ISSN 2039-1676


16 maggio 2019 |

Monitoraggio Corte EDU marzo 2019

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Maria Crippa (artt. 3, 7 e 10 Cedu, art. 1 Prot. Add. Cedu) e Roberta Casiraghi (artt. 5 e 6 Cedu).

 

a) Art. 3 Cedu

In tema di obblighi positivi discendenti dal divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 Cedu si segnala innanzitutto la sent. 12 marzo 2019, Petukhov v. Ucraina (No. 2). Nel caso di specie il ricorrente sconta dal 2004 una condanna all’ergastolo per svariati reati connessi alla criminalità organizzata; nonostante la diagnosi di una grave forma di tubercolosi, nel corso della detenzione non ha ricevuto cure mediche adeguate, con conseguente aggravamento della malattia, sviluppatasi maturando una forte forma di resistenza agli antibiotici. La Corte edu ha, dunque, riconosciuto la violazione dell’art. 3 Cedu, in primis in relazione alla insussistente tutela della salute del ricorrente; la mancata predisposizione di una terapia appropriata sarebbe stata determinata tanto dalla grave carenza di medicinali, quanto dalla somministrazione di sole cure palliative, che hanno avuto conseguenze irreversibili sull’aggravamento della patologia. In secondo luogo, la Corte europea ha ritenuto violato l’art. 3 Cedu altresì sotto il profilo del carattere perpetuo della condanna detentiva, in relazione alla quale non sussiste nell’ordinamento ucraino alcuna prospettiva di revisione o di rilascio anticipato. Il provvedimento presidenziale di grazia rappresenta, infatti, l’unica eventualità astrattamente percorribile dal detenuto, che si caratterizza tuttavia per indeterminatezza e imprevedibilità consistenti, nonché per l’assenza di adeguate garanzie procedurali. Il sistema penitenziario ucraino non consente, secondo la Corte edu, la riabilitazione degli ergastolani, isolati dal resto dei detenuti e tenuti in cella per 23 ore al giorno. Si tratta, secondo la ricostruzione della Corte europea, di carenze che caratterizzano in senso strutturale l’ergastolo nell’ordinamento ucraino, e che impongono pertanto allo Stato di adottare tutte le misure necessarie per attuare i principi stabiliti nella sentenza. La decisione è stata presa con le opinioni separate parzialmente dissenzienti dei giudici Pinto de Albuquerque, Kūris e Bošnjak.

La Corte europea ha ritenuto violato l’art. 3 Cedu altresì nella sent. 19 marzo 2019, Bigović v. Montenegro, in relazione alle condizioni di detenzione del ricorrente, facendo particolare riferimento al sovraffollamento della cella, alla frequente mancanza di acqua nei servizi igienici, peraltro non sempre separati dal resto dell’ambiente, ed alla previsione di una sola ora al giorno per lo svolgimento di attività all’aria aperta. Non è stata, al contrario, riconosciuta alcuna violazione della medesima disposizione per quanto concerne la asserita mancanza di cure mediche; la Corte edu ha, infatti, evidenziato come nel corso della detenzione il ricorrente sia stato trasferito presso strutture sanitarie esterne in grado di fornirgli le terapie più adeguate.

La Corte europea non ha, invece, ravvisato alcuna violazione dell’art. 3 Cedu nella sentenza 21 marzo 2019, O.S.A. e altri v. Grecia, in relazione alle condizioni in cui i ricorrenti erano stati detenuti nel centro di Vial sull’isola di Chio. Nel caso di specie, infatti, i quattro migranti di origine afghana erano stati arrestati nel marzo 2016, in occasione del loro arrivo sull’isola, e detenuti presso il centro di ricezione, identificazione e registrazione di Vial. Nei giorni successivi le autorità avevano notificato loro una decisione in lingua greca, con la quale si ordinava la loro detenzione in attesa di espulsione; tale provvedimento era stato sospeso nell’aprile 2016 in pendenza della decisione sulla domanda di asilo proposta dai ricorrenti. La Corte edu ha ritenuto non fondata la pretesa violazione dell’art. 3 Cedu, evidenziando come già nella precedente decisione di cui alla sent. 25 gennaio 2019, J.R. e altri v. Grecia, non fossero stati ravvisati profili di contrasto con il divieto di atti inumani e degradanti in relazione alle condizioni di detenzione nel centro di Vial nel medesimo periodo di tempo. Nel caso di specie, inoltre, la Corte europea ha ritenuto non integrata la soglia di gravità richiesta per configurare una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 Cedu, in considerazione del troppo breve arco temporale durante il quale i migranti erano stati internati e della parziale apertura della struttura nell’aprile 2016, con la previsione della possibilità di allontanarsene durante le ore diurne.

