ISSN 2039-1676


13 febbraio 2015 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 4/2014

Abstract dei contributi

Come ormai d'abitudine, con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2014), che sarà distribuito nei prossimi giorni. Nella colonna di destra è disponibile la versione in inglese.

 

DOTTRINA

Articoli

 

Dolcini, E., La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo: la metamorfosi continua (pp. 1669 ss.)

Continua la metamorfosi della legge 40/2004, promossa - nell'inerzia del legislatore - dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte costituzionale. Dopo che la legge 40, sostanzialmente ostile alla fecondazione assistita, aveva prodotto un netto peggioramento nei risultati dei trattamenti, la tendenza appare ora invertita: tappe fondamentali, la sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale, che ha affidato al medico la determinazione del numero di embrioni producibili per ciclo di trattamento, nonché, da ultimo, la sentenza n. 162 del 2014, che ha eliminato il divieto assoluto di fecondazione eterologa. Il diritto punitivo italiano può dunque tornare ad evolversi lungo la rotta della secolarizzazione: è venuta meno una norma eticizzante ed ipocrita, della quale il legislatore stesso prevedeva un sistematico aggiramento. Rimangono problemi di metodo e di merito: tra gli altri, con quali strumenti normativi completare la disciplina della fecondazione eterologa, come rendere disponibili i gameti necessari per i trattamenti, come coprirne i costi.

 

Palazzo F, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. (A proposito della legge n. 67/2014) (pp. 1693 ss.)

Dopo aver delineato le due principali tendenze della politica criminale degli ultimi anni, nel senso del rafforzamento sanzionatorio di taluni reati e della riduzione del sovraffollamento carcerario, e confermata altresì l'inattualità di una prospettiva di riforma del codice penale, si sottolinea per contro l'ispirazione maggiormente sistematica delle riforme avviate con la legge del 28 aprile 2014, n, 67. Si procede quindi alla disamina delle quattro deleghe conferite con detta legge: non punibilità per irrilevanza del fatto; revisione del sistema delle pene principali; depenalizzazione di reati; trasformazione di alcuni reati in illeciti civili sanzionati con sanzione pecuniaria civile. L'analisi dei principi e criteri direttivi di delega mette in luce la necessità per il legislatore delegato di procedere, previa un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega, cercando di conciliare gli obiettivi di politica criminale ispirati all'ultima ratio con il massimo rigore sistematico imposto dal carattere delle riforme.

 

Ubertis G., Diritti fondamentali e dialogo tra le corti: fantascienza giuridica? (pp. 1723 ss.)

L'iniziale inquadramento del tema evidenzia, tra l'altro, la "natura costituzionale" dei diritti umani e l'efficacia oltre il caso deciso delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono quindi esaminati nella prospettiva del dialogo tra le Corti sia i Prot. n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che il Progetto revisionato di accordo concernente l'adesione dell'Unione europea alla medesima Convenzione. Infine, vengono illustrate le prospettive aperte dalla futura entrata in vigore di tali Protocolli e del suddetto Accordo di adesione.

 

Bernardi A., Il progetto di ricerca "Prison overcrowding and alternatives to detention": contesto e linee programmatiche (pp. 1739 ss.)

Questo articolo costituisce la rielaborazione della relazione introduttiva al primo dei convegni previsti nell'ambito di un progetto internazionale di ricerca finanziato dall'Unione europea; progetto finalizzato al miglioramento e all'armonizzazione interstatuale degli strumenti alternativi alla pena carceraria, in una prospettiva di lotta al sovraffollamento degli istituti di pena. In tale articolo l'A. sottolinea le difficoltà insite nel progetto in questione, superabili solo attraverso approfondite indagini di diritto comparato svolte da una pluralità di gruppi nazionali di studio affiatati tra loro e consapevoli dell'importanza del lavoro in comune.

 

Ruggieri F., Universitas e didattica nei corsi di giurisprudenza. Riflessioni intorno ad alcuni dati sulle modalità di insegnamento del diritto processuale penale (pp. 1761 ss.)

Dopo aver ricostruito la nuova cornice normativa entro cui, nel rispetto dei Descrittori di Dublino, è oggi inquadrata e rappresentata l'attività didattica del docente universitario, il testo si sofferma, in particolare, sui dati relativi all'insegnamento del diritto processuale penale (IUS/16) e delle materie affini. In base alla lettura e ad una prima interpretazione di tali dati l'Autrice si interroga sulle competenze che devono oggi essere trasmesse dal docente di procedura penale e, più in generale anche con riferimento alle tendenze meno recenti, sugli obiettivi della formazione giuridica universitaria.

 

Catalano E.M., La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee (pp. 1789 ss.)

