ISSN 2039-1676


18 marzo 2019 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2018

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2018).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Vervaele J., Foreign (Terrorist) Fighters: combattenti, terroristi o solo nemici?, p. 1875 ss.

Tradizionalmente il diritto internazionale umanitario si applicava in tempo di guerra/conflitto armato e la legislazione antiterrorismo in tempo di pace. Tale linea di demarcazione è diventata più sfumata negli ultimi decenni. Le situazioni di conflitto armato si stanno internazionalizzando e la legislazione di contrasto al terrorismo sempre più spesso viene applicata a condotte criminose in contesti di conflitto armato. Le recenti risoluzioni delle Nazioni Unite hanno obbligato gli Stati a sanzionare penalmente le condotte dei foreign terrorist fighters – un nuovo concetto giuridico – che rende poco chiaro fino a che punto questi possano essere considerati combattenti legittimi secondo il diritto internazionale umanitario. Il risultato è che i Tribunali penali  nazionali e internazionali stanno affrontando con difficoltà la linea distintiva tra legge applicabile e questioni di giurisdizione. Questo contributo propone un’approfondita analisi di tale sovrapposizione, nonché delle questioni all’attenzione delle Corti.

 

Caianiello M., Quel che resta del dialogo, p. 1908 ss.

Il contributo esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2018, che pone fine alla “saga Taricco”. L’epilogo della vicenda costituisce lo spunto per estendere la riflessione al fenomeno del dialogo tra le Corti in materia penale, messo a dura prova nel caso in esame. Per superare le difficoltà emerse negli ultimi anni, è necessario uno sforzo in primo luogo da parte della Corte di giustizia, cui si chiede di prestare maggiore attenzione alle specificità della materia penale (e alle tradizioni nazionali coinvolte di volta in volta nelle questioni da essa decise). Tuttavia, all’interno della nostra realtà, occorre accettare il fatto che il diritto europeo, con ciò includendosi anche quello di derivazione CEDU, ha tra le matrici originarie la fonte giurisprudenziale, e che non si può pensare, da parte di un ordinamento statuale, di farne parte senza affrontare le riforme che ciò finisce per implicare.

 

Vigoni D., La richiesta di giudizio abbreviato: tipologie e sviluppi del procedimento, p. 1926 ss.

Questo lavoro si concentra sulla richiesta di giudizio abbreviato, così come risulta dopo la legge n. 103 del 2017, analizzando le tre modalità di avvio, la formulazione di alternative subordinate, le peculiarità dell'innesto in altri procedimenti speciali. Nonostante le innovazioni e la dinamica flessibile che caratterizza il rito, l'instabilità del quadro probatorio e l'incertezza circa gli atti e le prove utilizzabili ai fini della decisione non sembrano affatto incentivarne il ricorso.

 

Cupelli C., L’anamorfosi dell’art. 590-sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i problemi irrisolti dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, p. 1969 ss.

Il contributo analizza la nuova fisionomia della colpa medica delineata dalla legge n. 24 del 2017 alla luce della soluzione adottata dalle Sezioni unite in merito all’esatta delimitazione dell’ambito applicativo del nuovo art. 590-sexies c.p.; si sofferma in particolare sulle perplessità, di metodo e di merito, suscitate dal recupero, per via interpretativa, di una gradazione, sul solo terreno dell’imperizia, della colpa medica, mettendo in luce i molteplici aspetti problematici che permangono irrisolti. Preso atto quindi del sostanziale fallimento dell’obiettivo perseguito dalla legge Gelli-Bianco, vale a dire il contrasto alla medicina difensiva, si avanza nella parte conclusiva del lavoro una proposta di ulteriore modifica normativa che, in una logica di compromesso, recuperi il più favorevole impianto dell’abrogato art. 3, co. 1 della legge n. 189 del 2012 innestandovi taluni aspetti indubbiamente positivi dell’odierna riforma.

 

Zacchè F., La libertà personale tra diritti della persona e nuove sfide del processo penale, p. 1996 ss.

Le future sfide del processo penale nel campo della libertà personale sono per l’ennesima volta le sfide più antiche: la tutela dell’habeas corpus. La libertà personale si rivela ancora oggi una garanzia fragile per effetto della crisi del principio di legalità processuale. Ridurre il sacrificio della libertà personale è comunque possibile a condizione di coltivare le nuove prospettive offerte da un’adeguata valorizzazione del criterio di proporzionalità.

