ISSN 2039-1676


23 novembre 2018 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 3/2018

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2018).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Babcock B., La pena di morte negli Stati Uniti e nel mondo. L’impegno dell’università e delle professioni legali per la tutela dei diritti umani, pag. 1035 ss.

L’intervento dell’Autrice in una conferenza tenutasi il 15 maggio 2017 presso l’Università degli Studi di Milano analizza con uno sguardo critico il passato, il presente e soprattutto il futuro della pena di morte negli Stati Uniti e nel mondo. L’Autrice dimostra la perdita di popolarità di tale strumento che condurrà, a suo avviso, a un lento ma inevitabile declino di tale strumento.  A ciò si aggiunge un momento di riflessione circa quattro grandi temi: le ragioni del radicamento della pena capitale negli Stati Uniti –  unico paese occidentale industrializzato che ancora infligge questa pena –,  il ruolo del movimento internazionale per l’abolizione della pena di morte e il suo contributo all’abolizione della pena capitale negli Stati Uniti, la rilevanza del tema in un contesto di altre – altrettanto gravi –  violazioni dei diritti umani e, da ultimo, il ruolo di professori, ricercatori, avvocati e studenti nella lotta per l’abolizione della pena di morte.

 

Bernardi A., Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista in Europa: riflessi sulle funzioni della pena, pag. 1049 ss.

Come si sa, a partire dal 2001 le fonti internazionali, sovranazionali e nazionali in materia di terrorismo si sono moltiplicate e hanno esasperato i loro profili repressivi, vieppiù erosivi di diritti e libertà fondamentali. Partendo da questa constatazione, il lavoro si interroga innanzitutto sulle ragioni di tale estremo rigore, per poi contestare la congruità delle normative antiterrorismo adottate in ambito europeo rispetto alle teorie retributive e alle diverse funzioni di prevenzione generale e speciale. Da ultimo, il lavoro evidenzia sinteticamente come le suddette normative finiscano anche con lo stravolgere i lineamenti e gli scopi stessi del procedimento penale e col conferire contenuti vieppiù punitivi alle misure di prevenzione ante delictum, peraltro tuttora oltremodo carenti sul piano delle garanzie.

 

Demuro G.P., L’interpretazione sistematica nel diritto penale, pag. 1088 ss.

L’interpretazione sistematica consente di cogliere le connessioni concettuali tra la disposizione da applicare e le restanti disposizioni, sia del sistema penale strettamente inteso, che dell’intero ordinamento giuridico: essa segna normalmente l’ingresso della fattispecie nel contesto fattuale, normativo e dei valori. Premessa questa definizione, il saggio affronta le difficoltà applicative, costituite in primo luogo dall’elaborazione di una nozione di sistema: tale ricostruzione si presenta complicata in diritto penale per la difficoltà di ritrovare un’idea base idonea a fare sistema. Il risultato dell’indagine è la particolare congenialità a svolgere questo ruolo dei principi costituzionali: ne consegue che l’interpretazione conforme a costituzione è dunque sempre sistematica. L’analisi segue il percorso sistematico mettendo in rilievo la discrezionalità insita nella scelta e nell’applicazione del metodo interpretativo e il limite logico contenuto in esso. La distinzione tra disposizione e norma e il naturale dinamismo applicativo del diritto penale guidano verso la conclusione, che in fondo è la stessa normalità del pensiero sistematico, basato sulla coerenza e in grado di assicurare al percorso logico omogeneità, continuità e gradualità.

 

Manes V., Corruzione senza tipicità, pag. 1126 ss.

