ISSN 2039-1676


11 gennaio 2016 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 3/2015

Abstract dei contributi

Come ormai d'abitudine, con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2015), appena pubblicato. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese.

 

DOTTRINA

 

Articoli

Illuminati G., Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell'imputato, p. 1131 s.

La legge 16 aprile 2015, n. 47, modifica in più punti la disciplina delle misure cautelari prevista dal codice di procedura penale. Il problema della custodia in carcere dell'imputato è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore, specialmente dopo le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno condannato l'Italia per il "trattamento inumano o degradante" dovuto al sovraffollamento carcerario, determinato in parte dall'alta percentuale di detenuti non ancora condannati definitivamente. Dopo una serie di decreti di emergenza, che hanno contribuito a ridurre sensibilmente la popolazione carceraria, il Parlamento ha approvato un provvedimento più organico, destinato a ricondurre la custodia cautelare in carcere al ruolo di extrema ratio, in aderenza ai principi generali del sistema, e a favorire l'uso di misure alternative, come l'arresto domiciliare, il braccialetto elettronico o le misure interdittive. Al tempo stesso vengono rafforzate le garanzie dell'imputato, imponendo un più stringente onere di motivazione al giudice cautelare e riformando le norme sulle impugnazioni in modo da assicurare un controllo più rapido e più rigoroso da parte del giudice superiore. L'autore analizza la nuova legge, mettendone in evidenza i risultati, le lacune e i punti critici.

 

Della Casa F., Quarant'anni dopo la riforma del 1975 (ovvero: il continuo divenire della "questione penitenziaria"), p. 1163 s.

Negli anni successivi alla riforma del 1975 l'ordinamento penitenziario è stato al centro di una nutrita serie di interventi legislativi. Taluni di essi sono risultati coerenti con la logica della rieducazione, ma la maggior parte ha avuto unicamente come obiettivo quello di risolvere le situazioni emergenziali che di volta in volta si sono concretizzate. Tra queste ultime ha avuto una straordinaria importanza il problema del sovraffollamento carcerario, che è divenuto via via più acuto, fino a determinare la condanna dell'Italia da parte della Corte Edu (sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013), e che è stato ridimensionato grazie ai provvedimenti d'urgenza intervenuti nel biennio 2013-2014. In seguito ai vari interventi che si sono succeduti nel tempo e che sono stati, come si è detto, contraddittori, la legge penitenziaria ha perso la sua originaria coerenza, per cui sarebbe opportuno procedere ad una sua organica riforma. L'occasione potrebbe essere fornita da un disegno di legge, attualmente sottoposto all'esame del Parlamento, con il quale vengono indicati al Governo i criteri direttivi per l'elaborazione di una nuova legge penitenziaria.

 

Kostoris R.E., Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno, p. 1177 s.

Il lavoro si propone di evidenziare i mutamenti di paradigma e di approccio metodologico che l'incontro/scontro del diritto interno con il dritto europeo dopo Lisbona è suscettibile di determinare sul piano del processo penale. Al riguardo viene considerato il nuovo sistema reticolare delle fonti, che determina un'eclissi della sovranità nazionale, una "relativizzazione" del diritto processuale penale interno, una crescita di poteri del giudice e una nuova concezione della legalità di tipo sostanziale-teleologico. Vengono, inoltre, esaminate le ibridazioni che il diritto nazionale può subire per effetto del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, in una prospettiva de iure condendo, di istituzione di una Procura europea.

 

Galantini N., Il fatto nella prospettiva di divieto di secondo giudizio, p. 1205 s.

Un nuovo profilo del ne bis in idem è stato delineato dalla giurisprudenza delle Corti europee. Il presente scritto esamina i casi nei quali sono stati individuati i criteri per stabilire l'identità del fatto che ora fa capo alle circostanze materiali, senza rilievo della qualificazione giuridica, degli elementi costitutivi del reato o dell'interesse tutelato dalla norma penale. Ravvisato che lo stesso metodo è stato applicato anche al divieto di doppio processo tra giudizio penale e giudizio amministrativo, non se ne riscontra la ricezione nella giurisprudenza interna in relazione all'art. 649 c.p.p., con particolare riguardo ai casi di concorso formale. La recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare nel processo Eternit bis pendente a Torino, ha fornito l'occasione per verificare i possibili effetti della declaratoria di illegittimità.

