1 settembre 2015 |
Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2015
Abstract dei contributi
Come ormai d'abitudine, con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 2/2015), che sarà distribuito nei prossimi giorni. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese.
DOTTRINA
Articoli
Romano M., Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, p. 559 s.
L'A. discute la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sulla vicenda ThyssenKrupp. Ne riconosce i meriti ma trova eccessive le critiche alla teoria da anni maggioritaria della c.d. "accettazione del rischio" come identificativa del dolo eventuale. Non nega una certa imprecisione della sua formulazione tradizionale, ma giudica la teoria ancora valida come assertiva, a date condizioni, della volontà dell'evento collaterale a quello intenzionalmente perseguito. Osserva che per essere coerente la Corte avrebbe dovuto concludere, nella vicenda di specie, per la presenza di una colpa semplice, non di una colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Sottolinea come la Corte, esigendo per il dolo eventuale una volontà 'forte', lo riempia di una serie di elementi in termini incongrui rispetto alle altre forme di dolo. Quanto alla prova del dolo eventuale, l'A., concorda sostanzialmente con la Corte sul ruolo essenziale dei c.d. indicatori, che non sono essi stessi il dolo, ma solo strumenti per verificarne l'esistenza nel singolo caso. Termina affermando che la prova del dolo eventuale è operazione difficile ma non impossibile, non dissimile del resto dalla prova sia del dolo in generale, sia dei numerosi fatti psichici presenti in istituti generali e in singoli reati del sistema penale.
Ronco M., Riflessioni sulla struttura del dolo, p. 589 s.
L'Autore approfondisce il tema della volontà nel dolo, volgendo l'attenzione ai fenomeni psichici di sintesi, come la percezione, la coscienza e gli atti umani, in cui interagiscono dinamicamente tra loro le varie facoltà, in specie la memoria, l'intelligenza e la volontà. Sottolineata la riscoperta dell'intenzionalità da parte della scienza contemporanea, come dimensione attiva della mente precedente agli atti di coscienza, l'Autore delinea il modello intenzionale di spiegazione dell'azione volontaria in contrapposizione al tradizionale modello rappresentazionale, rivalutando la dimensione attiva dell'agentività umana. Nella seconda parte dello scritto l'Autore, messa in luce la differenza tra la volontà e il desiderio, individua come cruciali gli stati psichici dell'intenzione, del giudizio e della scelta dei mezzi, pervenendo a una definizione innovativa del dolo, che pone al centro della considerazione normativa l'intenzione dell'offesa al bene giuridico, il giudizio con cui l'agente riconduce a se stesso la causalità del fatto e l'elezione dei mezzi verso l'obiettivo perseguito.
Eusebi L., Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), p. 623 s.
In adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, che esige per il dolo eventuale l'accertamento di un preciso stato psicologico rifiutandone descrizioni di tipo normativo, si evidenzia come la (prima) formula di Frank - secondo cui un dato soggetto avrebbe agito anche nella certezza di provocare l'evento non voluto - costituisca l'unica possibile definizione di tale stato psicologico: al pari, per esempio, di quanto può dirsi circa la formula della condicio sine qua non rispetto alla causalità. La formula di Frank, dunque, non esprime un criterio di accertamento, sebbene il principale, del dolo eventuale, cui dovrebbero affiancarsi altri indici, menzionati nella sentenza: tali indici, piuttosto, rappresentano i criteri necessari per accertare se sussista, oltre ogni ragionevole dubbio, ciò che richiede la formula di Frank in quanto definizione del dolo eventuale (nessuna definizione, infatti, è utilizzabile senza criteri di verifica). Simili criteri, in altre parole, non sono equipollenti, bensì funzionali, alla formula di Frank: del resto, se venissero utilizzati in modo autonomo ricondurrebbero a costruzioni normative del dolo. Sono analizzati, inoltre, i limiti attinenti alla configurabilità del dolo eventuale nei reati omissivi. Su queste basi l'elaborato pone in discussione, peraltro, il fatto stesso che sia davvero necessario il ricorso nel diritto penale alla categoria del dolo eventuale ed evidenzia gli elementi di irrazionalità riferibili all'attuale gestione penalistica degli eventi causati, nella colpa come nel dolo eventuale, da condotte che non siano state prescelte al fine del loro verificarsi.