La “lotta alla corruzione” ha preso corpo in una progressiva rimodulazione delle fattispecie penali che sembra perseguire, come primo obiettivo, il fine di calmierare il grado di percezione sociale della corruzione, assumendo ad oggetto di tutela “l’immagine di incorruttibilità della p.a.” In questa prospettiva, la scelta legislativa elegge a strumenti di azione fattispecie “a tipicità sintomatica”, costruite su concetti-cardine indefiniti e sfuggenti quali l’“abuso ella qualità” e il “conflitto di interessi”. Il risultato è un marcato deficit di tassatività e determinatezza del sistema, focalizzato su tipi criminologici di autore ben più che su fatti offensivi, con significative ricadute anche sul piano processuale e probatorio. Ne sono esempio emblematico i reati di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.); ma analoghi difetti di tipicità si registrano al cospetto delle diverse ipotesi di turbativa (art. 353 e 353-bis c.p.). Su queste basi, l’Autore propone un percorso interpretativo volto a restituire al sistema dei reati contro la p.a. un coefficiente di tassatività compatibile con le garanzie costituzionali.

 

Galliani D., Ponti, non muri. In attesa di Strasburgo, qualche ulteriore riflessione sull’ergastolo ostativo, pag. 1156 ss.

Il presente scritto si propone di svolgere qualche ulteriore riflessione sull’ergastolo ostativo, in attesa della sentenza della Corte di Strasburgo. Nella prima parte, si delimita il tema e si propone un modo di affrontarlo. In particolare, si discute della separazione dei poteri e della dignità umana e si sviluppano due approcci fondamentali per meglio inquadrare il problema dell’ergastolo ostativo. Il primo, di tipo storico, rispetto al rapporto tra dissociazione e ostatività e tra le due versioni del regime ostativo, del 1991 e del 1992. Il secondo, di tipo sociologico, richiamandosi alla comune esperienza. Nella seconda parte, si discute della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di ergastolo, rapportandola all’ergastolo ostativo. Si conclude evidenziando i ruoli che possono ricoprire, per affrontare al meglio la questione dell’ergastolo ostativo, gli studiosi, gli avvocati e i giudici.

 

Perini A., Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: reato di pericolo e limiti costituzionali, pag. 1190 ss.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rappresenta uno dei più risalenti delitti fiscali che, tuttavia, ha subito una profonda riforma nel 2000 ed è stato oggetto, negli ultimi anni, di un’approfondita elaborazione giurisprudenziale. Infatti, ad un’iniziale interpretazione particolarmente estensiva della fattispecie si è venuta a contrapporre, in tempi più recenti, un’applicazione giurisprudenziale più attenta alla richiesta di concreta offensività del fatto che proviene dalla lettera della norma, avvicinando così la giurisprudenza alle posizioni della dottrina. Si tratta di un percorso che non appare ancora giunto a compimento ma che, almeno in qualche misura, pare ripercorrere le orme dell’elaborazione giurisprudenziale già subita in passato dalle fattispecie di frode fiscale.

 

Mattheudakis M.L., Prospettive e limiti del principio di affidamento nella “stagione delle riforme” della responsabilità penale colposa del sanitario, pag. 1220 ss.

Il contributo analizza il principio di affidamento, proponendo una ricognizione degli orientamenti dottrinali e della giurisprudenza penale in ambito sanitario, per poi interrogarsi sulle possibilità applicative di tale principio alla luce delle recenti riforme “Balduzzi” e “Gelli-Bianco”. In particolare, il principio di affidamento è messo in relazione con la codificazione del sapere scientifico, che non va necessariamente nella direzione di ampliarne gli spazi operativi, e con la graduazione della colpa, che potrebbe consentire al principio di affidamento nuove prospettive applicative.

 

Fiorelli G., La vocatio in iudicium dell’ente, tra istanze di semplificazione probatoria e forme di responsabilità “senza fatto”, pag. 1258 ss.

Nel quadro di perdurante incertezza che connota il sistema delle garanzie fondamentali nel processo de societate, una posizione delicata viene rivestita dal diritto alla contestazione, in forma chiara e precisa, dell'illecito amministrativo dipendente da reato. La delicatezza della tematica si coglie, in modo evidente, nelle difficoltà esegetiche, alimentate dalla laconica formulazione normativa ed incontrate nella delimitazione del rapporto intercorrente tra la fattispecie suscettibile di applicazione delle sanzioni amministrative e il fatto di reato da cui l’illecito dipende, nonché nell'individuazione degli elementi strutturali del “fatto” addebitabile all’ente. Elementi che il pubblico ministero deve descrivere, in modo chiaro e preciso, affinché il giudizio di rimproverabilità della persona giuridica non si appiattisca su quello relativo alla persona fisica e finisca per legittimare, così, una vera e propria forma di « responsabilità senza fatto ».