Il rapido sviluppo di un'articolata normativa a tutela della vittima rappresenta, nel panorama del diritto europeo allo stato nascente, un unicum, che lascia intravedere uno scenario di sentieri che si biforcano, l'uno suscettibile di condurre all'eversione dei pilastri concettuali sottesi al moderno processo penale, l'altro capace di riscoprire quel senso europeo, fatto di solidarietà morale e di connessione spirituale, intorno al quale ruota l'idea di un processo penale antropocentrico. Con particolare riferimento alla Direttiva 2012/29 UE, il raffronto tra il nostro ordito codicistico e le prescrizioni europee pare mettere impietosamente a nudo i nervi scoperti dell'ordinamento in settori nevralgici quali il regime probatorio e la giustizia negoziata. Tuttavia, la stessa direttiva contiene alcuni antidoti rispetto al rischio di quell'incontrollato smottamento sistematico degli ordinamenti nazionali che la penetrazione del diritto europeo - per sua natura fluido - si presta a propiziare.

 

Lobba P., Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (pp. 1815 ss.)

Sorto in limitati contesti territoriali per far fronte a preoccupanti manifestazioni di razzismo, il reato di negazionismo ha di recente subìto una profonda trasformazione che ha fatto assumere allo stesso una marcata dimensione sovranazionale. L'articolo analizza la trentennale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia, nel tentativo di individuare i limiti posti alla (crescente) regolamentazione penale delle "guerre della memoria" e cercando di dimostrare come la Corte abbia assoggettato la retorica negazionista ad uno statuto di eccezione basato sulla clausola dell'abuso del diritto, rifacendosi a schemi argomentativi tipici delle democrazie protette. Occorre riflettere su tale orientamento restrittivo, dovuto al significato assunto dalla fattispecie incriminatrice nel processo di costruzione dell'identità europea. Il rischio, infatti, è quello di intaccare la libertà di parola, stabilendo un pericoloso precedente applicabile anche ad altre espressioni.

 

Raucci P., Possibili rimedi per la salvaguardia del giusto processo della Corte Penale Internazionale nell'ottica della disclosure degli elementi di prova (pp. 1854 ss.)

Il concetto di giusto processo della Corte Penale Internazionale pone la questione della individuazione delle garanzie minime fondanti un processo equo. Tali devono individuarsi nelle antiche massime nemo iudex in causa propria e audiatur et altera pars, espressioni della terzietà del giudicante e del contraddittorio. Studiarne la effettività alla luce della disciplina della disclosure degli elementi di prova offre una prospettiva privilegiata, in quanto attività propedeutica alla necessaria conoscenza dei fatti in capo ai soggetti processuali. Tuttavia, il contemperamento con altri interessi (di vittime, testimoni, o dello Stato) è talora risolto mediante la celebrazione di udienze ex parte, allorquando, però, quelle garanzie minime a tutela del giusto processo sembrerebbero venir meno. Pertanto, de iure condendo, potrebbe immaginarsi la costituzione di un "Rappresentante Istituzionale per la difesa" che possa contribuire a salvaguardare l'equità del processo anche in tali momenti.

 

Wenin R., Disposizioni sull'addestramento nell'uso di armi: un sintomo della degenerazione della coerenza sistemica? (pp. 1893 ss.)

Il presente contributo prende lo spunto da alcune disposizioni introdotte nel 2005 con il decreto c.d. Pisanu dal legislatore italiano in "risposta" al fenomeno terroristico. Si tratta in particolare dell'art. 270-quinquies c.p., il quale sanziona la condotta di "addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", e dell'art. 2-bis della legge n. 895 del 1967 in materia di disposizioni per il controllo delle armi. Muovendo da tali due norme, volte a sanzionare condotte propedeutiche alla realizzazione di gravi reati, si mira ad interrogarsi sullo stato di salute del sistema penale, soffermandosi su quelle contraddittorietà e patologie (ipertrofia, perenne emergenza, strumentalizzazione della logica "amico e nemico" nella ricerca del consenso sociale, scelte di politica criminale, erosione del principio di legalità), idonee ad incidere gravemente sul rapporto fiduciario Stato-cittadino.

 

Note a sentenza

Fiandaca G., Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale (pp. 1938 ss.)

La nota a sentenza analizza la complessiva trama motivazionale sviluppata dalle Sezioni unite nel procedere ad una messa a punto critica della problematica linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione. Nell'evidenziare luci ed ombre di questa recente rivisitazione del tema, effettuata dalla Cassazione riunita con l'obiettivo di orientare meglio la futura prassi applicativa, l'A. ritiene che il pur notevole tentativo di chiarificazione meritoriamente effettuato dai giudici di legittimità confermi la irriducibile complessità e la difficile afferrabilità empirica del dolo eventuale come istituto dall'identità sfuggente ed ambigua, alla cui identificazione giudiziale concorrono in maniera strettissima e non sempre distinguibile dimensione sostanziale e dimensione processuale, indagine fattuale e approccio normativo-valutativo.