Al contrario, la sent. 26 marzo 2019, Valyuzhenich v. Russia, ha evidenziato come la predisposizione nelle aule di tribunale di celle in metallo, all’interno delle quali il ricorrente è stato posto nel corso delle sedici udienze del proprio processo, abbia costituito un trattamento degradante in violazione dell’art. 3 Cedu. Non solo, infatti, in tali strutture non era presente alcun tavolo che permettesse all’imputato di prendere appunti, ma costui poteva interloquire con il proprio difensore unicamente con la previa autorizzazione dei giudici e alla presenza della polizia giudiziaria.      

Sempre in tema di trattamenti inumani e degradanti, una violazione dell’art. 3 Cedu è stata ravvisata nella sent. 26 marzo 2019, Haghilo v. Cipro, in relazione alle condizioni di detenzione in alcune carceri cipriote. Il ricorrente, un migrante di origine iraniana, giunto a Cipro illegalmente nel marzo del 2011, era stato arrestato mentre tentava di prendere un aereo per Londra utilizzando un passaporto falso. In attesa di espulsione, il ricorrente era stato detenuto in tre diverse strutture per migranti irregolari. Decorso inutilmente il termine di diciotto mesi previsto dalla norma domestica di attuazione della dir. 2008/115/CE, era stato definitivamente rilasciato nell’ottobre del 2012. La Corte europea ha evidenziato come le strutture in cui il ricorrente era stato internato non fossero predisposte per detenzioni di lungo periodo, sottolineando, inter alia, le condizioni insalubri delle celle, il loro sovraffollamento in rapporto alle dimensioni ridotte, il degrado delle strutture e la mancanza di qualsivoglia possibilità di svolgere esercizio all’aperto. Alla luce di tale ricostruzione i giudici hanno, pertanto, ritenuto che il ricorrente sia stato sottoposto ad una irragionevole sofferenza nel corso della propria detenzione, in violazione del divieto di trattamenti degradanti ai sensi dell’art. 3 Cedu. (Maria Crippa)

 

b) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, si segnala anzitutto la sent. 19 marzo 2019, Bigović c. Montenegro, in cui la Corte di Strasburgo accerta la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu, per l'inosservanza dei termini legali previsti per il controllo sulla sussistenza dei motivi per il mantenimento della detenzione provvisoria; per di più, nel caso di specie, tale controllo assumeva fondamentale importanza, dato che i tribunali nazionali non erano obbligati a specificare, nel provvedimento cautelare, la durata esatta della detenzione. È stata altresì ravvisata la durata irragionevole della detenzione provvisoria ex art. 5 comma 3 Cedu, in quanto le proroghe della detenzione provvisoria (di durata complessiva pari a cinque anni quattro mesi e venticinque giorni) sono state giustificate sulla base di formule astratte e stereotipate.

Sempre con riguardo all’art. 5 comma 3 Cedu, va menzionata la sent. 26 marzo 2019, Velečka e altri c. Lituania, in cui è stata ritenuta irragionevole una durata della detenzione provvisoria pari a quattro anni, dieci mesi e ventotto giorni, in quanto, pur sussistendo sia il ragionevole sospetto che i ricorrenti avessero commesso il reato sia le esigenze cautelari (tanto il pericolo d’inquinamento probatorio quanto il rischio di reiterazione del reato), le autorità procedenti non hanno adottato la dovuta diligenza nello svolgimento del procedimento: seppur questo, avente ad oggetto reati di criminalità organizzata, fosse oggettivamente complesso, anche per la necessità di disporre acquisizioni probatorie all’estero, le udienze sono state ripetutamente rinviate o cancellate, senza che fosse predisposto un efficiente calendario d’udienza. (Roberta Casiraghi)

 

c) Art. 6 Cedu

Con riguardo al diritto dell’accusato di essere giudicato da un tribunale costituito per legge, merita di essere segnalata la sent. 12 marzo 2019, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda, in cui la Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, poiché uno dei giudici componenti l’organo giudicante è stato nominato in “flagrante” violazione del diritto nazionale, ovvero a seguito di una grave inosservanza di una norma interna fondamentale per il regolare funzionamento del sistema giudiziario. In particolare, il potere esecutivo ha esercitato un'indebita discrezionalità (non prevista dalla normativa vigente e in palese disprezzo delle norme applicabili) nella selezione dei giudici da assegnare alla Corte d’appello (fra cui, appunto, uno dei giudici componenti il collegio che ha giudicato il ricorrente), prescindendo totalmente da una valutazione relativa al merito dei candidati in concorso. A seguito di tali conclusioni, la Corte di Strasburgo non ha ritenuto necessario esaminare l’ulteriore doglianza relativa all’indipendenza e all’imparzialità del giudice.