 

Galli M., Giudicare l’avvenire. Uno studio a partire dalla convention judiciaire d’ «intérêt public», pag. 1285 ss.

Lo studio prende le mosse dalla convention judiciaire d’intérêt public, introdotta in Francia nel 2016 ad opera della loi Sapin II, per avviare una riflessione sul problema della gestione degli effetti dell’intervento penalistico nel contesto delle attività d’impresa. Escluso che la ratio della procedura sia da ricondursi ad una logica manageriale, improntata all’efficienza, ed individuato il suo fondamento nell’esigenza di assicurare la sostenibilità, in termini di costi sociali ed economici, dell’intervento punitivo, l’analisi mostrerà un particolare modello di giustizia penale sostenibile, orientato sull’avvenire. Questo modello, rintracciabile anche nel sistema italiano, in particolare nel commissariamento giudiziale di cui all’art. 15 d.lgs. 231/2001, conduce all’emersione di una particolare figura di giudice penale chiamato a valutare gli effetti dell’intervento punitivo e, sulla base di questi, a rinunciare alla via penale ordinaria.

 

Puglisi G., La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra aporie strutturali ed alternative alla pena detentiva, pag. 1325 ss.

Prendendo spunto dalla risistemazione operata dal d. lgs. n. 21/2018, il lavoro intende approfondire alcuni aspetti connessi alla tutela penale dell’eguaglianza. Le fattispecie di cui agli artt. 604-bis e 604-ter c.p. verranno pertanto analizzate sotto tre punti di vista: il bene giuridico protetto e il bisogno, per scongiurare strumentalizzazioni, di una disambiguazione; la formulazione emozionale dei precetti, ritenuti incapaci di garantire il nucleo duro di tipicità indispensabile per applicare la sanzione detentiva; infine, la necessità di ritagliare margini applicativi effettivi alla libertà di espressione. Nell’ultima parte, si suggerisce l’impiego di una sanzione di tipo prescrittivo, ritenuta non solo idonea a superare le aporie emerse, ma anche funzionale a garantire la (tendenziale) interiorizzazione dei precetti violati. Quanto alla circostanza aggravante ex art. 604-ter, viene caldeggiata la mitigazione dell’inasprimento di pena conseguente alla sua applicazione.

 

 

NOTE A SENTENZA

Pelissero M., Ergastolo e preclusioni dinanzi alla Corte costituzionale: dalla rigidità degli automatismi alla rigidità dei principi, pag. 1359 ss.

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di una preclusione nell’accesso alle misure alternative in relazione ad alcune ipotesi delitti di sequestro di persona punite con la pena dell’ergastolo: la rigidità del termine di ventisei anni di pena detentiva effettivamente scontata contrasta con la necessità che l’esecuzione della pena sia flessibile e improntata al principio della progressione trattamentale. La sentenza mette al centro della riflessione l’importanza della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva e potrebbe aprire ad importanti sviluppi su altri fronti della disciplina delle preclusioni.

 

SPECIALE: “I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE NELLA POSTMODERNITÀ”, Atti del VI Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (Roma, 10/11 novembre 2017)

Gallo M., Relazione introduttiva, pag. 1375 ss.

In questa introduzione, prima di tutto, ho cercato di chiarire il significato, almeno per quanto ne penso io, dei termini, dei concetti, evocati dalla intitolazione del convegno: diritto penale, principi, postmodernità. Per quel che riguarda il primo, cerco di dimostrare che penale sostanziale e penale processuale stanno sotto il medesimo tetto. Principi: generalizzazione di regole espresse nonché individuazione del flusso culturale che costituisce l’ethos di un ordinamento. Postmoderno è la temperie di giorni che alla lotta di classe tendono a sostituire la lotta ai saperi. C’è poi da considerare la misura del tempo, oggi del tempo quasi reale. Ne dobbiamo tener conto perché si riflette assai crudamente sugli istituti penali. Di questo, però, mi sto occupando in un lavoro in progress.