 

Goisis L., Hate crimes: perché punire l’odio. Una prospettiva internazionale, comparatistica e politico-ciminale, p. 2010 ss.

Il saggio ripercorre la genesi dei crimini d’odio, affrontando il tema in una prospettiva internazionale, comparatistica e politico-criminale. Tale ricostruzione, dalla definizione dell’Osce sino al recepimento della concezione nella dottrina penalitica e criminologica, evidenzia la complessità del concetto e la difficoltà di individuare un numerus clausus di categorie protette. Inoltre il saggio descrive, in ottica comparatistica, la legislazione inglese ed americana in materia, per trarne suggerimenti utili de lege ferenda. La prospettiva politico-criminale consente di enucleare le ragioni, interne al diritto penale, a favore della punizione dei crimini d’odio. Da ultimo, il saggio problematizza la indefinita categoria dell’hate speech, ossia del discorso d’odio, appartenente al genus degli hate crimes, che si pone in tensione con la libertà di manifestazione del pensiero e con alcuni principi penalistici. Il saggio si conclude con la presa d’atto della natura di crimini speciali dei crimini d’odio.

 

Amore N., Circolazione dei metodi e disorientamento degli scopi nella repressione dei reati propri contro la Pubblica amministrazione, p. 2070 ss.

Il dibattito sulle politiche di contrasto alla devianza nell’esercizio dei pubblici uffici poggia su un piano inclinato: l’individuazione del loro campo d’applicazione. La discussione va avanti ormai da tempo, ma neppure la recente scelta giurisprudenziale di valorizzare il riferimento al codice dei contratti pubblici sembra destinata a favorire il recupero di un razionale consenso interpretativo. Con queste pagine, pertanto, si cercherà di proporre un percorso ermeneutico alternativo, seguendo un approccio “funzional-tipologico” che permetterà di rintracciare le caratteristiche delle posizioni soggettive pubbliche dall’interpretazione delle fattispecie incriminatrici in cui vengono chiamate a operare. Si tratta di una soluzione trascurata dagli addetti ai lavori, ma che a ben vedere sembra in grado di restituire con maggior nettezza le “ragioni sostanziali” che ne hanno giustificato l’introduzione.

 

Angiolini G., Una questione ancora irrisolta: il ne bis in idem “europeo” e l’Italia, p. 2109 ss.

Sono passati oramai anni dalla primavera del 2014 quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione del divieto di secondo giudizio previsto dall’art. 4 Prot. 7 della Convenzione riproponendo l’estensione della “materia penale” oltre i confini del nomen iuris. In questo arco di tempo, diverse sono state le soluzioni proposte e tentate affinché il nostro Paese si conformasse alla interpretazione di Strasburgo del principio di ne bis in idem. Tra i tentativi, sicuramente spiccano i ricorsi alla Corte Costituzionale e ai Giudici del Lussemburgo che, solo recentemente, hanno generato i primi spunti interpretativi, per un verso, aderendo al recente self-restraint della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per l’altro, confermando la diretta applicabilità dell’art. 50 CDFUE. Alla luce di queste – ed eventualmente di ulteriori – azioni chiarificatrici – il residuale ambito di operatività del divieto “europeo” di secondo giudizio lascerebbe comunque margine ad alcuni profili di criticità che solo un adeguato intervento del legislatore sembrerebbe poter scongiurare.

 

Cabiale A., I rimedi nelle direttive di Stoccolma: poche parole e molti silenzi, p. 2138 ss.

Il contributo si sofferma sulle direttive in materia di garanzie procedurali per indagati e imputati, concentrando in particolare l’attenzione sul tema dei rimedi, spesso trascurato dal legislatore sovranazionale. Dopo aver individuato le possibili cause di questa seria carenza normativa, l’Autore tenta di abbozzare alcune soluzioni interpretative per il presente e qualche spunto di riflessione in vista di future iniziative dell’Unione europea.

 

NOTE A SENTENZA

Fiandaca G., La trattativa Stato-mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale, p. 2181 ss.