Zacchè F., Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti, p. 646 s.
A partire dall'inizio del millennio, la protezione della vittima è una priorità del legislatore nazionale sollecitato tanto dall'allarme sociale provocato dai delitti violenti, quanto dalle fonti sovranazionali in materia. In tale cornice, una cospicua serie di modifiche in favore della vittima riguarda il settore cautelare. Di qui, però, una diminuzione delle garanzie a tutela dell'imputato, vero soggetto debole della vicenda penale.
Grandi C., Il ruolo del Parlamento europeo nell'approvazione delle direttive di armonizzazione penale, p. 678 s.
Le direttive di armonizzazione penale varate a seguito del Trattato di Lisbona vantano senz'altro una più solida legittimazione democratica rispetto alle precedenti fonti europee in materia penale, ovvero le decisioni quadro di terzo pilastro. Questo risultato è in larga parte dovuto al ruolo svolto in concreto dal Parlamento europeo nelle relative procedure di approvazione. Seppure privo del potere di iniziativa, tutt'ora accentrato in capo alla Commissione, il Parlamento ha infatti inciso assai significativamente sulla veste finale delle fonti in questione, modificando le proposte della Commissione medesima attraverso un uso penetrante del potere di emendamento. Le modifiche apportate, sempre rifluite nei testi definitivi, hanno sovente contribuito a riallineare il contenuto degli obblighi di incriminazione con i fondamentali principi penalistici, a conferma della sensibilità dell'organo rappresentativo dell'Unione rispetto all'esigenza che lo sviluppo del "diritto penale europeo" non avvenga a scapito di questi ultimi.
Mongillo V., Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi, p. 716 s.
La confisca del profitto del reato, specialmente nell'innovativo modello "per equivalente", continua a sollevare numerose e complesse questioni applicative. L'incerto inquadramento dommatico e teleologico della misura, dovuto anche alla forte indeterminatezza della disciplina legale, è alla radice del disorientamento dell'interprete e delle contraddizioni della prassi giudiziale. Tali criticità emergono in modo macroscopico rispetto ai tentativi, per lo più giurisprudenziali, di ricondurre al concetto di profitto confiscabile anche la sua variante, sostanzialmente analogica, rappresentata dai risparmi di spesa, cioè quei vantaggi immateriali consistenti in mancati esborsi o economie di costi assicurati dalla commissione di un reato. Il contributo intende evidenziare gli ostacoli letterali, assiologici e politico-criminali che rendono de lege lata assai problematica la confisca (per equivalente) di meri risparmi di spesa, enucleando al contempo i ridotti margini di un ricorso legittimo e ragionevole a tale opzione, anche in prospettiva di riforma.
Accinni G.P., Disastro "ambientale" ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, p. 755 s.
Disastro "ambientale" ed elusione fiscale costituiscono due paradigmatici esempi di come l'esigenza di tutela della collettività possa determinare parte della giurisprudenza ad allontanarsi dal primato del principio di legalità. Si ripropongono così come "eccezionali" fattispecie che vengono assunte ad illecito penale in assenza dei caratteri di tipicità (così il disastro "ambientale" se ricondotto nell'alveo del disastro innominato), o che siano ritenute illecito penale sulla sola scorta di un mutamento giurisprudenziale in malam partem (come nel caso dell'elusione fiscale).
Dell'Osso A.M., Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, p. 796 s.
Da più parti si avvertiva la necessità di un ripensamento del cosiddetto "privilegio di autoriciclaggio", non riconoscendo più un valido fondamento dommatico alla clausola di riserva prevista dall'art. 648-bis c.p. Nei tempi più recenti, il tema aveva smesso di interessare solo gli studiosi del diritto penale ed era divenuto una sorta di topos del dibattito politico, presentato come strumento indefettibile di contrasto alle forme più allarmanti di criminalità. In tale contesto, l'analisi ha perso di lucidità e si è arrivati all'introduzione di una fattispecie di reato che solleva non poche criticità interpretative. Il contributo, analizzando una serie di profili potenzialmente problematici, si sofferma, in particolare, sul perimetro del nuovo art. 648-ter.1 c.p. e sulle difficoltà di coordinamento con la fattispecie madre.