 

Werle G., Burghardt B., Autoria e partecipazione nello statuto della corte penale internazionale, p.  1218 s.

Le forme di imputazione in capo al singolo della responsabilità per i crimini internazionali sono uno degli argomenti più controversi e dibattuti dalla dottrina internazional-penalistica degli ultimi quindici anni. Sebbene lo Statuto della Corte penale internazionale (Cpi) - la quale è entrata in funzione nel 2002 - rappresenti un notevole passo avanti rispetto ai precedenti strumenti in materia, non tutti i problemi appaiono essere stati risolti. Al contrario, dopo una fase iniziale in cui sembrava che la Corte avesse raggiunto un'interpretazione uniforme sui criteri di responsabilità ai sensi dell'art. 25 comma 3 Statuto Cpi, in gran parte ispirata alla teoria di Roxin della "Tatherrschaft", recenti prese di posizione di alcuni giudici hanno rimesso tale interpretazione in discussione. Gli autori del presente contributo spiegano perché, a loro parere, l'art. 25 comma 3 Statuto Cpi va interpretato come un modello di concorso di persone differenziato, basato su quattro diversi livelli di responsabilità.

 

Risicato L., La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità, p. 1238 s.

Con il tramonto pressoché definitivo della pena relativamente indeterminata è lecito chiedersi quale sia il destino delle pene perpetue, sopravvissute finora al vaglio di legittimità costituzionale grazie a una valutazione ossimorica dell'ergastolo: secondo la Corte, esso può continuare a esistere nel nostro sistema penale (solo?) se non sia concretamente eseguito, potendo l'ergastolano essere ammesso alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di reclusione (e ora anche alla semilibertà e alla liberazione anticipata dopo tempi ancor più brevi). La realtà dei fatti è oggi tuttavia molto diversa da quella prospettata dalla Corte: negli ultimi decenni la pena dell'ergastolo si è trasfigurata e mascherata, fungendo da strumento estremo di contrasto a forme specifiche di criminalità organizzata ai limiti delle garanzie costituzionali. Esistono quindi le premesse per una nuova riflessione su destini e modalità esecutive della pena perpetua nello sgretolamento progressivo del sistema sanzionatorio italiano. Delle due l'una: ammesso che l'ergastolo sia in astratto coerente con la finalità rieducativa della pena, difficilmente - alla luce degli orientamenti CEDU in materia - potrà ancora apparire pena conforme al senso di umanità.

 

Manes V., L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, p. 1259 s.

Trainata dal diktat "il delitto non paga", la recente politica criminale in punto di misure di contrasto ai patrimoni illeciti registra - sia a livello europeo che a livello domestico - una pericolosa tendenza alla preferenza per modelli di intervento costituzionalmente abnormi, e spesso declinati sul paradigma del "diritto penale preventivo". Protagonista ne è la confisca, istituto teleologicamente ambiguo e costituzionalmente apolide, che proprio in forza della sua "manipolabilità" si presta ad applicazioni esasperate e sommarie, anche grazie ad interpretazioni giurisprudenziali "generosamente" estensive e poco in linea con le garanzie fondamentali. Tale istituto, nelle sue diverse varianti tipologiche, si è sviluppato in una autentica "penombra di legalità", e sono molti i profili di frizione al riguardo: inter alia, la affermata possibilità di disporre una "confisca senza condanna", ormai generalizzata (anche con riferimento all'art. 240 c.p.), sembra collidere con la presunzione di innocenza; la "confisca per equivalente" registra crescenti aporie (non solo) in punto di tassatività e determinatezza; la confisca di prevenzione, a sua volta "normalizzata" e generalizzata nel c.d. codice antimafia, presenta gravi profili di irragionevolezza, anche in ragione della incolore categorizzazione dei quadri fattuali che dovrebbero supportare la prognosi di pericolosità. Il lavoro analizza gli aspetti più problematici di un "diritto penale dei patrimoni illeciti" pericolosamente attratto verso moduli illiberali.

