ISSN 2039-1676


09 luglio 2016 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 1/2016

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2016), in corso di distribuzione. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese.

 

NECROLOGI

R. Orlandi, Ricordo di Massimo Nobili, p. 1 s.

 

DOTTRINA

Articoli

A. Alessandri, Le incerte novità del falso in bilancio, p. 11 s.

Le modifiche apportate nel 2015 alle figure di falso in bilancio (art. 2621-2622 c.c.) sollevano numerosi problemi interpretativi, subito colti dalla giurisprudenza. Nel tentativo di superare le gravi incertezze che il testo suscita, è condotta una sintetica ricognizione storica riguardo all'evoluzione dell'attuale figura. Ad essa segue un confronto con altri ordinamenti, soprattutto anglosassoni, per verificare il ruolo e la portata dei requisiti di « rilevanza » e « idoneità a indurre in errore ». L'interpretazione estensiva della formula « fatti materiali », tale da comprendere anche le valutazioni di bilancio, esige un notevole apporto creativo dell'interprete: ma sembra essere soluzione obbligata, per conferire alla figura contorni più precisi, mentre per gli altri requisiti si propone un'interpretazione fortemente restrittiva.

 

A. Bernardi, L'evoluzione in Europa delle alternative alla pena detentiva tra comparazione e impulsi sovranazionali, p. 51 s.

Il lavoro si prefigge di analizzare l'evoluzione in Europa delle misure alternative alla pena detentiva attraverso i due fondamentali meccanismi che determinano tale evoluzione: il meccanismo "orizzontale" incentrato sulla comparazione, vale a dire sulla volontaria ricezione e rielaborazione di misure alternative previste in altri ordinamenti nazionali; il meccanismo "verticale" incentrato sulla adozione di misure alternative suggerite o imposte agli Stati europei da fonti internazionali e sovranazionali. Nel corso del lavoro vengono evidenziati i pregi e i limiti dell'evoluzione per via "orizzontale" delle suddette misure, nonchè il ruolo crescente della armonizzazione interstatuale delle alternative al carcere realizzata per via "verticale". Infine vengono brevemente illustrati gli esiti di tali processi evolutivi sia in ambito europeo sia nel più circoscritto contesto del sistema penale italiano.

 

R. Bartoli, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, p. 96 s.

Una lettura evoluzionista ci ha consegnato l'idea che il diritto penale moderno concentrato nelle mani del potere pubblico abbia superato la logica della vendetta. In realtà, a una indagine più approfondita, ci si rende conto non solo che il diritto penale moderno mantiene una logica vendicativa, ma anche che la monopolizzazione pubblica del potere punitivo ha eliminato spazi di giustizia a due che potevano portare alla riconciliazione e al superamento di una giustizia violenta. Questi spazi oggi possono essere recuperati se si inizia a riconoscere la possibilità di integrare la giustizia riparativa con il paradigma tradizionale della giustizia penale.

 

G. De Santis, Le aporie del sistema di prevenzione patrimoniale, p. 109 s.

La confisca di prevenzione, dopo le novelle del 2008 e del 2009, è applicabile anche a soggetti a pericolosità generica e indipendentemente sia dall'applicazione di una misura di prevenzione personale sia dalla pericolosità del proposto al momento della richiesta di applicazione della misura. Nonostante ciò, secondo le Sezioni unite c.d. Spinelli, chiamate a pronunciarsi sulla natura giuridica dell'istituto, la confisca di prevenzione avrebbe ancora mera natura preventiva, equiparabile alla misura di sicurezza e sottratta al principio di irretroattività, ex art. 25, c. 2 Cost. La presa di posizione della Cassazione, pur avendo il merito di valorizzare la c.d. correlazione temporale tra l'epoca di acquisto del bene e la pericolosità del proposto, tuttavia, più che dall'analisi del testo normativo, pare dettata da una pregiudiziale motivazione politica: contrastare più efficacemente la criminalità organizzata, disattendendo le tipiche garanzie penalistiche. La medesima motivazione politica di favore nei confronti della confisca senza condanna, peraltro, ha mosso le pronunce della Corte EDU e la direttiva 2014/42/UE.

