ISSN 2039-1676


23 settembre 2019

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2019

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 2/2019).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Paliero C.E., L’indifferenza costruttiva. Il contributo della sociologia di Theodor Geiger a teoria e prassi del diritto penale, p. 705 ss.

Il saggio si propone di tematizzare sia sotto il profilo dommatico che politico-criminale il contributo sociologico e l’attualità penalistica del pensiero di Theodor Geiger. Infrangendo, da un lato, il cognitivismo ontologista e superando, dall’altro, il paradigma normativista della validità deontica di matrice kelseniana — del quale, tuttavia, perpetua il retaggio epistemologico orientato sulla predominante sanzionatoria — l’opera del sociologo tedesco offre al penalista moderno un prezioso contributo all’emancipazione dialettica del concetto di osservanza intesa come effettività dell’enunciato deontico, funzionale a una nuova tassonomia penalistica del concetto di validità. In sostituzione di una criteriologia classificatoria — teoreticamente insensibile all’effettività di stampo giusrealista — l’Autore propone una criteriologia ordinatoria del concetto di validità in grado di includere l’intero prisma dell’effettualità penale, che si estende dall’osservanza spontanea all’inosservanza sanzionata, distinguendo volta per volta il “destinatario del precetto” dal “destinatario della sanzione”. In tal modo, la validità è definitivamente assunta come grandezza empiricamente graduabile e suscettibile di misurazione sociale che si spinge fino all’elaborazione del grado estremo (e tuttavia non falsificante: l’iper-validità disnomica) capace di metabolizzare, senza delegittimare il paradigma nomo-euristico proposto, l’eventuale - ancorché non auspicabile - punibilità del reato putativo, del tentativo assolutamente inidoneo, nonché le ineliminabili ipotesi di errore giudiziario. L’apporto sociologico, che certamente evidenzia i limiti (ma forse, a un tempo, il pregio) dell’approccio di derivazione funzionalista — dunque puramente esplicativo e non performativo — disvela pertanto in definitiva, potenzialità feconde sul terreno penale-sistematico e politico-criminale.

 

Pugiotto A., Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, p. 785 ss.

A partire dalla sent. n. 236/2016, poi confermata da numerosi altri arresti giurisprudenziali, la Corte costituzionale si è dotata di un’inedita tecnica di giudizio sulla cornice edittale della pena, capace di sanzionarne — se sproporzionata nel quantum — lo sviamento funzionale rispetto al suo finalismo rieducativo. Vede la luce, in tal modo, un sindacato di costituzionalità sulla misura della pena irrelato, a rime costituzionali « possibili » (e non più « obbligate »), produttivo di un sostituto sanzionatorio d’immediata applicazione ad evitare vuoti di tutela penale, dalla natura provvisoria e transitoria rimanendo sempre nella disponibilità del legislatore optare per altra — e in ipotesi più congrua — soluzione sanzionatoria. Gli evidenti progressi in termini di tutela costituzionale che questo cambio di stagione porta con sé emergono da una sinossi con i limiti intrinseci della precedente stagione giurisprudenziale, ingabbiata entro lo schema triadico del giudizio di ragionevolezza, il più delle volte spiaggiata sulle rive di un’inappagante inammissibilità per rispetto integrale della discrezionalità legislativa, incapace di andare oltre alla formulazione di moniti, per lo più inascoltati. Riaffiorano, però, interrogativi ancora in attesa di una persuasiva risposta da parte dei giudici costituzionali: come giustificare l’efficacia erga omnes del nuovo delta punitivo, se frutto di una scelta tra varie alternative sanzionatorie? Quale reazione maturerà a Palazzo della Consulta in caso di dissensi giurisprudenziali verso la cornice edittale manipolata dalla Corte? Saprà il Giudice delle leggi reggere le conseguenze del prevedibilissimo scontro con un legislatore per il quale — da tempo — è più facile proibire e severamente punire, che sanzionare in misura costituzionalmente proporzionata?

 

Colella A., La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, p. 811 ss.

Dopo un rapido inquadramento delle rispettive categorie concettuali, il presente contributo prende in esame il contenuto degli obblighi di criminalizzazione e di persecuzione penale sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze Cestaro e Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, in tema di art. 3 CEDU, sviluppando sul punto anche qualche valutazione critica. Si diffonde, quindi, sull’analisi dell’art. 613 bis c.p., proponendo soluzioni interpretative ai numerosi problemi esegetici posti dalla norma sulla scorta dei canoni dell’interpretazione conforme alle norme sovranazionali e dell’interpretazione sistematica, per poi sviluppare, anche alla luce delle primissime applicazioni giurisprudenziali (ancorché in fase cautelare), alcune considerazioni conclusive.