Martufi A., Nulla pericolositas sine actione? Pericolosità sociale e materialità del fatto alla prova delle fattispecie di quasi reato, p. 818 s.
L'articolo ripercorre le tappe che hanno condotto la dottrina italiana a rimeditare il ruolo del fatto di reato nel giudizio di pericolosità sociale ex art. 203 c.p., dando conto del crescente consenso verso un'impostazione che desume la pericolosità anzitutto dalle caratteristiche del fatto criminoso. L'A. osserva, tuttavia, come tale processo evolutivo abbia trascurato i casi in cui il presupposto oggettivo della misura di sicurezza sia costituito da un quasi reato, così come previsto dall'art. 202 c. 2 c.p. Il contributo evidenzia il rischio che, complice anche la carente tipizzazione legislativa, il giudizio di pericolosità per il quasi reato possa ridursi al solo accertamento del dolo e alla valutazione degli indici di capacità a delinquere. Per scongiurare tale esito interpretativo, il lavoro propone di ricostruire in via ermeneutica le note obiettive della fattispecie di quasi reato, soffermandosi in particolare sulle condotte descritte all'art. 115 c.p.
Sanfilippo P., La riscrittura giurisprudenziale della legge n. 40/2004: un caso singolare di eterogenesi dei fini, p. 851 s.
Con l'entrata in vigore della legge n. 40/2004, il legislatore italiano ha introdotto nell'ordinamento una disciplina sulla fecondazione assistita che solo apparentemente predispone regole coerenti relative ai diversi metodi e tecniche volti a risolvere i problemi di infertilità; in realtà, invece, fissa rigidi limiti al diritto dell'individuo di autodeterminarsi. La normativa originaria sulla procreazione artificiale, di fatto, imponeva una prospettiva unilaterale su questa delicata tematica, che si sostanziava nella tutela della dimensione biologica della genitorialità e nella protezione totale dei diritti e della dignità dell'embrione. Nel corso di dieci anni, tuttavia, l'originaria configurazione della legge è stata ridisegnata dalla giurisprudenza nazionale ed europea, che ha eliminato con successo tre delle disposizioni più controverse: il divieto di produzione di embrioni soprannumerari e del loro contemporaneo impianto, il divieto di diagnosi genetica preimpianto ed il divieto di fecondazione eterologa. Nonostante questi interventi correttivi la disciplina italiana sulla procreazione continua a dimostrarsi un'arma contro -e non a favore di- diritti e libertà fondamentali. Si rivela però una legge senza futuro, che sopravvive stancamente attraverso le sue deboli norme superstiti.
Toscano G., L'irrequieta vicenda della disciplina in materia di stupefacenti, p. 880 s.
Il contributo analizza le principali novità introdotte dalla legge 16 maggio 2104 n. 79, intervenuta in materia di stupefacenti al fine di far fronte alle criticità emerse in detta disciplina a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. Tale provvedimento costituisce, ad oggi, l'ultimo capitolo di una serie travagliata di vicende normative che hanno trasformato la legislazione in argomento e che hanno sollevato complesse questioni interpretative, specie di natura intertemporale, di cui l'operatore giuridico dovrà necessariamente farsi carico. Se può esprimersi da una parte un giudizio complessivamente positivo sull'intervento normativo, dall'altra non può mancarsi di sottolineare la necessità di una più generale riforma sistemica del testo unico, ancora una volta rinviata dal legislatore.
Note a sentenza
Goisis L., Il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva al vaglio della Corte Costituzionale: esigenze di riforma della disciplina, p. 913 s.
Nella sentenza n. 214/2014 la Corte Costituzionale affronta una questione di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, del novellato criterio di ragguaglio della pena pecuniaria. Dopo un excursus sull'evoluzione dell'art. 135 c.p., a partire dalla riforma del 1993 sino a quella del 2009, il giudice rimettente rilevava come lo sproporzionato aumento del criterio di ragguaglio - portato a 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva - producesse un "innegabile squilibrio" nel sistema: in primis in relazione alla pena pecuniaria sostitutiva delle pene detentive brevi. L'A. prende spunto dalla decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione, per vagliare le esigenze di riforma della disciplina della pena pecuniaria sostitutiva nel suo complesso.