Va altresì rammentata la sent. 14 marzo 2019, Kobiashvili c. Georgia: secondo il giudice di Strasburgo viola l’equità processuale l’uso determinante di una prova ottenuta a seguito di una perquisizione personale illegittima e, quindi, con modalità tali da far sorgere un dubbio sulla sua affidabilità e accuratezza. Per di più, al ricorrente non è stata concessa un'effettiva opportunità di contestare le circostanze della perquisizione e di opporsi all'uso della prova: in primo grado, la richiesta del ricorrente di escludere il verbale di perquisizione è rimasta senza risposta, mentre nel giudizio di secondo grado la Corte d’appello ha escluso l’inammissibilità della prova, semplicemente affermando che la decisione di procedere alla perquisizione pur in assenza di un mandato era stata comunque firmata da un ufficiale di polizia di grado superiore.

In materia di ammissione delle prove a discarico, con la sent. 7 marzo 2019, Abdullayev c. Azerbaijan, la Corte di Strasburgo, riprendendo i principi enunciati dalla Grande camera nella sent. 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, ha accertato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu: a parere del giudice europeo, anzitutto, la richiesta di acquisizione della videoregistrazione relativa ai fatti oggetto di ricostruzione processuale non appariva né superflua né irragionevole; in secondo luogo, le corti interne non hanno addotto sufficienti motivi per non ammettere la prova, poiché il giudice di primo grado nulla ha affermato in merito alla richiesta probatoria della difesa, mentre la corte d'appello si è limitata a ritenerla infondata senza fornire spiegazioni al riguardo; infine, la scelta di non ammettere la prova ha pregiudicato l'equità complessiva del procedimento, in quanto, seppur all’imputato fosse stata concessa l’opportunità di controesaminare i testimoni oculari a carico, la video-registrazione avrebbe potuto far luce in modo cruciale sulle circostanze fattuali del reato.

Quanto alla presunzione d’innocenza, si richiama la sent. 14 marzo 2019, Kangers c. Lettonia, ove il giudice europeo ha accertato come l’attribuzione della qualifica di recidivo al condannato sulla scorta di reati per i quali il processo non si è ancora concluso (avendo il ricorrente proposto, nel caso di specie, appello avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado) è incompatibile con il principio di cui all’art. 6 comma 2 Cedu, in quanto deve ritenersi precluso un giudizio di colpevolezza formulato al di fuori del procedimento penale che si svolge dinanzi al tribunale competente. (Roberta Casiraghi)

 

d) Art. 7 Cedu

In materia di nulla poena, nullum crimen sine lege si segnala la sent. 12 marzo 2019, Drėlingas v. Lituania. Il caso di specie riguarda un ex agente dei servizi di sicurezza sovietici MGB e KGB, condannato nel marzo del 2015 a cinque anni di reclusione per il reato di genocidio in relazione ad una operazione a cui aveva preso parte nel 1956, conclusasi con la cattura di due partigiani oppositori politici, noti come Vanagas e Vanda, destinati l’uno all’esecuzione capitale, e l’altra ad otto anni di internamento in un campo di prigionia in Siberia. La sentenza, confermata in appello, era stata riformata dalla Corte di Cassazione in sessione plenaria unicamente in relazione al quantum di pena. Nel caso di specie la questione controversa verteva sulla sussistenza di un fondamento legale dell’incriminazione; la fattispecie di genocidio in accezione politica, in relazione alla quale Drėlingas era stato condannato, risultava infatti essere stata introdotta dall’art. 99 del nuovo codice penale lituano, in vigore solo a partire dal 1 maggio 2003.

All’epoca dei fatti in giudizio, pertanto, il genocidio trovava espressa codificazione soltanto nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Convenzione sul genocidio), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. Merita ricordare, a tal proposito, che l’art. 2 della Convenzione sul genocidio definisce tale crimine internazionale in relazione al dolo specifico, costituito dall’intenzione “di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Dal dato testuale è allora evidente come ai sensi della Convenzione sul genocidio l’intento genocidiale non riguardi l’appartenenza politica delle vittime, nonostante l’acceso dibattito sviluppatosi sul punto in sede di negoziato.

Si tratta di una questione già oggetto di una precedente pronuncia della Corte edu, che nella sent. 20 ottobre 2015, Vasiliauskas v. Lituania aveva negato la prevedibilità della fattispecie di genocidio in riferimento alle condanne inflitte dalla Lituania per le condotte dirette contro gli oppositori politici del regime sovietico.