 

Consulich F., Diritto penale 'locale'? L'efficacia scriminante di norme di liceità di fonte regionale, p. 1283 s.

L'articolo affronta il tema della competenza delle Regioni a prevedere, con proprie fonti, norme scriminanti. Se dal lato dell'incriminazione l'intervento delle Regioni pare chiaramente escluso dal testo dell'art. 117 Cost. e da una granitica giurisprudenza costituzionale, dal lato della giustificazione vi è la possibilità di una compartecipazione alla definizione del tipo scriminate da parte dei legislatori locali. Può esistere un concorso tra legge statale e legge regionale nella costruzione di una causa di giustificazione, quando la fonte non statale integri un elemento normativo della fattispecie scriminante oppure quando specifichi la fattispecie di liceità. In entrambi i casi la legge regionale non può però ridurre l'ambito applicativo di una scriminante prevista dalla legge statale. La legge regionale può inoltre rivelarsi uno strumento ermeneutico fondamentale nell'interpretazione delle leggi statali che intervengano con il modo di disciplina penale in un campo di materia di competenza delle Regioni. Di fronte ad una norma penale, incriminatrice o giustificante che sia, l'interpretazione della fattispecie conforme alla disciplina dettata dalla Regione è l'unica corretta, poiché fa salvo il valore dell'autonomia regionale per come concretizzata nella materia di competenza concorrente o esclusiva, ai sensi dell'art. 117 Cost. L'interpretazione costituzionalmente conforme della norma penale che intervenga in campi di competenza regionale è, quindi, quella conforme alla legge regionale.

 

Bontempelli M., La litispendenza e il divieto di doppia decisione, p. 1316 s.

L'indagine sulla litispendenza può offrire una chiave di lettura del fondamento sistematico del principio del ne bis in idem. Secondo la tesi sostenuta nello scritto, la base normativa del divieto di doppio processo risale al divieto di doppia decisione, ricostruibile alla luce delle norme relative a più istituti del codice di procedura penale. Il divieto di reiterare l'esercizio dell'azione penale sullo stesso oggetto è chiaramente desumibile dai rimedi preventivi e repressivi del conflitto pratico di giudicati. Dal sistema si ricava, però, anche un più ampio divieto di doppia decisione in idem, che corrobora l'esistenza di un generale divieto di doppio procedimento, anche incidentale. Alla luce di questa preclusione appare problematica l'interpretazione della giurisprudenza in tema di litispendenza cautelare. Sotto altro profilo, emergono i limiti operativi del ne bis in idem, in generale, e della litispendenza, in particolare, nei settori caratterizzati dal c.d. doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale.

 

Basile E., Condotta atipica e imputazione plurisoggettiva alla ricerca del coefficiente di colpevolezza del concorrente "anomalo", p. 1336 s.

Il concorso "anomalo" costituisce uno degli snodi maggiormente controversi della disciplina dell'illecito plurisoggettivo. La prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza interpretano l'art. 116 c.p. in termini sostanzialmente colposi, allo scopo di superare il meccanismo incostituzionale di responsabilità oggettiva derivante dal versari in re illicita. Un più attento esame rivela tuttavia i limiti connessi a caratterizzazioni in termini di colpa del coefficiente psichico del complice "nolente". Per uscire dall'impasse è ipotizzabile il reinquadramento della richiamata norma di parte generale come ipotesi dolosa, nonostante le problematiche connesse a un simile percorso ermeneutico.

 

Recchia N., Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. Questioni risolte e nodi problematici alla luce delle recenti sentenze della corte di giustizia UE, p. 1373 s.