 

Ronco M., La legalità stratificata, pag. 1387 ss.

Il principio di legalità, inteso in modo rigido dai penalisti della seconda metà del secolo scorso, in vista di garantire il cittadino in modo pieno da possibili interventi discrezionali dei poteri esecutivo e giudiziario, è stato eroso a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso tanto sotto il profilo istituzionale, per l’interferenza delle fonti europee e internazionali, quanto, soprattutto, sotto il profilo del ruolo del giudice nell’interpretazione della legge. A fronte di una possibile deriva che sottragga alla legalità il ruolo di protezione del cittadino, l’Autore sottolinea la natura e la funzione specifica del diritto penale, che non consentono “produzioni decentrate” o “aperte” della fattispecie e ribadisce l’indispensabile ancoraggio al fatto della norma e del giudizio penale.

 

Amarelli G., Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, pag. 1406 ss.

La crisi del principio legalità è imputabile ad una pluralità di fattori, tra cui spiccano il diritto ‘convenzionale’ europeo ed il diritto giurisprudenziale. Tuttavia, dietro l’apparente contraddittorietà irriducibile tra il nuovo ‘diritto vivente’ plasmato dal formante giurisprudenziale nazionale ed europeo ed il tradizionale diritto penale ancorato alla legge in senso formale, si aprono spiragli per individuare le basi, nell’odierno chiaroscurale contesto, per un rinnovamento del principio di legalità che non prescinda dalla legge, ma ne ammetta integrazioni. Il diritto convenzionale e quello giurisprudenziale, infatti, non devono essere letti in maniera antitetica con le istanze di garanzia su cui poggia la legalità tradizionale, ma, all’opposto, in chiave di complementarietà teleologica, accettandone così una loro ridotta incidenza in melius, quando producano un innalzamento dei livelli di tutela dei diritti fondamentali del reo.

 

Paliero C.E., Pragmatica e paradigmatica della clausola di “extrema ratio”, pag. 1447 ss.

La formula dell’extrema ratio, funzionale al massimo contenimento dell’uso della pena alla soglia minima garante della tutela collettiva necessaria, ha attraversato storicamente fase ascendenti e discendenti. Attualmente l’operatività di tale nozione – nel saggio identificata con la locuzione riassuntiva “frammentarietà” – risulta condizionata da fattori fenomenologici, in primis correlati alla proliferazione globalizzata delle fonti di rischi, e da fattori normativi, da rintracciarsi invece nella moltiplicazione delle fonti di produzione (anche a livello internazionale) della penalità. Il contesto, dunque, è il ‘sistema a rete’, sommosso dall’impetuosa dialettica tra i Formanti (non solo legislativo e giurisprudenziale, ma anche sociale). L’analisi qui condotta ricorre a un modello ‘a sfere concentriche’ per fissare le specificità della frammentarietà del diritto penale, evidenziando come le scelte politico-criminali più recenti finiscano per distorcere le istanze veicolare dalla extrema ratio.

 

Gargani A., Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia, pag. 1488 ss.

Dopo aver evidenziato il fondamento razionalistico e utilitaristico del principio dell’extrema ratio, si passa a considerare il piano fenomenologico, individuando i principali fattori antagonistici, tra cui la pressante domanda di giustizia penale che ha finito per trasformare lo stesso processo penale in un’anomala tecnica di controllo sociale, all’interno della quale soddisfare le istanze deflattive, mediante selezioni affidate alla discrezionalità giudiziaria. Nella seconda parte dell’indagine, le tecniche extra-penali di tutela sono analizzate in rapporto all’ordinamento multilivello e tematizzate nel contesto dell’estensione agli illeciti depenalizzati delle garanzie previste per la “materia penale”, al fine di valutare i riflessi sulle politiche di depenalizzazione; nella parte conclusiva, in chiave prospettica, sono evidenziate le ragioni che inducono a ritenere irrinunciabile, anche sotto il profilo culturale, il valore della residualità del diritto penale.

