ISSN 2039-1676


17 marzo 2016 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2015

Abstract dei contributi

Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2015), appena pubblicato. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese.

 

DOTTRINA

 Articoli

 

E. Dolcini, La "questione penitenziaria" nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio, p. 1655 s.

È tempo di bilanci in tema di ordinamento penitenziario. La l. 354/1975 ha il merito di aver promosso un'evoluzione del sistema penitenziario secondo le direttrici della Costituzione, contemporaneamente introducendo - attraverso le misure alternative - efficaci strumenti per contenere l'abuso della pena detentiva. Tutto ciò non ha impedito, tuttavia, che il sovraffollamento raggiungesse in anni recenti livelli intollerabili, che hanno portato a ripetute condanne dell'Italia da parte della Corte Edu. L'A. - con costante attenzione al dato empirico - ripercorre sinteticamente le principali leggi di riforma che tra il 2011 e il 2015 hanno quasi completamente eliminato il sovraffollamento carcerario, contribuendo altresì a ridisegnare la composizione della popolazione del carcere: in particolare, riducendo le quote di detenuti in attesa di giudizio, di autori di reati minori e di tossicodipendenti. Il legislatore italiano ha dunque imboccato la strada giusta verso un carcere più umano e meno iniquo: importa ora non abbassare la guardia.

 

M. Romano, Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, p. 1674 s.

L'A. discute l'evoluzione della confisca nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare della confisca a carico di società per reati commessi da loro organi nell'esercizio di attività d'impresa. Per la determinazione del profitto confiscabile, ritiene inaccettabile il c.d. principio del lordo e auspica un intervento legislativo ad hoc ispirato a maggiore flessibilità. Esclude che la confisca a carico delle società, prevista dalla disciplina della responsabilità degli enti, sia autentica pena, poiché non può peggiorare la situazione dell'ente anteriore al reato; può dirsi però sanzione, in quanto reazione statuale alla violazione di una norma. Esamina quindi il problema della confiscabilità dei risparmi di spesa, nel cui contesto le Sezioni Unite affermano che la confisca di denaro, bene fungibile, sarebbe sempre diretta. Ne deriverebbe che in caso di reato tributario del legale rappresentante, potrebbe applicarsi alla società la confisca diretta, non invece la confisca per equivalente, poiché questa, essendo da considerare pena, postulerebbe una responsabilità propria della società, non prevista per i reati fiscali. L'A. contesta che la confisca di denaro sia sempre diretta (potendo essere, di volta in volta, tale o per equivalente), ma concorda, nel caso di reato del rappresentante, sull'ammissibilità della confisca diretta a carico della società, perché persona non estranea al reato. Ammessa la confisca diretta, tuttavia, deve consentirsi anche la confisca per equivalente, che la legge affianca alla prima, quando questa sia di fatto impossibile. L'A. conclude richiamando il trend internazionale ad un uso sempre più aggressivo delle ablazioni patrimoniali di profitti illeciti, non senza un cenno ad altre forme di confisca (allargata, antimafia), ribadendone i forti rischi sul terreno delle garanzie.

 

M. Delmas-Marty, L'emersione di un nuovo ordine giuridico mondiale: patologia o metamorfosi?, p. 1697 s.

A partire dall'analisi di tre fattori di disordine - terrorismo, crisi economica ed ambiente - il contributo formula la proposta di un Ordine giuridico mondiale. L'Autrice descrive i tre processi che presiedono a tale metamorfosi « virtuale »: in primo luogo, la definizione di tecniche e logiche giuridiche che consentano la creazione di un tessuto normativo « flou », in quanto tale bisognoso di particolare rigore tecnico e concettuale; in secondo luogo, la costruzione di un meccanismo di condivisione delle responsabilità, tale da porre un freno alla deresponsabilizzazione connessa alla proliferazione di soggetti sulla scena internazionale; infine, la definizione di una direzione evolutiva, un percorso che assicuri al contempo la ponderazione dei rischi legati allo sviluppo tecnologico e il rispetto delle libertà fondamentali.

