ISSN 2039-1676


11 giugno 2018 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 1/2018

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstracts dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2018).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Maiwald M., Non c’è dolo senza colpa. La teoria dell’imputazione oggettiva nella dottrina italiana, pag. 1 ss.

L'Autore, nella prima parte del lavoro, sottopone a critica la teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento, riproponendo e condividendo le osservazioni emerse nella dottrina tedesca, poi, nella seconda parte, prende spunto dal saggio di Giorgio Marinucci del 1991, “Non c'è dolo senza colpa”, per riconoscere che l'Autore italiano aveva anticipato con argomenti acuti e condivisibili le critiche elaborate in seguito all'interno della dottrina tedesca. In particolare, viene sottolineata la tesi attraverso la quale Marinucci, pur riconoscendo come validi alcuni aspetti teorici dell'imputazione oggettiva, ritiene che i suoi risultati troverebbero il loro vero fondamento in considerazioni di logica normativa che stanno alla base della costruzione dei delitti colposi d'evento.

Bertolino M., I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali, pag. 21 ss.

Il principio dell'interesse del minore, che l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 definisce superiore e da considerare preminente, si affaccia anche nel panorama penalistico come canone sì fondamentale, ma non tale da giustificare una assolutizzazione degli interessi minorili a scapito di altri interessi parimenti meritevoli di tutela anche penale. È la stessa Corte costituzionale a riconoscere la natura bilanciabile degli interessi che fanno capo al minore, che quindi non possono essere considerati sempre e comunque prevalenti. Il concetto di interesse superiore del minore dovrebbe conseguentemente assumere la valenza diversa di miglior interesse del minore. Nonostante questa clausola generale del best interest of the child sconti una certa indeterminatezza, che ha favorito a volte un suo uso retorico, essa ha guidato anche il legislatore e la giurisprudenza penali in un percorso di graduale riconoscimento dei diritti fondamentali del soggetto minore di età sia esso autore del reato, vittima o terzo.

Canestrari S., I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, pag. 55 ss.

Il contributo ricostruisce i fondamenti del biodiritto penale, evidenziando come i principi del biodiritto penale della fine della vita umana trovino espressione nelle scelte del legislatore del 2017 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. La legge n. 219 individua una pluralità di diritti fondamentali che riconoscono la massima ampiezza dell'autodeterminazione terapeutica, fino al diritto di vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari contrari alla propria volontà.

Militello V., La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti, pag. 86 ss.

Il contributo affronta il tema della tratta di esseri umani in una prospettiva di contrasto multilivello, che mette in rilievo la dignità della persona, quale meta-valore ordinamentale, e la considerazione delle esigenze di contrasto alle nuove forme di criminalità. A tal proposito, si evidenza la necessità di una considerazione integrata delle due prospettive, ormai recepita nell’approccio olistico di contrasto al fenomeno affermatosi a livello sovranazionale. A fianco della tradizionale repressione penale, il Protocollo Trafficking in Persons alla Convenzione ONU di Palermo sul crimine organizzato transnazionale inserisce rilevanti norme sulla prevenzione, la cooperazione tra Stati e la protezione e l’assistenza delle vittime. Su quest’ultimo aspetto si appunterebbe la distinzione con il c.d. smuggling of persons che, oggetto di distinto Protocollo allegato alla Convenzione di Palermo, è volto, invece, al controllo dei flussi migratori. L’approccio di rigida separazione fra le due modalità di condotta è poi ribadito anche negli strumenti adottati a livello europeo. Anche la normativa italiana, a sua volta, rispecchia la distinzione: la condotta illecita della tratta è incentrata sullo sfruttamento finale del migrante ed è posta a tutela della personalità individuale (art. 601 c.p.), mentre il traffico di migranti rileva come favoreggiamento dell’immigrazione illegale ed è regolato extra codicem all’art. 12 TUIMM. Tuttavia il confine fra i due fenomeni è spesso labile e vanno considerate le relazioni che possono sussistere reciprocamente. La giurisprudenza italiana ha però talvolta adottato la distinzione in esame in modo troppo rigido, laddove invece una corretta considerazione del carattere osmotico delle due attività illecite gioverebbe ad una più attenta tutela della dignità umana.

Pugiotto A., Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva, pag. 109 ss.