Maugeri A.M., Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture, p. 942 s.
In contrasto con l'affermazione della natura punitiva della confisca di prevenzione (sentenza Occhipinti) in seguito alle recenti riforme, le SU ne ribadiscono la mera natura preventiva, equiparabile alla misura di sicurezza e sottratta al principio di irretroattività ex art. 25, c. 2 Cost.. Tale esasperata e criticabile presa di posizione, anche laddove tenta di giustificare l'equiparazione tra la pericolosità qualificata e la pericolosità generica e nega l'intensificazione dello standard probatorio a carico dell'accusa, è tuttavia apprezzabile per la valorizzazione del requisito della correlazione temporale tra la pericolosità sociale e il momento dell'acquisto dei beni, così delimitando l'ambito di applicazione della confisca e meglio garantendo il diritto di difesa. La sentenza si inserisce in un più generale orientamento, anche sovrannazionale, di favore nei confronti della confisca senza condanna, come emerge vigorosamente dalla recente sentenza della Corte EDU nel caso Gogitidze.
Vicoli D., L'illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni unite, p. 1006 s.
Evidenziata la differenza che, sul piano degli effetti, sussiste tra il fenomeno dell'abrogatio legis e quello dell'illegittimità costituzionale, le Sezioni unite hanno stabilito che, nonostante la sentenza sia divenuta irrevocabile, è doveroso rimuovere la pena illegale, affidando il relativo compito al giudice dell'esecuzione. Il principio, già in precedenza statuito, viene esteso ai casi in cui la Consulta abbia invalidato una qualsiasi norma penale suscettibile di rendere più severo il trattamento sanzionatorio. Se gli approdi decisori meritano piena adesione, non sembrano immuni da rilievi critici alcuni passaggi argomentativi, basati su un'idea relativistica del giudicato, alla cui forza vincolante viene opposta l'"attualità" del rapporto giuridico sotteso all'esecuzione della pena.
NOTE DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO
Staffler L., I nuovi delitti e crimini di guerra nel diritto penale austriaco, p. 1025 s.
L'A. intende informare il lettore in merito alle novità legislative in tema di delitti e crimini di guerra, entrate in vigore il 1º gennaio 2015 nell'ordinamento giuridico austriaco. A tal fine, il contributo contiene la traduzione letterale delle nuove disposizioni e di quelle modificate, in subiecta materia, presenti sia nel codice sostanziale sia in quello processuale, con una sommaria illustrazione dei motivi che hanno e indotto il legislatore austriaco alla riforma de qua.
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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo n. 2/2015 della Rivista, oltre alle rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano:
Pisani M., Note brevi su temi penalistici, p. 1041 s.
Somma E., Negazionismo e genocidio armeno. Libertà d'espressione e diritto alla menzogna secondo la Corte EDU, p. 1046 s.
Aliverti A., Crimes of mobility. Criminal law and the regulation of immigration, Routledge, London, 2014, pp. 217 (G. Alberti)
Calabresi G., Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 124 (C. Masieri)
Fiandaca G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 156 (G. P. Demuro)
Morelli F., Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 474 (A. M. Capitta)
Porro S., Risk and Mental Element. An Analysis of National and International Law on Core Crimes, Nomos, Baden-Baden, 2014, pp. 272 (R. Wenin)
Sieber U., B. Vogel, Terrorismusfinanzierung. Prävention im Spannungsfeld von internationalen Vorgaben und nationalem Tatstrafrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, pp. 236 (L. Staffler)
Silva C., Elementi normativi e sindacato del giudice penale, Cedam, Padova, 2014, pp. 288 (G. Civello)
Spangher G., Considerazioni sul processo "criminale" italiano, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 152 (I. Redaelli)
Torre V., La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa, BUP, Bologna, 2013, pp. 461 (A. Guidi)
Venturoli M., La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?, Jovene, Napoli, 2015, pp. 326 (N. Recchia)
J.A.E. Vervaele, "European Criminal Justice in the post-Lisbon area of Freedom, Security and Justice", Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 306 (G. F. Perilongo)