 

Fornasari G., Offensività e postmodernità. Un binomio inconciliabile?, pag. 1514 ss.

Il lavoro si propone di valutare l’attuale crisi del modello forte del principio costituzionale di offensività, basato su una concezione critica del bene giuridico, per verificare se esso debba essere abbandonato in favore di scenari alternativi di legittimazione del diritto penale oppure se possa essere aggiornato e posto nuovamente al centro del modello costituzionale del diritto penale. La conclusione è quella di propendere per questa seconda alternativa, giudicando inadeguati gli scenari alternativi ipotizzabili ed osservando che in tal senso si muovono rilevanti recenti tendenze della giurisprudenza ordinaria e di quella costituzionale e che l’intera impalcatura dei principi penalistici della Costituzione – legalità, colpevolezza, rieducazione del condannato – si regge e si giustifica soltanto con il pieno sostegno del principio di offensività, quale affermazione della legittimità di punire solo fatti che violino beni di rilevanza costituzionale.

 

Bartoli R., Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione, pag. 1540 ss.

I principi di offensività e ragionevolezza utilizzati per il sindacato sulle scelte di criminalizzazione non sono due principi alternativi e incompatibili, ma anzi si possono considerare complementari. L’offensività opera soprattutto in presenza di incriminazioni di diritti e libertà e svolge prevalentemente una funzione di argine all’arbitrio prevaricatore del legislatore. La ragionevolezza opera invece in presenza di incriminazioni formulate nello spazio libero della discrezionalità politica ma caratterizzate da aspetti di irrazionalità. Il compito che attende oggi il penalista e soprattutto una disamina della giurisprudenza in tema di ragionevolezza al fine di compiere una maggiore razionalizzazione di questo tipo di sindacato basato in buona sostanza sul principio di eguaglianza.

 

Donini M., La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale, pag. 1577 ss.

Lo studio prospetta una nuova interpretazione dell’art. 27, co. 1, Cost., che contiene attualmente tre principi: responsabilità per fatto proprio, nullum crimen, nulla poena sine culpa, principio di colpevolezza. L’introduzione del principio nullum crimen sine culpa dopo C. cost. n. 364/1988 ha mutato anche il “fatto proprio” e il concetto di colpevolezza. Applicato l’art. 27 all’ignorantia iuris, la Corte cost. ha dato spazio a una nuova ermeneutica costituzionale, ma non a una politica criminale davvero nuova, poiché la regola che error iuris nocet ha sopravvissuto a lungo fino a oggi, con alcune attenuazioni. Il principio nullum crimen sine culpa, invece, ha introdotto una nuova politica criminale, non solo interpretativa, attraverso la magistratura più che in virtù delle poche riforme legislative. Si analizza quindi in profondità la dialettica tra principio di tipicità e prevenzione generale nell’ambito degli ampi spazi di un’applicazione ermeneutica dell’art. 27 Cost. Il successo della “teoria della colpevolezza” nell’ignorantia legis, nell’error aetatis, nelle interpretazioni oggettivanti di colpa, dolo e scusanti è stata una vittoria, sia pur contrastata, della prevenzione generale. Le letture eticizzanti della colpevolezza, neutralizzate dalla prevalente dottrina, sono invece ben radicate nella magistratura e presso l’opinione pubblica. Varie e importanti le applicazioni di un concetto costituzionalizzato del fatto proprio nell’ambito delle concause, della causalità della colpa, del concorso di persone, della bancarotta. La spiegazione dell’inapplicabilità dell’art. 27, Cost. alla responsabilità degli enti conclude lo studio.