L'Autore mette in evidenza i non pochi punti deboli a suo giudizio individuabili, sul duplice piano dell'"ermeneutica del fatto" e dell"'ermeneutica del diritto", nella amplissima motivazione della sentenza di condanna in primo grado relativa alla complessa e oscura vicenda – resa nota al grande pubblico anche grazie ad una insistita copertura mediatica – della cosiddetta trattativa Stato/mafia. L'analisi critica sviluppata, oltre a problematizzare la configurabilità nel caso di specie del reato di violenza o minaccia a un corpo politico (art. 338 c.p.), avanza anche alcuni rilievi sul tentativo di ricostruzione storiografica di vasto respiro perseguito in diverse parti della fluviale sentenza.

 

Mucciarelli F., Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato, p. 2206 ss.

La Corte di cassazione affronta una delle questioni maggiormente problematiche emerse a seguito dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio, con riferimento alla realizzazione plurisoggettiva dell’illecito di nuovo conio allorché solo alcuni dei partecipi siano autori o concorrenti nel predicate crime. La soluzione accolta dal Supremo Collegio è coerente con quella maggioritaria in dottrina, nonostante permangano voci critiche rispetto alla differenziazione dei titoli di reato tra intraneus ed extraneus al delitto-presupposto. Le perplessità avanzate da taluni interpreti appaiono tuttavia superabili sulla scorta di considerazioni d’ordine sistematico.

 

Miedico M., Nuovi limiti per l’accesso all’affidamento in prova, fra scelte legislative e ragionevolezza costituzionale, p. 2235 ss.

Il contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 con cui si sancisce l’incostituzionalità dell’art. 656, comma 5, c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non consente l’applicazione della sospensione del provvedimento di esecuzione anche in caso di condanne superiori a tre anni reclusione ed, in particolare,  fino a quattro anni di reclusione. Occorreva infatti allineare nuovamente, a parere della Corte, dopo riforme irragionevolmente incoerenti, la disciplina della sospensione del provvedimento di esecuzione in attesa della decisione in merito alla richiesta di affidamento in prova con la durata di questa misura alternativa. La pronuncia in esame estende dunque l’accesso all’affidamento in prova direttamente dalla libertà, con probabili effetti positivi rispetto al contenimento del sovraffollamento carcerario e in una prospettiva di potenziamento e valorizzazione delle misure alternative giustificabile sulla base dei loro indiscutibili effetti positivi sul contenimento della recidiva, se opportunamente implementate.

 

Argirò F., Accesso abusivo a sistema informatico e sviamento di potere: una sentenza delle Sezioni Unite tra ontologismi antichi e moderni, p. 2256 ss.

La Suprema Corte affronta, per la seconda volta, il problema della responsabilità del pubblico ufficiale autorizzato ad accedere a un sistema informatico che lo utilizza per finalità personali. La decisione prende le distanze dalle conclusioni raggiunte nella precedente sentenza Casani e afferma la responsabilità dell’agente ex art. 615 ter c.p. Una soluzione alla quale i giudici ritengono di poter pervenire sulla base della giurisprudenza corrente in materia di abuso d’ufficio.

 

Aimi A., Interruzione giudiziale della permanenza e divieto di ricostituzione dell’unità del reato permanente in sede esecutiva, p. 2273 ss.

La sentenza in commento, con la quale la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di determinare la pena unica nel caso di pluralità di condanne intervenute per diversi segmenti di uno stesso reato permanente, giudicati in via frazionata soltanto perché le relative imputazioni erano state formulate con la tecnica della contestazione c.d. chiusa, è l’occasione per ripercorrere lo stato dell’arte in materia di interruzione giudiziale della permanenza, nonché per interrogarsi sulla legittimità costituzionale del divieto di riconoscimento dell’unità del reato permanente in sede esecutiva. In particolare, a nostro avviso, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice remittente in maniera un po’ troppo frettolosa, sottovalutando gli irragionevoli effetti sanzionatori che possono derivare da un’indiscriminata applicazione dell’istituto dell’interruzione giudiziale della permanenza; grazie al quale, in particolare nei casi in cui le condotte giudicate in via frazionata siano tutte antecedenti alla prima sentenza di condanna, è possibile infliggere una pena che va ben oltre ai limiti edittali stabiliti dal legislatore, per ragioni del tutto indipendenti dalle scelte del reo, ma legate soltanto a decisioni completamente discrezionali della Pubblica accusa in sede di formulazione del capo d’imputazione di un reato permanente.