Oggetto di indagine è il versante transnazionale del principio del ne bis in idem alla luce di alcune recenti sentenze della Corte di giustizia UE, in primo luogo la sentenza nel caso Spasic. In particolare è oggetto di analisi il rapporto tra gli articoli 54 e ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di comprendere se siano ancora vigenti la condizione di esecuzione di cui all'art. 54 e le riserve facoltative dichiarate dagli Stati in conformità all'art. 55 CAAS. Tema di riflessione è anche l'ambito di applicazione di tale principio e la sua possibile estensione a tutta la materia penale come definita dalla Corte EDU. Alcune conclusive riflessioni sono dedicate al ruolo in materia del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

 

Trinchera T., Questioni in tema di aberratio ictus, p. 1412 s.

Dietro all'apparente semplicità della regola prevista dall'art. 82 c.p. si celano in realtà numerose questioni problematiche che sono fonte di notevoli oscillazioni applicative. L'articolo si propone di fare luce sulle diverse ipotesi di aberratio ictus muovendo dall'idea che la funzione dell'art. 82 c.p. non sia tanto quella di incidere sulla nozione legale del dolo, come generalmente si ritiene, quanto piuttosto - come suggerito dalla stessa collocazione sistematica della norma - quella di regolare una particolare ipotesi di concorso formale tra un reato doloso in danno della vittima designata, e un reato colposo in danno della persona colpita per errore. I due reati, unificati dal legislatore soltanto ai fini della pena, conserverebbero per il resto la loro autonomia, con importanti conseguenze dal punto di vista applicativo.

 

Note a sentenza

 

Vallini A., Il curioso (e doloroso) caso delle coppie fertili portatrici di malattie ereditarie, che potevano ricorrere all'aborto, ma non alla diagnosi e selezione preimpianto, p. 1457 s. (nota a Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 96)

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ritiene che gli artt.3 e 32 Cost. impongano un'armonizzazione tra la legge sulla procreazione assistita (l.40/2004) e la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (l.194/78), e suggella implicitamente una diffusa interpretazione costituzionalmente orientata, secondo la quale la diagnosi genetica preimpianto non è un delitto, bensì un diritto della coppia che accede alla fecondazione artificiale, cui corrisponde la facoltà di rifiutare l'impianto dell'embrione malato, così da evitare di dover successivamente ricorrere all'aborto. La Corte, in particolare, rimuove l'ultimo ostacolo normativo a questo processo di armonizzazione, non superabile in via interpretativa, che già aveva procurato all'Italia una condanna da parte della Corte EDU: il divieto di accesso alla procreazione assistita (e, dunque, alla diagnosi e selezione preimpianto), rivolto a coppie fertili ma portatrici di anomalie genetiche trasmissibili. Ancora una volta, il parametro del diritto alla salute viene utilizzato per censurare l'irragionevolezza delle scelte del legislatore, ma anche per definire, nella sostanza, limiti di praticabilità della riproduzione artificiale in luogo di quella "naturale". Da apprezzare, inoltre, l'accorto ma problematico coordinamento tra due discipline, operato mediante la "traduzione" dei presupposti che consentono l'aborto tradivo in presupposti per l'accesso alla fecondazione artificiale da parte di coppie fertili; coordinamento, tuttavia, che meglio avrebbe potuto compiere il legislatore, essendo la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza fondata su procedure difficilmente esportabili, sic et simpliciter, nel diverso ambito della procreazione medicalmente assistita. Non a caso, la Corte costituzionale lancia un appello al legislatore, affinché finalmente provveda a regolare in modo più adeguato presupposti e procedure per l'attuazione di diagnosi e selezione preimpianto

 

Seminara S., False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma, p. 1498 s. (nota a Cass. pen., sez. V., sent. 30 luglio 2015, n. 33774, ric. Crespi)

I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., introdotti dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, definiscono l'oggetto del falso attraverso l'espressione « fatti materiali (...) non rispondenti al vero », che sostituisce la previgente formula « fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ». La Cassazione, nella decisione in commento, afferma che tale modifica estromette dal paradigma dei reati di false comunicazioni sociali tutte le poste bilancistiche frutto di un procedimento valutativo. Tale interpretazione appare criticabile sul piano storico, sintattico, logico, intrasistematico e teleologico.