 

M. Bertolino, Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, p. 1710 s.

Al centro del dibattito moderno, internazionale e nazionale, è il tema della tutela dei diritti fondamentali della persona. In esso la violenza e la famiglia trovano la loro collocazione nell'ambito della questione più generale della violenza di genere nei termini di violenza domestica. Dai diversi atti internazionali, che si occupano delle vittime di reato, emerge una particolare attenzione per le vittime più esposte, più vulnerabili e fra queste in particolare le donne, in quanto tali, ma anche i minori e gli anziani. Rispetto a questi soggetti il contesto familiare più facilmente può svolgere un ruolo precipitante della violenza. Ma il nostro codice penale del 1930, se per un verso, grazie al movimento internazionale di riforma, ha subito modificazioni tali da renderlo adeguato alla moderna concezione, personalistica, della famiglia, per altro verso mantiene delle disposizioni che rappresentano il retaggio di una concezione autoritaria della famiglia, non solo storicamente e culturalmente superata ma che in altri rami del nostro ordinamento è stata ampiamente abbandonata. Con la conseguenza di un sistema penale non sempre all'altezza dei compiti preventivi che gli competono nei confronti di un fenomeno, quello della violenza domestica, considerato ormai nel dibattito internazionale un problema sociale. E le indagini empiriche relative sembrano confermare questa presenza massiccia e trasversale della violenza intrafamiliare, che è registrata a livello mondiale. Con l'obiettivo più realistico, rispetto a quello della eliminazione, del contenimento di questa forma di violenza attraverso strumenti di prevenzione e non solo di repressione, diversi Stati si sono dotati di una rete di interessanti disposizioni, che possono rappresentare un modello di intervento anche per il legislatore italiano. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe impegnarsi per una riforma del codice penale sistematica e organica e che anche nella materia di nostro interesse è fino ad ora mancata.

 

F. Basile, L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze, p. 1743 s.

Un'attenta analisi del dato legislativo complessivo fa emergere come le circostanze del reato possano talora esplicare effetti che vanno ben al di là della mera modificazione della pena principale, influendo in modo determinante sulla disciplina sostanziale e processuale del reato cui accedono. A fronte di una tale significante e multiforme rilevanza delle circostanze, la disciplina legislativa a cui le stesse sono sottoposte - lungi dall'essere precisa, completa e coerente - risulta, invece, costellata da plurimi momenti di imprecisione, incompletezza, incoerenza, i quali finiscono per aumentare in misura patologica il potere discrezionale dei giudici.

 

R. Bartoli, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto, p. 1769 s.

Dopo aver ricostruito tre possibili paradigmi interpretativi (letterale, giurisprudenziale, teleologico), e dopo aver optato per quello "teleologico" per ragioni ermeneutiche e "istituzionali-costituzionali", l'Autore formula due proposte per soddisfare le ineludibili esigenze di garanzie poste dal nuovo paradigma: da un lato, preso atto che ogni contrasto interpretativo è il frutto di due interpretazioni teleologicamente orientate entrambe legittime, si auspica un coinvolgimento della Corte costituzionale al fine di stabilire l'interpretazione che si ritiene più rispondente alla conformità ai principi anche in termini di  ragionevolezza; dall'altro lato, essendo possibili mutamenti giurisprudenziali in malam partem come anche in bonam partem, si osserva che le esigenze di garanzia per il cittadino sono meglio soddisfatte dai principi in tema di successione del diritto penale nel tempo.

 

V. Tigano, La repressione del traffico di organi prelevati da vivente: verso il nuovo art. 601 bis c.p., p. 1801 s.

Il contributo analizza il fenomeno criminoso del traffico di organi prelevati da vivente, fronteggiato attraverso la recente adozione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi, e portato all'attenzione del Parlamento italiano, dinnanzi a cui è in discussione un disegno di legge volto ad introdurre un'apposita disposizione nel codice penale, l'art. 601 bis.