Abusato in passato, lo strumento della clemenza (individuale e collettiva) oggi conosce — dati alla mano — un'eclissi quantitativa senza precedenti nella storia d'Italia, monarchica e repubblicana. Amnistia e indulto, in particolare, risultano schiacciati da un anacronistico pregiudizio che precede, determinandola, la loro attuale quiescenza, a sua volta foriera di gravi effetti ordinamentali. È invece possibile recuperarli tra gli strumenti di politica criminale, proponendone una rilettura orientata alla finalità costituzionale del diritto punitivo. Infatti, se l'obiettivo della risocializzazione deve accompagnare la pena in tutte le sue fasi « fino a quando in concreto si estingue » (sentt. nn. 313/1990, 172/2017), entro tale orizzonte devono collocarsi sia la clemenza individuale (come riconosciuto dalla sent. n. 200/2006) che collettiva (come già stabilito dalla sent. n. 368/1988). Per assicurare un nuovo corso alle leggi di amnistia e indulto diverso dalla loro bulimica produzione passata, è necessario porre mano nuovamente all'art. 79 Cost., la cui revisione approvata con legge cost. n. 1 del 1992 è — giuridicamente — alla base del tramonto della clemenza collettiva. Non è solo un problema di maggioranze deliberative iperboliche ed interdittive: dell'attuale art. 79 Cost. andranno ripensati anche i presupposti della legge di clemenza, l'efficacia temporale, il procedimento deliberativo, così da riservare all'Assemblea parlamentare il monopolio della discussione e della decisione. Riformulato secondo le linee guida dettagliatamente e motivatamente illustrate, il nuovo art. 79 Cost. avrebbe in sé le condizioni necessarie e sufficienti per rendere effettivo un duplice controllo sulla legge di amnistia e indulto, da parte del Presidente della Repubblica (in sede di promulgazione) e della Corte costituzionale (in sede di sindacato incidentale). Così ripensati e rimodellati, gli strumenti della clemenza collettiva solo in apparenza sono in antitesi alla giustizia penale, esprimendo semmai un'idea non legalista e non legalitaria della legalità: una legalità viva e vivente, perché immersa nella realtà sociale e proprio per questo capace di colmare il divario (incostituzionale) tra norma astratta e fatto concreto.

Summerer K., La peculiarità della giustizia riparativa in Austria, pag. 143 ss.

L’articolo esamina gli strumenti di definizione alternativa del procedimento penale (c.d. “Diversion) previsti nella Strafprozessordnung austriaca, evidenziandone le peculiarità anche rispetto all’analoga disciplina vigente in Germania. L’ordinamento austriaco ha introdotto, già da tempo, meccanismi di deprocessualizzazione per la criminalità minore e la Diversion costituisce ormai uno strumento consolidato di amministrazione della giustizia penale. Il saggio analizza i presupposti applicativi, le singole misure, così come gli aspetti essenziali del procedimento, rilevando i profili critici e dando conto dell’attuale dibattito dottrinale.

Callari F., L’abuso del processo penale tra diritto alla prova delle parti e poteri probatori del giudice, pag. 177 ss.

Partendo da un'attenta considerazione della nozione di “abuso del processo” sorta nel contesto della procedura civile, l'articolo mira ad esaminare le particolari connotazioni che assume tale concetto giuridico nello specifico ambito del processo penale, in base alle differenti elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza, nonché in relazione alle diverse scelte del legislatore italiano. In particolare, l'Autore intende approfondire alcune peculiari fattispecie di abuso del processo che possono verificarsi nelle fondamentali dinamiche probatorie del rito penale e possono riguardare non soltanto le parti ma anche il giudice, mettendo in rilievo eventuali rimedi e/o soluzioni sanzionatorie a tali rilevanti situazioni patologiche.

Casiraghi R., La rescissione del giudicato: molte questioni interpretative sul tappeto, pag. 207 ss.

Dopo una breve introduzione in cui sono individuati i caratteri della riforma del processo in absentia, si analizza l’istituto della rescissione del giudicato, previsto al fine di garantire la riapertura del procedimento al condannato che provi di non essere stato a conoscenza del processo. Tuttavia, molte questioni restano irrisolte: di qui, il rischio di nuove condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, vengono prospettate possibili soluzioni che permettano il rispetto dei canoni convenzionali.