 

Ronco M., La riscoperta della volontà nel dolo (pp. 1953 ss.)

L'A. esamina la motivazione della sentenza delle Sezioni unite nella parte dedicata alla distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente mettendo in luce la serietà dei problemi epistemologici sottesi a tale distinzione. Rileva poi che la Corte Suprema ha con coraggio abbandonato l'interpretazione, per lungo tempo dominante in Italia, del dolo eventuale come « accettazione del rischio », per riconoscere la presenza indefettibile nel dolo di una dimensione ontologicamente volontaristica. L'A. evidenzia altresì che la Corte ha preso le distanze dalle letture normativistiche del dolo, che rischiano di staccarlo dalla concretezza dell'esperienza. Infine, sottolineata la ricchezza delle indicazioni operative fornite dalla Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ai giudici di merito, l'A. conclude auspicando un approfondimento della tematica relativa ai criteri dell'imputazione soggettiva in relazione al carattere intenzionale della conoscenza e della volontà umana.

 

Rivello P.P., La Cassazione interviene sulla tematica della ricusazione ricollegabile all'asserita manifestazione da parte di un giudice di un parere sull'oggetto del procedimento, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie (pp. 1985 ss.)

Nella sentenza annotata la Cassazione, secondo l'A., chiarisce in maniera convincente quali siano i limiti entro cui può operare la ricusazione basata sulla previa manifestazione di un parere da parte del giudice. Da un lato è stata sottolineata la distinzione terminologica tra "parere" e "convincimento"; dall'altro lato si è affermato che il parere deve riguardare il possibile esito del procedimento, con specifico riferimento alle contestazioni e agli imputati.

 

Somma E., Astensione/ricusazione: il caso del giudice-scrittore e la vicenda della "Trattativa Stato-mafia" (pp. 1995 ss.)

La manifestazione, da parte del magistrato, di opinioni circa il fatto oggetto di procedimento penale ben potrebbe fondare l'applicabilità degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anche laddove essa sia stata veicolata attraverso la pubblicazione di un libro: difformemente da quanto deciso dalla Cassazione, infatti, secondo l'A. è del tutto irrilevante la distinzione (tutta terminologica) tra 'parere' e 'convincimento', quando la manifestazione del pensiero presupponga un'approfondita conoscenza dei fatti sottoposti alla base del giudizio, incompatibile con la terzietà del giudice

 

Toscano G., Successione di leggi penali e materia cautelare al vaglio della Suprema Corte (pp. 2006 ss.)

Il contributo affronta il tema della successione di norme in materia cautelare, analizzando la sentenza della Corte di cassazione n. 48462/2013, intervenuta sull'applicabilità del novellato art. 280, co. 2 c.p.p. alle misure in corso di esecuzione. Il regime temporale delle norme cautelari rappresenta un argomento tutt'altro che pacifico in dottrina e giurisprudenza; la diretta incidenza della disciplina in materia cautelare sul bene della libertà personale ha difatti reso dubbia la loro natura processuale e dunque la loro assoggettabilità al canone tempus regit actum. Nella pronuncia annotata, la Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza più recente, si concentra sugli effetti prodotti in concreto dalla nuova disciplina. Rilevato che nel caso di specie il novellato art. 280, co. 2 c.p.p. ha determinato il venir meno delle condizioni generali di legalità della misura, la Corte ha ritenuto necessaria la sua applicazione con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

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SPECIALE

250° anniversario della pubblicazione dell'opera di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene"

 

Marinucci G., Beccaria penalista, nostro contemporaneo (pp. 2025 ss.)

Nel saggio, apparso nel 2002 e ora ripubblicato in occasione del 250º anniversario della pubblicazione dell'opera di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene", l'A. ripercorre la genesi e la "fulminea fortuna" del celebre "libriccino", ascritto al genere delle "opere seminali, dal cui inizio sono cominciate tante cose che non hanno mai cessato di cominciare, e che fanno dell'Autore un perenne contemporaneo". Numerosi sono infatti gli apporti del 'penalista' Beccaria all'evoluzione della scienza e del diritto penale: da quelli più noti - l'abolizione della tortura e della pena di morte - a quelli che lo sono meno. L'A. sottolinea in proposito come la secolarizzazione e il volto liberale del diritto penale moderno rappresentano "svolte epocali" ascrivibili al merito di Beccaria, al quale pure si devono la prima elaborazione del concetto di diritto penale come extrema ratio e la "formulazione moderna della funzione generalpreventiva della pena". Non mancano poi nell'opera, tra l'altro, riferimenti al principio di legalità e riflessioni sui temi della collaborazione con la giustizia e della carcerazione preventiva.