Dopo aver analizzato le figure delittuose previste dalla normativa extracodicistica attualmente in vigore e dalla redigenda disposizione codicistica, sono state delineate le lacune e le incongruenze ancora presenti nel nostro sistema repressivo. In tale direzione, è stata messa in luce la necessità di riformare la legislazione esistente, attraverso l'introduzione di fattispecie incriminatrici conformi a quelle delineate nella Convenzione, la previsione di una causa di non punibilità a favore dei donatori che cedano i propri organi in cambio di denaro, e l'intensificazione della risposta punitiva nei confronti del parallelo fenomeno del traffico di organi rimossi da cadavere.

 

M. Biral, L'identificazione della voce nel processo penale: modelli, forme di accertamento, tutela dei diritti individuali, p. 1842 s.

Oggetto di questo lavoro sono le tecniche di identificazione della voce impiegate nel processo penale. L'indagine muove dall'analisi delle specificità che contraddistinguono la voce quale strumento d'individuazione personale per poi esaminare presupposti, dinamica e limiti dei congegni processuali nei quali l'attività di riconoscimento si concreta. Un approfondimento specifico è dedicato ai profili di interferenza tra la "prova vocale" e i diritti fondamentali dell'individuo; in particolare, ci si interroga sui limiti entro i quali l'imputato e i terzi siano tenuti a collaborare all'accertamento giudiziario mediante l'offerta di un campione vocale. Infine, l'Autrice dedica qualche riflessione al tema dei rapporti tra metodi soggettivi e oggettivi di riconoscimento vocale.

 

Note a sentenza

 

R. Adorno, La pubblicità delle udienze nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, p. 1888 s.

Il principio di pubblicità delle udienze penali continua a irradiare le procedure camerali. Il suo fascio di luce, già proiettato sulla giurisdizione di sorveglianza da Corte cost. n. 135 del 2014, pervade ora il procedimento davanti al tribunale nelle materie di sua competenza, tutte caratterizzate da una elevata « posta in gioco » e da un contenzioso non spiccatamente « tecnico ». La decisione, tuttavia, perde l'occasione per approfondire i rapporti tra il principio di pubblicità e l'art. 111, comma 1, Cost., appena tratteggiati nell'intervento del 2014, e ribadisce una linea di pensiero, per così dire, classica, che trova fondamento nelle carte internazionali dei diritti dell'uomo, stando alla quale l'interesse alla celebrazione coram populo del procedimento si atteggerebbe a garanzia soggettiva, perciò stesso rinunciabile.

 

NOTE DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO

Speciale - La giustizia riparativa nella prospettiva comparata

 

D. Stendardi, Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall'analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito, p. 1899 s.

La disciplina delle intersezioni tra giustizia riparativa e sistema penale negli Stati Uniti e nel Regno Unito è estremamente variegata e tale policromia ne rende particolarmente utile e feconda l'analisi ai fini dell'elaborazione di una proposta legislativa nostrana. Le esperienze di questi Paesi vedono un dibattito teorico capace di dialogare con i risultati del monitoraggio degli effetti concreti delle possibili strategie di intervento, secondo un approccio evidence-based purtroppo ancora negletto in Italia. L'elaborato non sottace una serie di contraddizioni e tradimenti - tutt'altro che infrequenti, soprattutto negli Stati Uniti - rispetto ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dagli altri organi internazionali, ma dà al contempo conto di opzioni legislative virtuose e della sempre più convinta scommessa sulla giustizia riparativa nei vari stati e gradi del procedimento penale a carico di minorenni e adulti.