Logli A., Riflessi processuali del caso Contrada, pag. 239 ss.

L’autore analizza la pronuncia della Corte di Cassazione n.43112/2017 (Caso Contrada) che ha dichiarato ineseguibile la condanna definitiva inflitta a suo tempo al ricorrente, per dar corso ad una sentenza della Corte Edu avente ad oggetto la violazione dell’art. 7 CEDU. Muovendo da tale decisione, il lavoro si concentra sulle problematiche di natura processuale relative alla riapertura, ponendosi la questione di come, e se, l’incidente di esecuzione si possa affiancare alla c.d. revisione europea, quale rimedio ordinario. In questa ottica, l’autore esamina anche la decisione n.44193/2016 (Caso Dell’Utri) nella quale la stessa Suprema Corte aveva affrontato il tema della estensione della riapertura a favore di coloro che si trovavano in posizione analoga ma non avevano impugnato la propria condanna in sede europea. In conclusione viene proposta una breve riflessione sui problemi e sulle prospettive di sistema che le pronunce delineano sul tema.

 

NOTE A SENTENZA

Della Casa F., Una foto “oversize” nella cella del detenuto? Se latita il buon senso, può supplire il reclamo ex art. 35-bis ord. penit., pag. 273 ss.

Viene commentata una sentenza della Suprema Corte in cui si puntualizza che nell'ipotesi di una disposizione regolamentare che vanifichi un diritto garantito dalla Costituzione o dalla legge penitenziaria il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo di un detenuto, può disapplicare la normativa di rango inferiore. Concordando con questa impostazione, l'Autore sostiene che spetta quindi a tale giudice decidere caso per caso se l'esercizio del diritto è compatibile, o non, con le esigenze di sicurezza della struttura carceraria.

D’Alessandro F., La Cassazione sul caso Cucchi: ancora un discostamento dalla sentenza Franzese per malintesi fini di giustizia sostanziale, pag. 301 ss.

Il contributo si sofferma su taluni aspetti problematici dell'accertamento della responsabilità penale nell'ambito dei delitti colposi d'evento. In particolare, prendendo spunto dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla drammatica vicenda della morte di Stefano Cucchi e sulla responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura, viene innanzi tutto analizzato il tema dell'elevata probabilità logica indispensabile per l'accertamento del nesso di causalità penalmente rilevante. Sul punto, viene criticata la posizione espressa dalla Cassazione che, pur dichiarando di aderire ai principi enunciati nella sentenza Franzese, in realtà se ne allontana significativamente, ammettendo la possibilità di spiegazioni causali distanti dalla certezza e basate sul mero criterio dell'aumento del rischio. Inoltre, anche nell'individuazione del comportamento alternativo lecito, laddove la condotta contestata abbia carattere omissivo, la Suprema Corte afferma un principio non convincente, dando vita a una estensione eccessiva del giudizio demandato al giudice di merito, senza riconoscere alcuna specifica idoneità selettiva all'imputazione formulata dal pubblico ministero.

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Barona Vilar S., Proceso penal desde la historia. Desde su origen hasta la sociedad global del miedo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 640 (Renzo Orlandi)

Bianchetti R. La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, Giuffré, 2018, pp. 722 (Serena Santini)

Busetto M.L., Controlli giudiziali sulla qualità della difesa tecnica. Un itinerario tra fonti europee e diritto interno, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2017, pp. 239 (Daniele Vicoli)

Lobba P., Mariniello T. (a cura di), Judicial Dialogue on Human Rights. The Practice of International Criminal Tribunals, Brill, Leiden-Boston, 2017, pp. 321 (Michele Caianiello)

Persio P.T., La simulazione di reato tra diritto e processo, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 263 (Paolo Grillo)

Piva D., Le componenti impulsive della condotta, Jovene, Napoli, 2018, pp. 214 (Enrico Mario Ambrosetti)

Visconti C., La mafia è dappertutto: falso!, Laterza, Bari, 2016, pp. 125 (Marco Pelissero)

Wenin R., Fornasari G. (a cura di), Diritto penale e modernità. Le nuove sfide tra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 437 (Chantal Meloni)

Zirulia S., Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 489 (Alexander Bell)