ISSN 2039-1676


01 luglio 2019 |

Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. La l. n. 3 del 2019 annuncia (l’entrata in vigore è rinviata al prossimo anno) una riforma tanto radicale quanto discutibile della prescrizione non supportata dall’analisi di impatto della regolamentazione, basata su valutazioni empiricamente infondate, intrisa di profili di illegittimità convenzionale e costituzionale. Una risposta sbagliata ad un problema molto grave, e persino cruciale, che per troppo tempo il legislatore ha trascurato, lasciando così “incancrenire” la situazione fino a rendere pressoché impossibile un intervento in equilibrio tra efficienza e garanzie, avulso da una riforma complessiva del sistema penale.

SOMMARIO: 1. Tempo e prescrizione. – I Parte. Cosa ha fatto il legislatore. – 2. La prescrizione prossima-ventura. Tempus fuit. – 3. La prescrizione dei reati “in continuazione”. – 4. Anno sabbatico (Cercare mezzodì alle quattordici). – II Parte. Cosa c’era da fare. – 5. Fact checking. – 6. I dati incompleti e non aggiornati censiti nel corso dei lavori preparatori. – 6.a. “Vecchie” informazioni. – 6.b. Il dossier è privo di informazioni indispensabili. – 6.b.1. Lacune sorprendenti. – 6.b.2. La pratica legislativa “viziosa”. – 6.c. Le informazioni relative al numero complessivo delle iscrizioni annuali nel registro delle notizie di reato. – 6.d. Le informazioni relative alla durata dei processi. – 6.e. Le informazioni relative alle cause prevalenti della (irragionevole) durata dei processi. – 7. Massime di esperienza (Uso corretto del tempo. Nulla è più importante). – 7.a. I “fatti” (quelli relativi all’organizzazione, in particolare) incidono sui tempi della prescrizione più delle regole e le regole sull’organizzazione incidono sui numeri dei reati prescritti più della disciplina stessa del tempori cedere. – 7.b. Le regole che contraggono i tempi della prescrizione non incrementano il numero complessivo dei reati estinti ex art. 157 c.p. – 7.c. Non è che i reati si prescrivono perché i processi non durano abbastanza; i giudizi sono molto(/troppo) lunghi perché i reati non si prescrivono (il gas sta allo spazio come il processo penale al tempo). – 7.d. L’esercizio del potere incide sui tempi del processo più dell’esercizio diritti. – 8. Confutazioni, congetture e fattoidi. – 8.a. Confutazioni. La Suprema Corte “annulla” la prescrizione. – 8.b. Congetture. – 8.b.1. Le indagini preliminari (in nota: le intersezioni tra criteri di priorità e criteri di selezione). – 8.b.2. Il giudizio di primo grado. – 8.b.3. Impugnazioni e profezie self-fulfilling. – 8.c. Fattoidi. La “colpa” della prescrizione è degli avvocati. – 9. Unicità della legislazione italiana e incomparabilità della situazione nazionale. La disciplina prescrizione non è la soluzione del problema della prescrizione. La prescrizione farmaco off label del principio/diritto alla ragionevole durata del processo. – III Parte. Cosa non si doveva fare. – 10. Taricco oltre Taricco? La “flebile” dimensione euro-unitaria della prescrizione. – 11. La giurisprudenza della CEDU. Lesione del diritto alla ragionevole durata del processo vs. prescrizione. – 12. Profili di costituzionalità. Tempo e limiti del “potere” penale. – 12.a. La giurisprudenza costituzionale sui termini di durata delle indagini preliminari. – 12.b. La giurisprudenza costituzionale sulla prescrizione dei reati contestati ad imputati affetti da incapacità processuale irreversibile (e la disciplina della sospensione degli imputati irreperibili ex art. 159, co. 4). – 12.c. Costituzionalizzazione della natura sostanziale della prescrizione. – 12.d. Ragionevolezza e non manifesta irragionevolezza. – 13. Il contrasto tra la natura sostanziale della prescrizione e la riforma (Le roi prend tout mon temps; je donne le reste à Saint-Cyr). –14. La manifesta irragionevolezza dell’equiparazione tra decreto penale di condanna e sentenza di primo grado, sentenza di assoluzione e sentenza di condanna. – IV Parte. Garanzie e riforma della prescrizione al tempo della “triste passione” per la punizione.