La Corte di Cassazione lituana, prendendo le mosse proprio dalla motivazione fornita dalla Corte europea nel precedente citato, aveva innanzitutto ribadito il divieto di applicazione retroattiva della fattispecie di genocidio codificata nell’art. 99 del codice penale in riferimento all’appartenenza politica delle parti offese. I giudici, tuttavia, avevano altresì evidenziato come Vanagas e Vanda dovessero essere, in realtà, considerati membri di un distinto gruppo nazionale ed etnico, ricadendo pertanto nella tradizionale previsione di cui all’art. 2 della Convenzione sul genocidio. Confermando la ricostruzione prospettata in appello, infatti, la corte di legittimità aveva rilevato che gli oppositori lituani appartengono di fatto ad un gruppo etnico e nazionale distinto da quello sovietico quanto ad origini, lingua, territorio, tradizioni e identità, evidenziandone altresì il ruolo essenziale ai fini della sopravvivenza della nazione lituana stessa.

Si trattava, dunque, di una fattispecie conoscibile dal ricorrente al tempo del commesso delitto, specie in ragione della sua appartenenza ad un corpo dei servizi di sicurezza.

Nella sentenza in esame la Corte edu, a maggioranza e con l’opinione dissenziente dei giudici Motoc e Ranzoni, ha ritenuto di condividere tale impostazione, non rilevando alcuna violazione dell’art. 7 Cedu in relazione alla condanna inflitta a Drėlingas.

I giudici hanno, infatti, considerato approfondite e convincenti le motivazioni fornite dalle corti domestiche, riconoscendo in particolare come la Corte di Cassazione lituana abbia tratto le conclusioni corrette dalla sent. Vasiliauskas v. Lituania. L’analisi dettagliata della definizione di gruppo nazionale ed etnico, alla luce del diritto penale internazionale convenzionale e consuetudinario, nonché della giurisprudenza domestica di legittimità e costituzionale hanno infatti, secondo la Corte edu, concorso a risolvere l’oscurità del dato normativo nazionale per quanto concerne il rapporto tra art. 99 del codice penale lituano e art. 2 della Convenzione sul genocidio.

Infine, quanto al rilievo del ricorrente circa la assoluta mancanza di potere decisionale in relazione all’arresto dei due oppositori politici, la Corte europea ha ribadito quanto già evidenziato nel precedente citato, affermando come anche un soldato semplice, e maggior ragione un appartenente ai servizi di sicurezza, non sia tenuto alla cieca e totale obbedienza rispetto ad ordini in manifesta violazione dei diritti umani. (Maria Crippa)

 

e) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di manifestazione del pensiero deve essere innanzitutto segnalata la sent. 5 marzo 2019, Skudayeva v. Russia, nella quale la Corte edu ha ritenuto incompatibile con il diritto sancito ex art. 10 Cedu la condanna per diffamazione nei confronti di una giornalista e del suo editore. Nel 2006, infatti, la ricorrente era stata giudicata colpevole a causa di un articolo apparso su un quotidiano locale, nel quale venivano denunciati casi di corruzione a carico del governatore della regione. La giornalista era stata condannata in sede civile al pagamento di 500 rubli per il risarcimento del danno non patrimoniale e la sentenza era stata confermata nei successivi gradi di giudizio. La Corte europea ha ritenuto che i suddetti procedimenti abbiano costituito una violazione sproporzionata della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riferimento al ruolo di tutela della stampa in un ordinamento democratico; le motivazioni fornite dalle corti domestiche sono state, infatti, giudicate non rilevanti né sufficienti.

Sempre in tema di libertà di manifestazione del pensiero, con la sent. 7 marzo 2019, Sallusti v. Italia (in questa Rivista, con scheda di S. Turchetti, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all’Italia da parte della Corte edu, 18 marzo 2019), la Corte edu ha ravvisato all’unanimità una violazione dell’art. 10 Cedu in relazione alla condanna nei confronti dell’ex direttore responsabile del quotidiano Libero. La vicenda riguarda due articoli apparsi sul giornale nel febbraio del 2007, che accusavano i genitori ed il giudice tutelare di una tredicenne di avere coattivamente sottoposto la ragazza ad una interruzione della gravidanza. Sallusti era stato condannato per omesso controllo sul contenuto dell’articolo diffamatorio ex art. 57 c.p. e per diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948; la pena era stata aumentata in appello ad un anno e due mesi di reclusione, ed il risarcimento dei danni triplicato in 30.000 euro. La sentenza era stata successivamente confermata in sede di legittimità. Nonostante la Corte edu abbia ritenuto fondata la ricostruzione operata dei tribunali domestici, la pena detentiva inflitta al ricorrente è stata giudicata manifestamente sproporzionata, costituendo una sanzione non giustificata né necessaria, in violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu.