 

Demuro G.P., La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza, p. 1521 s. (nota a Cass. pen., sez. V., sent. 30 luglio 2015, n. 33774, ric. Seppia)

La fattispecie di devastazione (art. 419 c.p.) viene oggi spesso applicata ai tumulti durante le manifestazioni di piazza e ai disordini in occasione di manifestazioni sportive. Questa sua recente vitalità ha riportato in discussione la difficile compatibilità del delitto (contrassegnato da pene severissime) con il principio di proporzione. L'Autore segue la traccia della Corte di Cassazione, che salvaguarda la costituzionalità del reato di devastazione con una interpretazione teleologica basata sul principio di offensività. Per arrivare a tale risultato è necessario affermare la natura di reato di danno della fattispecie, porre come termine di riferimento del contributo causale l'evento arricchito della carica offensiva e conformare la rappresentazione e la volizione dell'agente a un fatto tipico ricostruito sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata. L'Autore rimarca infine il ruolo assunto oggi dalla giurisprudenza nell'adeguamento di molte fattispecie ai principi costituzionali in materia penale (colpevolezza, offensività e precisione).

 

Masera L., La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione, p. 1565 s. (nota a Cass. pen., sez. I, sent. 23 febbraio 2015, n. 7941, ric. Schmidheiny)

La nota si struttura in due parti. Nella prima vengono analizzati in chiave critica i tre passaggi fondamentali in cui si articola la sentenza in commento: la questione della possibilità di qualificare a titolo di disastro innominato ex art. 434 c.p. le ipotesi di contaminazione ambientale mediante lenta diffusione della sostanza tossica, il problema della qualificazione dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 434 c.p. come fattispecie autonoma o come circostanza aggravante, ed infine l'individuazione del momento consumativo del reato di disastro, e la conseguente determinazione del dies a quo della prescrizione. Nella seconda parte si fa cenno al significato della sentenza per la futura giurisprudenza in tema di esposizione a sostanze tossiche, con particolare riferimento a tre profili: le ricadute della sentenza sulla praticabilità della qualificazione a titolo di disastro doloso, sul problema della qualificazione dell'evidenza epidemiologica a titolo di omicidio colposo, e su alcuni problemi interpretativi relativi alla nuova fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452 quater c.p.

 

Ruaro M., L'indebita estensione della clausola che preclude la liberazione anticipata speciale ai condannati "socialmente pericolosi", p. 1598 s. (nota a Cass. pen., sez. I, sent. 14 gennaio 2015, n. 3130, ric. Moretti)

La questione affrontata nella sentenza riguarda la fruibilità delle riduzioni di pena per liberazione anticipata speciale ex art. 4 comma 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 da parte dei soggetti condannati per reati di cui all'art. 4-bis ord. penit.: più in particolare, la sorte delle istanze, relative al periodo gennaio 2010-dicembre 2013, presentate durante la vigenza del d.l. n. 146 del 2013. In base alla soluzione prospettata dalla Corte, e non condivisa dall'autore, il 2º comma della disposizione in esame, che non riproduce la clausola ostativa, non può essere letto in via disgiunta dal precedente, che invece la contiene, ma va considerato come una sua "prosecuzione" logica: dal che l'indifferenziata operatività della preclusione.

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo n. 3/2015 della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Staffler L., Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, pp. 338 (G. Civello);

Mañalich Raffo J.P., Norma, causalidad y acción. Una teoría de las normas para la dogmática de los delitos de resultado puros, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 173 (E. Corn, J.P. Castillo Morales);

Mariani E., Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive. Un'analisi criminologica dalla giustizia penale minorile a quella ordinaria, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 214 (S. Larizza);

Militello V., Spena A. (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 338 (M. Raimondo);

Ruga Riva C., I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 78 (G. Amarelli).