 

B. Spricigo, La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarietà, p. 1923 s.

Il tema della giustizia riparativa viene affrontato con specifico riferimento agli ordinamenti della Nuova Zelanda e del Commonwealth dell'Australia. Le peculiarità sociologiche ed etnografiche dell'area in oggetto introducono un approccio criminologico di tipo "postcoloniale", all'interno del quale si darà spazio alla recente prospettiva della c.d. « Southern Criminology ». L'inquadramento iniziale mira a chiarire i rapporti tra le tradizioni di giustizia indigena e le iniziative di « restorative justice » adottate dai summenzionati Paesi nelle varie fasi del procedimento penale. Segue l'illustrazione di alcuni tra i più emblematici istituti giuridici in questione: esempi di complementarità tra « criminal » e « restorative justice », dalla « diversion » al « sentencing », fino alla fase esecutiva. In conclusione, l'analisi normativa offre lo spunto per un focus sul diverso rilievo che vittima e comunità occupano in società istituzionalizzate e in aggregazioni di tipo comunitario.

 

L. Della Torre, Attuazione di meccanismi di "Restorative Justice" in alcuni paesi sudamericani e nella penisola iberica: delle differenti sfumature di un paradigma alternativo di giustizia, p. 1943 s.

Recenti riforme legislative hanno introdotto, in Spagna ed in Portogallo, alcuni meccanismi che si rifanno ai principi della giustizia riparativa. Sembra, tuttavia, che i legislatori nazionali abbiano ancora una volta dato la priorità ad obbiettivi di deflazione processuale, invece che cercare di recepire, nel quadro normativo interno, lo spirito flessibile e conciliativo della restorative justice. Tale spirito emerge invece con chiarezza all'interno di alcuni procedimenti di c.d. giustizia indigena, ancora impiegati all'interno del territorio sudamericano.

 

E.M. Mancuso, La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo, p. 1958 s.

L'interesse per le pratiche di giustizia riparativa negli ordinamenti continentali, usualmente caratterizzati dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, è spesso accompagnato dalla crescente esigenza di individuare efficaci strumenti deflattivi del processo. La tradizione giuridica degli ordinamenti austriaco e tedesco, sin dagli ultimi decenni del secolo scorso, si è aperta a istituti che valorizzano l'esigenza di un'integrale composizione del conflitto scaturente dal reato elevando il ruolo partecipativo della persona offesa dal reato, spesso emarginata dal contesto processuale. Il saggio intende fornire una lettura sinottica del graduale affermarsi di tali strumenti, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto dalla mediazione tra autore e vittima.

 

I. Gasparini, La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative, p. 1982 s.

Gli ordinamenti francese e belga offrono la possibilità di analizzare diverse forme di riconoscimento della giustizia riparativa all'interno o a fianco del procedimento penale ordinario. Le peculiarità delle rispettive discipline processuali, il potere discrezionale del procuratore e il ruolo delle direttive di politica criminale emanate dal governo consentono di mettere in luce coerenze e contrasti con i principi della restorative justice enunciati in diverse fonti internazionali di soft law. In particolare, a seguito di talune novità normative e attraverso l'intersezione con la giustizia penale ordinaria, la giustizia riparativa assume in questi due ordinamenti una certa poliedricità: talvolta essa è strumento deflattivo del carico delle procure, altre volte è strumento di controllo sociale, in altri casi ancora essa viene invece elevata a vettore di ripensamento della giustizia penale in chiave più genuinamente riparativa.

 

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo n. 4/2015 della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

 

Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D., Populismo penale: una prospettiva italiana, Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2015, pp. 122. (A. Macillo)

Cavini S., Le ricognizioni e i confronti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 188. (A. M. Capitta)

Eusebi L. (a cura di), Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 132. (S. Romanò)

Francolini G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 299. (N. Recchia)

Lupária L. (a cura di), Understanding wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America, Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2015, pp. 259. (J. Della Torre)

Pansini G., Le prove deboli nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 150. (M. Dubini)

Quattrocolo S. (a cura di), I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 278. (L. Tavassi)

Stile A.M., Fiorella A., Mongillo V. (a cura di), Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente, Jovene, Napoli, 2014, pp. 530. (A. De Rubeis)