 

S. Grosso, Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale, p. 146 s.

Nonostante in dottrina sia quasi pacifico che l'elemento della colpa caratterizzi anche la tipicità del reato, manca un'uniformità di vedute circa il parametro atto all'individuazione delle regole cautelari che vanno a integrare il precetto colposo. D'altro canto - in giurisprudenza - l'affermazione dell'illecito colposo, in assenza di un metodo certo, risulta improntato a soluzioni intuitive frutto di pre-comprensioni del giudicante. Il presente lavoro, preso atto, da un lato, che la cd chiusura della fattispecie colposa si presenta di realizzazione utopica e dall'altro, che similmente a quanto avviene in tema di causalità, anche le conoscenze scientifiche sono essenziali con riguardo all'affermazione giudiziale della colpa, si dirige in una prospettiva più marcatamente processuale. A riguardo la tutela del diritto al contraddittorio diviene stella polare e banco di tenuta della soluzione proposta.

 

G.M. Napoli, Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare in ambito carcerario: spunti per una analisi (e per un intervento di riforma) alla luce del principio di proporzionalità, p. 186 s.

Scopo del presente contributo sulla potestà disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria è di analizzare le modalità operative attraverso le quali il principio di proporzionalità dovrebbe orientare l'esercizio dei pubblici poteri, dal momento dell'astratta configurazione di una infrazione e della determinazione del trattamento sanzionatorio, a quello della concreta irrogazione ed esecuzione della punizione. La considerazione fondamentale, sulla quale lo studio si basa, è che, in ambito carcerario, la sanzione disciplinare non tutela un interesse particolare dell'organizzazione amministrativa nella quale la persona in vinculis è inserita, ma "si ambienta nell'ordinamento generale", consentendo una anticipazione della tutela di quegli stessi beni che costituiscono l'oggetto di numerose fattispecie penali. Tale peculiare connotato, che contraddistingue il meccanismo punitivo a carico dei detenuti rispetto ad altre tipologie di sanzione disciplinare, pretende pertanto una più attenta verifica del carattere di proporzionalità dell'intervento repressivo.

 

I. Pisa, Protezione civile e responsabilità penale, p. 223 s.

La struttura del Sistema Nazionale di Protezione Civile viene esaminata sotto il profilo delle posizioni di garanzia e le responsabilità penali dei soggetti incaricati dalla legge sono sottoposte al vaglio dei limiti costituzionali di legittimità del reato omissivo improprio. La disamina di numerosi casi giurisprudenziali consente di evidenziare i problemi pratici posti dall'applicazione dell'art. 40 cpv. c.p. all'ambito della protezione civile e di riflettere sulle possibili soluzioni.

 

F. Serraino, Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p., p. 264 s.

Il fenomeno dell'espansione della 'ndrangheta al di fuori della terra di origine impone alla dottrina e alla giurisprudenza di interrogarsi sulla questione della applicabilità della fattispecie di associazione di stampo mafioso alle "mafie delocalizzate" in aree geografiche non tradizionali. L'autore prende le mosse da una breve ricostruzione del modello organizzativo adottato dalla 'ndrangheta nell'Italia settentrionale, e procede nel vagliare le possibili soluzioni al quesito se l'accertamento di una struttura organizzativa tipicamente 'ndranghetista sia di per sé idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., anche in mancanza della prova di una effettiva estrinsecazione del metodo mafioso. La diversità delle possibili risposte al quesito sollevato deriva dalla persistenza di un contrasto giurisprudenziale circa il modo di intendere il requisito della capacità di intimidazione del sodalizio del quale si deve accertare la natura mafiosa. Dopo aver analizzato in chiave critica i principali orientamenti interpretativi sugli elementi caratterizzanti il metodo mafioso, conclusivamente l'Autore afferma che ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis c.p. anche alle ipotesi di organizzazioni "classiche" operanti in contesti tradizionalmente estranei all'infiltrazione mafiosa occorrerebbe accertare una esteriorizzazione del metodo mafioso, senza però richiedere la prova rigorosa del radicamento territoriale dell'associazione, ovvero dell'avvenuta percezione da parte dei consociati della sua capacità intimidatoria.

 

G. Toscano, Ai confini del sindacato di costituzionalità sulle norme penali in bonam partem, p. 304 s.

Il presente contributo si propone di ricostruire, senza pretesa di esaustività, il dibattito intorno alla sindacabilità delle norme penali in bonam partem, con l'obiettivo di esaminare la sostenibilità delle ragioni che nel tempo hanno limitato l'intervento della Corte costituzionale in dette ipotesi. L'argomento ha da sempre suscitato il vivo interesse della dottrina penalistica, divisa tra "suggestioni" illuministe tese a preservare l'esercizio del magistero punitivo e necessità costituzionali a garanzia del controllo di legittimità sull'intera legislazione ordinaria. Analizzati gli orientamenti espressi in materia dalla dottrina e dagli stessi Giudici delle leggi, si cercherà di superare la contrapposizione ivi creatasi tra principio di legalità e giustizia costituzionale, osservando che, in tale prospettiva, l'unico limite reale ai poteri sindacatori della Corte resterebbe quello generale del rispetto della discrezionalità legislativa.

