazione – salta all’occhio che in un caso la Corte ravvisava la violazione dell’art. 10 Cedu proprio nell’applicazione al giornalista di una pena detentiva (giudicata sproporzionata)[10]; in un altro caso, la Corte ravvisava una violazione dell’art. 10 Cedu nell’applicazione di una pena detentiva sospesa, che riteneva parimenti sproporzionata in relazione a una diffamazione a mezzo stampa[11].

 

4. Ebbene. Con la decisione del 7 marzo, la Corte Edu, dopo aver rilevato che la condanna di Sallusti integra un’ingerenza legittima (in quanto fondata sugli artt. 57 e 595 c.p. e sull’art. 13 della l. 47/1948) da parte dello Stato italiano nella sfera della libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 Cedu, al fine di accertare la necessità di tale ingerenza in uno Stato democratico richiama i propri precedenti (tra cui la sent. Belpietro c. Italia, 24 settembre 2013), evidenziando, come di consueto, la necessità di verificare se l’ingerenza risponda ad un “pressante bisogno sociale” e se le sanzioni inflitte risultino “proporzionate” rispetto allo scopo legittimo perseguito.

La Corte Europea non esprime dubbi in merito alla colpevolezza di Sallusti, dichiarando espressamente che non vi sono ragioni per discostarsi dalla ricostruzione dei giudici di merito, né in relazione alla accertata falsità delle informazioni riportate nell’articolo (a dispetto, fra l’altro, delle smentite del giorno antecedente), né al contenuto diffamatorio dell’articolo, lesivo della reputazione di tutte le parti coinvolte (giudice, genitori e medico), né al mancato rispetto delle regole deontologiche che impongono al giornalista di verificare la verità del fatto prima di diffonderlo; la Corte precisa, inoltre, che il direttore responsabile non può essere esonerato dal dovere di controllare gli articoli destinati alla pubblicazione.

 

5. Tuttavia, la Corte ritiene doveroso accertare se l’interferenza possa essere considerata legittima in considerazione della sanzione inflitta. Ed eccoci al cuore della questione.

A tal proposito, la Corte ribadisce che la pena detentiva inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo perseguito e comporta una violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu: la violazione, precisa la Corte, sussiste anche se la pena detentiva è sospesa o, come in questo caso, commutata in pena pecuniaria con provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, che, in quanto atto discrezionale di clemenza, esonera soltanto dall’esecuzione della pena.

Infine, i giudici di Strasburgo, nel precisare che la pena detentiva può essere ritenuta compatibile con la libertà di espressione solo in circostanze eccezionali, laddove altri diritti fondamentali siano stati seriamente lesi, fa ancora una volta riferimento ai discorsi di odio o di incitamento alla violenza, escludendo esplicitamente le ipotesi di diffamazione (o di omesso controllo su fatti di diffamazione).  Con tale ultima precisazione, i Giudici di Strasburgo sembrano voler ulteriormente chiarire (in un dialogo ipotetico con la Corte di cassazione) che “circostanze eccezionali” non possono essere integrate da fatti di diffamazione, un reato per il quale la Corte continua ad auspicare l’abolizione della pena detentiva, valutando positivamente le recenti iniziative di  riforma orientate in questo senso (il riferimento sembra al disegno di legge Costa 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013).

 

6. A tal proposito, val solo la pena ricordare che l’iniziativa legislativa richiamata (Draft Bill n. 925) rientra tra le molteplici intraprese dal Parlamento proprio all’indomani della conferma della pena detentiva per Sallusti da parte della Corte di Cassazione[12]. A livello europeo, la condanna definitiva di Sallusti aveva indotto l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a commissionare ad un suo organo consultivo (la Commissione di Venezia)[13] un parere in ordine alla conformità della legge italiana sulla diffamazione all’art. 10 Cedu: la Commissione interpellata[14], benché rilevasse che anche pene pecuniarie elevate (contenute nei progetti di riforma) rischiano di produrre per il giornalista quel “chilling effect” che mina il diritto all’informazione, tuttavia, come si legge anche nell’odierna decisione, apprezzava quelle proposte di riforma, in quanto avrebbero segnato un’evoluzione in linea con le indicazioni del Consiglio d’Europa. Il ddl Costa, approvato dalla Camera nel 2013, è stato successivamente modificato dal Senato (29.10.2014), ancora modificato dalla Camera il 24.6.2015: nella XVII Legislatura, al 18.10.17 risultava in corso di esame presso la commissione Giustizia del Senato (come ddl S 1119–b). Anche nell’attuale legislatura si registrano diversi disegni di legge, uno dei quali (Caliendo S. 812) presentato al Senato il 20 settembre 2018 e attualmente all’esame della commissione Giustizia, un altro (Verini C. 416) presentato alla Camera dei Deputati il 27 marzo 2018 e assegnato alla commissione Giustizia della Camera il 28 settembre 2018: entrambi prevedono l’abolizione della pena detentiva per la diffamazione, anche per le ipotesi più gravi, quale la diffamazione a mezzo stampa con “attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità”.  

Si può confidare che l’abolizione della pena detentiva per la diffamazione verrà realizzata prima di un’ulteriore condanna dell’Italia?

 


[1] Dopo aver espiato 21 giorni in regime di detenzione domiciliare, Sallusti otteneva la grazia dal Presidente della Repubblica, che commutava la pena detentiva in pena pecuniaria.

[2] Tribunale Milano, 26 gennaio 2009, estratto della motivazione allegato a F. Viganò, Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti, in questa Rivista, 24 ottobre 2012.  

[3] Già la sera antecedente la pubblicazione, infatti, i principali organi di stampa, nonché i telegiornali di Rai 2 e Rai 3 avevano diffuso la notizia che la decisione di abortire fosse attribuibile alla sola teenager e che il Giudice si era limitato ad autorizzare (e non aveva ordinato) l’interruzione di gravidanza.

[4] Corte Appello Milano, 17 giugno 2011, n. 2516, in questa Rivista, 27 settembre 2012.

[5] Viceversa, concedeva la sospensione condizionale della pena al giornalista M.C.

[6] Cass. 26.9.2012, n. 212449 in questa Rivista, 24 ottobre 2012.

[7] Viceversa, annullava la condanna di M.C. con rinvio alla Corte d’Appello.

[8] Critico sui richiami alle pronunce della Corte Edu, v. F. Viganò, Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti, cit.

[9]Corte Edu, 17 dicembre 2004, Campana e Mazare c. Romania, ric. n. 33348/96 in http://hudoc.echr.coe.int. Conf. Corte Edu, 16 luglio 2009, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07, nonché Corte Edu, 2.10.2012, Rujak c. Croazia, ric. n. 57942/10, entrambe in http://hudoc.echr.coe.int.

[10] Corte Edu, 22 aprile 2010, Fatullayev c. Azerbaijian, ric. n. 40984/07, in http://hudoc.echr.coe.int.

[11] Corte Edu, 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia, ric. n. 19331/05, in http://hudoc.echr.coe.int.

[12] Sui progetti di riforma che nella scorsa legislatura hanno avuto ad oggetto la diffamazione, v. S. Turchetti, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Dike, 2014, p. 263.  

[13] Resolution 1920, 24 gennaio 2013, in http://www.assembly.coe.int.

[14] Opinion n. 715/2013, 9 novembre 2013, in http://www.assembly.coe.int.