 

Centonze F., Per un diritto penale in movimento. Il problema dell’accertamento del “coefficiente minimo di partecipazione psichica del soggetto al fatto”, pag. 1625 ss.

Prendendo spunto dalla crescente influenza che le scienze comportamentali esercitano sullo studio dell’economia, il saggio analizza il problema della prova della colpevolezza nel processo penale, con particolare riferimento ai profili soggettivi della colpa. L’autore suggerisce di recepire i più recenti traguardi raggiunti dalle scienze cognitive, dall’antropologia e dalla sociologia, così da individuare parametri affidabili e realistici sui quali fondare un giudizio “particolaristico” di colpevolezza. Il giudice, abbandonati i giudizi intuitivi e la “folk psychology”, è tenuto ad abbracciare i contributi provenienti dalle diverse branche del sapere e – successivamente – ad assumere la prospettiva dell’agente, così da comprendere pienamente il significato della condotta dell’imputato, servendosi eventualmente anche degli accertamenti tecnici affidati ad esperti delle scienze comportamentali.

 

Dolcini E., Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani, pag. 1666 ss.

Il principio costituzionale della rieducazione del condannato ha svolto un ruolo significativo nelle diverse fasi che hanno scandito la sua storia. Nell’ultimo scorcio del novecento, ha ispirato leggi di grande rilievo, in primo luogo in materia penitenziaria. In anni recenti, in sinergia con il principio di umanità della pena, ha contribuito a promuovere una drastica riduzione del sovraffollamento carcerario; ha inoltre fornito alla Corte costituzionale uno strumento utile a correggere alcuni trattamenti sanzionatori gravemente sproporzionati. Per il prossimo futuro, la rieducazione si propone nuovamente quale idea portante della riforma del sistema sanzionatorio prefigurata nella legge Orlando, anche sulla scorta degli Stati generali dell’esecuzione penale. Permangono pesanti ostacoli culturali a rallentare l’attuazione del principio costituzionale: questa considerazione non inficia però l’attualità del principio, ma semmai ne fornisce un’ulteriore conferma.

 

Trapani M., La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza, pag. 1692 ss.

Scopo del lavoro è dimostrare come il sistema penitenziario attualmente vigente in Italia di fonte legislativa e regolamentare sia, nella sua conformazione generale e nei principi politico-criminali che lo ispirano, specie con riferimento al meccanismo di funzionamento delle misure alternative alla detenzione, assolutamente illegittimo alla stregua di una corretta interpretazione sistematica dei diritti fondamentali della persona stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati internazionali ratificati dall’Italia, oltre che dalla normativa europea. Il che impone di intendere il concetto di “rieducazione” del reo in modo radicalmente diverso da come lo è attualmente, tale da rendere l’attuazione della finalità di recupero sociale del condannato compatibile in particolare con il principio di stretta legalità della pena e col diritto fondamentale alla sicurezza della persona offesa dal reato.

 

Moccia S., Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo Stato sociale di diritto. Relazione di sintesi, pag. 1719 ss.

Il lavoro pone in evidenza l’assoluta vitalità dei principi di derivazione costituzionale che stanno, o dovrebbero stare, alla base del sistema penale. Pur mettendo in rilievo diversi fattori di crisi, anche grave, che coinvolgono i singoli principi, tuttavia la gran parte dei contributi richiama l’esigenza di una valorizzazione degli stessi, sia pur, talvolta, attraverso una attualizzazione di medesimi.

 

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Aa.Vv., Legge e potere nel processo penale. Atti del convegno, Bologna, 4 e 5 novembre 2016, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2017, pp. 255. (Marcello Daniele)

Accinni G.P., Disastro ambientale (dall’horror vacui all’horror pleni), Giuffrè, Milano, 2018, pp. 231. (Edoardo Mazzanti)

Bacco F., Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 288. (Matteo Caputo)

Bonini S., La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 290. (Federico Bacco)

Sciarrone R., (a cura di), Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi, Donzelli Editore, Roma, 2017, pp. 288. (Maria Chiara Ubiali)