 

Note a sentenza

M. Donini, Il Caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, p. 333 s.

Il commento chiarisce le ragioni della sentenza della C. Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, nel definire il "concorso esterno" nei reati associativi come un'ipotesi di costruzione giurisprudenziale di un nuovo tipo di partecipazione, una figura autonoma di parte speciale del reato di associazione mafiosa che si pone accanto alla partecipazione interna e non già come normale applicazione di criteri generali del concorso di persone (art. 110 ss. c.p.). La Corte europea non ha valutato la specifica prevedibilità individuale-soggettiva del ricorrente come parametro, ma una prevedibilità obiettiva e generale del titolo di reato ascritto, essendo detta fattispecie non ancora sorta come "tipo" di reato, almeno fino alla sentenza Cass. SU Demitry del 1994, e in realtà diversamente ricostruita dalle successive Cass. SU Carnevale (2002) e Mannino (2005). Viene così stabilita una figura di illecito interpretativo/applicativo a corresponsabilità statuale-giurisprudenziale che pone con urgenza il tema della soluzione istituzionale dei conflitti sincronici di giurisprudenza, ma anche del controllo di costituzionalità sulle fattispecie indeterminate, come ancora oggi è l'art. 416-bis c.p.

 

F. Rossi, L'obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza Taricco della Corte di giustizia, p. 373 s.

La pronuncia in commento obbliga il giudice nazionale a disapplicare - con effetti in malam partem per l'imputato - gli artt. 160, u. co. e 161, co. 2 c.p. nella misura in cui essi violano gli obblighi di tutela efficace, dissuasiva ed equivalente degli interessi finanziari dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha riconosciuto l'efficacia diretta dell'art. 325 TFUE, ha qualificato la prescrizione del reato come un istituto di natura processuale e ha privato le norme oggetto di censura della tutela offerta dal principio di legalità, creando un netto divario rispetto ai consolidati orientamenti sul punto della Corte costituzionale italiana. La sentenza Taricco si inscrive così nel quadro della difficile integrazione penale europea, ponendo al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale le questioni relative all'assetto dei rapporti tra ordinamento UE e ordinamenti nazionali e ai limiti che le fonti dell'Unione incontrano in materia penale.

 

M.T. Collica, La riformata pericolosità sociale degli infermi non imputabili o semimputabili al vaglio della Corte Costituzionale: una novità da ridimensionare, p. 411 s.

La Corte Costituzionale respinge come infondata la questione di legittimità della legge n. 81/2014, riducendo tuttavia l'ambito di operatività della modifica inerente la pericolosità sociale degli infermi e dei seminfermi di mente non imputabili. A differenza della lettura originaria, che sembrava escludere la rilevanza dei fattori inerenti la vita individuale, familiare e sociale del soggetto dagli indici di predittività della pericolosità sociale, per la Corte la deminutio operata dal legislatore riguarda solo il criterio di scelta delle misure di sicurezza applicabili. In questo modo, però, se da un lato si valorizza il significato della novella, volta ad evitare che per il futuro l'internamento nelle strutture segreganti possa essere slegato dalle condizioni del soggetto e circoscritto al solo fattore esterno dell'incapacità della rete assistenziale a prendersene cura, dall'altro non si riescono a superare del tutto alcuni limiti della riforma. La soluzione della Corte Costituzionale potrebbe infatti rivelarsi sul piano applicativo meno efficace di quanto appare e fa emergere l'improcrastinabilità di una riforma complessiva della materia delle misure di sicurezza.

 

NOTE DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO

 

G.P. Fletcher, Linguaggio e diritto, p. 445 s.

È la traduzione della lectio magistralis che il Prof. George Fletcher ha tenuto in occasione della consegna del Premio Internazionale "Silvia Sandano", avvenuta nel corso del Convegno di Studi dal titolo "Civil Law e Common Law: quale 'grammatica' per il diritto penale?", svoltosi a Roma il 4 dicembre 2015. La lectio affronta la complessa tematica delle relazioni tra linguaggio e diritto, evidenziando come la struttura del linguaggio giuridico possa influenzare gli stessi concetti giuridici. Il discorso ripercorre, così, alcuni dei principi fondamentali degli ordinamenti giuridici moderni, dalla rule of law alla presunzione di innocenza, dal giusto processo alla ragionevolezza, nell'ottica di una comparazione tra ordinamenti di common law e ordinamenti di civil law che passa attraverso l'analisi dei diversi linguaggi giuridici e la storia del pensiero giuridico, alla ricerca delle basi e dell'essenza dello stato di diritto.