Sempre in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero in relazione alla stampa giornalistica, si segnala la sentenza 12 marzo 2019, Ali Gürbüz v. Turchia. Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto lo Stato resistente responsabile della violazione dell’art. 10 Cedu in ragione dei diversi procedimenti aperti in sede penale nei confronti del ricorrente, a causa della pubblicazione sul proprio quotidiano di dichiarazioni di leader di organizzazioni ritenute a carattere terroristico ai sensi della legge turca. I processi, della durata compresa tra i cinque ed i sette anni, venivano aperti indipendentemente dal contenuto pubblicato, che in alcuni casi consisteva in messaggi privi di portata politica o violenta, trattandosi ad esempio di semplici auguri natalizi. La Corte edu ha ritenuto che, nonostante la vicenda si sia conclusa con l’assoluzione del ricorrente, l’iscrizione sistematica di tali procedimenti abbia rappresentato una reazione delle autorità finalizzata alla soppressione delle pubblicazioni da parte di organizzazioni ben individuate, a prescindere dal contributo che queste avrebbero potuto dare al dibattito pubblico su questioni di interesse generale. Il ricorso a procedimenti penali è stato, pertanto, considerato non rispondente ad un interesse sociale, non proporzionato rispetto al fine asseritamente perseguito (id est, la protezione della sicurezza nazionale e dell’integrità territoriale), e non necessario in una società democratica.

Si segnala, da ultimo, la sent. 19 marzo 2019, Mart e altri v. Turchia, nella quale la Corte edu ha censurato all’unanimità lo Stato resistente per la violazione dell’art. 10 Cedu in relazione alla condanna in sede penale dei tre ricorrenti per propaganda in favore di una organizzazione illegale (nel caso di specie si trattava del Partito Comunista Marxista-Leninista, MLKP). La Corte europea ha evidenziato come la condanna dei ricorrenti fosse fondata su attività rispondenti all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quali la lettura di periodici, l’utilizzo di slogan, cartelli e striscioni nel corso delle manifestazioni, nonché la presenza nelle proprie abitazioni di libri, quotidiani e documenti vicini all’organizzazione. Nella sentenza in esame è stato sottolineato come le corti domestiche non solo non abbiano fornito giustificazioni sufficienti e rilevanti circa la restrizione della libertà di espressione dei ricorrenti, ma abbiano altresì omesso di bilanciare correttamente tale diritto con il fine perseguito. L’impossibilità di ravvisare una evidente esigenza sociale, la mancanza di proporzionalità e l’assenza di necessità del ricorso a procedimenti in sede penale hanno costituito, in conclusione, una violazione dell’art. 10 Cedu. (Maria Crippa)

 

f) Art. 1 Prot. add. Cedu

In materia di tutela del diritto di proprietà si segnala la sent. 5 marzo 2019, Uzan e altri v. Turchia, con la quale la Corte edu ha condannato lo Stato resistente per la violazione dell’art. 1 Prot. add. Cedu. Il caso di specie concerne alcune procedure di sequestro di proprietà appartenenti ai ricorrenti, in ragione dei procedimenti iscritti in sede penale nei confronti dei loro familiari o superiori per frode e malversazione in danno dello Stato. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato il mantenimento delle misure conservative per diversi anni ed il rifiuto delle autorità di ordinare il dissequestro delle proprietà, nonostante l’assenza di condanne nei loro confronti, in sede tanto civile quanto penale, con manifesta violazione della presunzione di non colpevolezza. La Corte europea ha evidenziato lo sproporzionato periodo di mantenimento delle misure, la loro estensione eccessiva, le modalità di inflizione automatica e sistematica, nonché la mancanza di prove circa il possibile coinvolgimento dei ricorrenti nelle condotte fraudolente, sottolineando l’assenza di un corretto bilanciamento tra gli imperativi dell’interesse pubblico e la tutela del diritto di proprietà. I ricorrenti, inoltre, non avevano avuto modo di difendersi in giudizio, non essendo previsto il loro contraddittorio in un procedimento che riguardava imputati differenti. Alla luce di tali considerazioni la Corte edu, con l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Lemmens, ha pertanto giudicato tali provvedimenti in violazione dell’art. 1 Prot. add. Cedu, riservando la decisione in merito all’equa soddisfazione delle parti lese ai sensi dell’art. 41 Cedu. (Maria Crippa)