 

Tavassi L., Lista testi, diritto alla prova contraria e imparzialità del giudice: spunti per una coerente ricostruzione del sistema, p. 859 ss.

Nell’ambito della sequenza probatoria, i rapporti fra la discovery anticipata, imposta negli atti preliminari al dibattimento, e il successivo esercizio del diritto alla prova appaiono connotati da evidenti aporie normative, accentuate dalle prassi applicative, da cui discendono non secondarie diseconomie di sistema. A ciò si aggiunga che non sempre è tenuta nella giusta consideazione l’esigenza concettuale, ma anche pratica, di distinguere la prova diretta da quella contraria in funzione dei contrapposti interessi delle parti.

 

Nocerino W., Le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni. Strumenti d’indagine a rischio di “infiltrazioni processuali”, p. 881 ss.

Le intercettazioni preventive rappresentano uno degli istituti più ermetici nel panorama giuridico attuale. Consistono in operazioni di natura tecnica eseguite dalle Forze di polizie e dai Servizi di intelligence al fine di raccogliere informazioni utili per la prevenzione di gravi reati e non per l’acquisizione di elementi funzionali all’accertamento della responsabilità per singoli fatti delittuosi. Rebus sic stantibus, la scelta del giurista di non addentrarsi negli oscuri meandri delle captazioni preventive sembrerebbe giustificata dall’estraneità delle stesse all’ambito procedimentale. Ma, come spesso accade, la prassi non è conforme a quanto teorizzato dal legislatore, determinando uno “scollamento” tra la realtà investigativa e le norme chiamate a regolarla. Allo stato dell’arte i risultati delle intercettazioni preventive trovano impiego processuale “indiretto”, agevolando una circolazione atipica di informazioni che si ripercuote sugli esiti procedimentali, sia investigativi che dibattimentali.

 

NOTE A SENTENZA

 

Dolcini E., Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, p. 925 ss.

Contestato da ampi settori della dottrina, l’ergastolo ostativo ha meritato all’Italia una nuova condanna da parte della Corte Edu. A tale esito la Corte è approdata attraverso una lettura dell’art. 3 CEDU che colloca la dignità dell’uomo al centro del sistema della Convenzione e stabilisce uno stretto nesso fra umanità della pena e risocializzazione del condannato. Reclamando misure generali volte ad impedire il perpetuarsi delle violazioni, la sentenza pone il legislatore italiano di fronte ad un’alternativa secca: varare in tempi brevi una riforma confliggente con le linee politico-criminali propugnate dall’attuale maggioranza parlamentare o rimettersi alla decisione della Corte costituzionale, che nel prossimo ottobre si pronuncerà sull’ergastolo ostativo, in un contesto nel quale il profilo di illegittimità fondato sull’art. 117 co. 1 Cost. ha acquisito nuova forza.

 

Demuro G.P., Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà, p. 936 ss.

La sentenza descrive un caso nel quale si intrecciano profili di causalità e di colpa e si ripropone la discussa configurabilità del concorso colposo in delitto doloso. All’inammissibilità dell’istituto si arriva mediante un percorso articolato, nel quale assumono un ruolo decisivo i principi di colpevolezza e di frammentarietà. Il punto centrale è lo spessore psicologico da attribuire al concetto di cooperazione, per il quale si reputa necessario una consapevole interazione tra condotte, dimostrata sul piano oggettivo. Il principio di frammentarietà impone poi che il rinvenimento di una disciplina implicita debba risultare incontrovertibile allorquando la tesi non opera una contrazione dell’area del penalmente rilevante, bensì una sua espansione. Esclusa la figura concorsuale, la meritevolezza di pena si esplica sul piano monosoggettivo, attraverso una attenta considerazione della regola cautelare, del grado di concretezza dell’evento di riferimento e del suo accertamento.

 

Bartoli R., La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, p. 967 ss.

Con la sentenza n. 40 del 2019 la Corte costituzionale ha definitivamente configurato un nuovo orientamento basato su un sindacato intrinseco in ordine al quantum di pena. Tale orientamento, se, da un lato, ha il merito di ampliare lo spazio di intervento della Corte, riducendo così possibili zone franche, tuttavia, dall’altro lato, ha in sé non solo, e forse non tanto, il rischio di acuire un certa conflittualità con il legislatore, ma soprattutto quello di esporre la Corte ad eventuali critiche di politicità del suo operare.

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

 

Amodio E., A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, Roma, 2019, pp. 161 (Riccardo Mazzola)

Mazzacuva F., Le pene nascoste, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 416 (Patrizia Brambilla)

Pignatone G., Prestipino M., Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, Laterza, 2019, pp. 219 (Gian Luigi Gatta)