 

M. Papa, Laudatio del prof. George P. Fletcher in occasione del conferimento dell'VIII premio Silvia Sandano - Roma, 4 dicembre 2015, p. 454 s.

George P. Fletcher, Cardozo Professor of Jurisprudence nella Columbia University School of Law di New York, si staglia nel panorama penalistico internazionale quale magistrale figura di "sintesi" tra sistemi penali di common law e di civil law, sistemi che l'insigne giurista ha indagato nell'arco di quarant'anni circa, esercitando una significativa influenza sullo sviluppo delle discipline penalistiche a livello mondiale; basti menzionare i fondamentali volumi Rethinking Criminal Law (1978), Basic Concepts of Criminal Law (1998) e The Grammar of Criminal Law (2007). La laudatio tenuta dal Prof. Michele Papa, il 4 dicembre 2015, in occasione del conferimento dell'VIII Premio Internazionale Silvia Sandano nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica), ripercorre l'esperienza scientifica e umana di Fletcher, restituendo l'immagine di uno studioso dal profilo unico e di respiro autenticamente universale.

 

F.A. Domenech, Profili giurisprudenziali del diritto all'ultima parola nel processo penale spagnolo, p. 466 s.

Il diritto all'ultima parola è configurato dall'ordinamento giuridico spagnolo come un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. Tuttavia, queste speciali qualificazione e protezione non si traducono in una specifica regolazione che ne delimiti il contenuto. E non solo, potremmo affermare che la sua regolazione è carente o, addirittura, assente. Per questo motivo, nel presente lavoro, si intende definire gli elementi costitutivi del diritto all'ultima parola, attraverso l'analisi della giurisprudenza dei nostri organi giudiziari, specialmente quella relativa alla Corte costituzionale. La rilevanza di questo lavoro risiede nel fatto che l'esercizio effettivo di questa garanzia processuale è l'ultimo strumento giuridico di cui dispone l'accusato per difendersi, in un processo in cui può essere inflitta una pena privativa della libertà.

 

COMMENTI E DIBATTITI

 

F. Della Casa, A proposito di V. Cervellò Donderis, "Prisón perpetua y de larga duración" (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015) , p. 481 s.

E. Mariani, A proposito di C. Musumeci, A. Pugiotto, "Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo" (Editoriale Scientifica, Napoli, 2016) , p. 487 s.

 

LEGGI E DOCUMENTI

G. Giostra, Ragioni e obiettivi di una scelta metodologicamente inedita - Testo dell'intervento svolto dal Prof. Glauco Giostra, in qualità di Coordinatore del Comitato scientifico, nel corso dell'evento conclusivo degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale promossi dal Ministero della Giustizia (Roma, carcere di Rebibbia, 18/19 aprile 2016), p. 499 s.

--

Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo n. 4/2015 della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

 

Bertolino M., Ubertis G. (a cura di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, Napoli, Jovene, 2015, pp. 354. (S. Longo)

Della Casa F., Giostra G.,  Ordinamento penitenziario commentato, Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 5a ed., 2015, pp. 1423. (G. Tamburino)

Greco L., Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft. Grundlagen und Dogmatik des Tatbegriffs, des Strafklageverbrauchs und der Wiederaufnahme im Strafverfahrensrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, pp. 1154. (L. Staffler)

Hilgendorf E., Valerius B. (a cura di), Alternative Sanktionsformen zu Freiheits- und Geldstrafe im Strafrecht ausgewählter europäischer Staaten, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, pp. 166. (N. Recchia)

Leotta C. D., Profili penali del negazionismo. Riflessioni alla luce della sentenza della Corte EDU sul genocidio armeno (2015), Padova, Cedam - Wolters Kluwer, 2016, pp. 110. (G. Civello)

Manna A. (a cura di), Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68), Roma, Dike, 2016, pp. 223. (G. Amarelli)

Marandola A., La Regina K., Aprati R. (a cura di), Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014 al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014, Napoli, Jovene, 2015, pp. 250. (F. Cassibba)

Pawlik M., Cornacchia L. (a cura di), Hans Welzel nella prospettiva attuale. Fondamenti filosofici, sviluppi dogmatici ed esiti storici del finalismo penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 399. (M. Borghi).