 

Ubiali M.C., In tema di corruzione del parlamentare (note a margine del caso Berlusconi-De Gregorio), p. 2296 ss.

L’A. commenta in senso adesivo la sentenza con la quale la Corte di cassazione, definendo un giudizio che ha visto coinvolti l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’ex senatore Sergio De Gregorio, ha per la prima volta affermato il principio secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione; ciò in quanto l’attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo previste dagli artt. 67 e 68 Cost. l’assenza di vincolo di mandato e l’immunità per i voti espressi. La sentenza annotata offre all’A. lo spunto per allargare lo sguardo sul più vasto tema della corruzione in ambito politico, rispetto al quale, come conferma l’esperienza di altri ordinamenti, si pone il problema dell’adeguatezza delle norme incriminatrici in materia di corruzione, concepite in rapporto alla generalità degli agenti pubblici, a trovare applicazione nei confronti dei parlamentari, così come della più comprensiva categoria dei soggetti che, a vario titolo, ricoprono un incarico politico, su base elettiva (es. consiglieri regionali e comunali, sindaci o presidenti di regione) o perché nominati da soggetti eletti (es. assessori o ministri).

 

Bernardi S., Per la Consulta il divieto di cuocere cibi imposto ai condannati al 41-bis è inutile e meramente afflittivo. Verso un “carcere duro” più umano?, p. 2325 ss.

Con la recente sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen. nella parte in cui imponeva ai detenuti sottoposti a regime speciale il divieto di cuocere cibi, reputando tale previsione in contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. Il presente contributo si propone di fornire una lettura di tale pronuncia alla luce del più ampio quadro rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale che, nel corso degli ultimi venticinque anni, si è interrogata sulla compatibilità del regime detentivo differenziato con la Costituzione italiana e in particolare con i principi di umanità della pena e rieducazione del condannato. La pronuncia in commento costituisce inoltre l’occasione per evidenziare alcuni perduranti profili di criticità della disciplina di cui all’art. 41-bis ord. pen., anche alla luce delle pronunce in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle osservazioni del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura.

 

COMMENTI E DIBATTITI

Gatta G.L., Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, p. 2345 ss.

La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha anticipato il dies ad quem del termine di prescrizione del reato, individuandolo nel momento in cui diventa esecutiva la sentenza che definisce il giudizio di primo grado (o irrevocabile il decreto di condanna). La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. In relazione ai fatti commessi dopo questa data, la prescrizione del reato — che notoriamente nel sistema italiano ha assunto dimensioni patologiche — non potrà più verificarsi nei giudizi di appello e di cassazione. L’Autore commenta la rilevante novità, dandone un giudizio negativo nel metodo: la l. n. 9 del 2019 interviene infatti a poco più di un anno dalla riforma Orlando, realizzata con la l. n. 103 del 2017, sostituendola ancor prima che sia stato possibile misurarne gli effetti. Il giudizio dell’Autore è tuttavia positivo nel merito, in particolare rispetto all’obiettivo di rendere più efficace e ragionevole il sistema penale, riducendo il numero dei reati che si prescrivono durante lo svolgimento del processo, che risulta inutile e dispendioso. D’altra parte, la prescrizione bloccata dopo il primo grado pone il problema di un possibile effetto negativo sull’efficienza del processo nei successivi gradi di giudizio, rendendo fondamentali e urgenti, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, interventi strutturali volti a garantire la ragionevole durata del processo, in attuazione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.

 

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

 

Ambos K., Wirtschaftsvölkerstrafrecht. Grundlagen der völkerstrafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen, Duncker & Humblot, Berlin, 2018, pp. 94. (Emanuela Fronza)

Caputo M., Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 474. (Elena Ammannato)

Garapon A., Lassègue L., Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, Puf, Paris, 2018, pp. 363. (Emanuela Fronza)

Henham R., Sentencing Policy and Social Justice, Clarendon Studies in Criminology, Oxford University Press, 2018, pp. 264. (Francesca Anghileri)

Masera M., La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 280. (Cecilia Pagella)

Morineau J., La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull’avvenire: dalla violenza alla pace, Erickson, Trento, 2018, pp. 150. (Giovanni Angelo Lodigiani)

Zacchè F., Criterio di necessità e misure cautelari personali, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 144. (Luca Pressacco)