 

Pisani M., Cesare Beccaria e la sua missione universale (pp. 2043 ss.)

Quando Cesare Beccaria inizia a scrivere "Dei delitti e delle pene", ha soltanto 25 anni. Nonostante la sua giovanissima età, e mentre tiene l'intera umanità sotto i suoi occhi, egli è consapevole di scrivere per i posteri. Si sente dunque investito da una sorta di missione universale.I 250 anni trascorsi dalla prima edizione del capolavoro attestano e confermano, attraverso il grandissimo numero di traduzioni nelle diverse lingue, e l'accoglimento dei suoi principi nelle Costituzioni e nelle legislazioni di vari Paesi, oltre che nelle Carte fondamentali, la grandezza e la perenne attualità dei suoi messaggi di giustizia e di progresso civile.

 

Amodio E., La Scuola positiva e il pensiero di Beccaria: un dissenso nascosto dietro la "venerazione riconoscente" (pp. 2053 ss.)

La Scuola positiva di diritto criminale fondata da Enrico Ferri nell'ultimo ventennio dell'Ottocento nasce da un credo scientista e attribuisce alla difesa della società dal delitto il ruolo di asse portante del sistema penale. Al contrario la dottrina di Beccaria, ancora ben radicata nella cultura liberale di quel tempo, aveva configurato il diritto di punire come potere circoscritto entro i precisi confini segnati dalla rinuncia dei cittadini a minime porzioni della loro libertà a fini di tutela della «salute pubblica». Presunzione di innocenza, garanzia della libertà personale e processo con giuria erano per il filosofo milanese i baluardi contro il dispotismo dei giudici. Nel ripudiare questi valori, il positivismo non ha però osato sottrarsi al rituale del culto per Beccaria pur affermando che il suo insegnamento aveva ormai chiuso il suo ciclo storico.

 

Larizza S., Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità del diritto penale (pp. 2076 ss.)

Del compiuto programma politico-criminale espresso da Cesare Beccaria nei "Dei delitti e delle pene" l'articolo cerca di fare emergere, citando diversi passi, la costante esortazione di Beccaria a un uso del diritto penale quale ultima ratio, al fine di assicurare "la massima felicità divisa per il maggior numero". Beccaria individua, quale criterio che può legittimare la creazione di una norma penale, la dannosità sociale del comportamento che assurge, così, a criterio fondante e delimitativo dello jus puniendi. Il diritto penale si deve dunque ritrarre da campi che non sono di sua stretta pertinenza quali la morale e la religione, non incriminare fatti di cui sia difficile fornire la prova, non lasciarsi guidare da false idee di utilità e, soprattutto, ispirarsi al principio che è meglio prevenire che reprimere.

 

Huang F., Cesare Beccaria e le riforme penalistiche in Cina (pp. 2102 ss.)

L'A., che ha curato la prima traduzione ufficiale in lingua cinese della celebre opera di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene", dà conto di come quell'opera sia rinomata anche in Cina, dove continua ancora oggi a influenzare il processo di modernizzazione e di umanizzazione del diritto penale, e il relativo dibattito. Nel contributo si segnala, in particolare, come il sistema penale cinese abbia recepito, negli ultimi decenni, alcuni tra i fondamentali principi del diritto penale moderno che affondano le radici nell'illuminismo e nell'opera di Beccaria (legalità, irretroattività, proporzione; presunzione di innocenza; divieto di tortura). Quell'opera ha oggi grande rilievo nel dibattito relativo all'abolizione della pena di morte in Cina, particolarmente vivo nell'ultimo decennio dopo che, nel 2011, quella pena è stata abolita per alcuni reati economici. Senonché il principale ostacolo all'abolizione integrale della pena di morte è rappresentato dall'opinione pubblica, che seguita ad essere prevalentemente a favore della pena capitale.

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NOTE DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO

 

Ammannato E., Oltre il principio di proporzione. Considerazioni sui criteri finalistici della pena a margine del caso Nasogaluak (Suprema Corte del Canada) (pp. 2115 ss.)

La sentenza della Suprema Corte Canadese nel caso Nasogaluak offre lo spunto per riflettere, in chiave comparatistica, sulle recenti tendenze del sistema sanzionatorio canadese, orientato sempre più verso un orizzonte di giustizia che vede il momento commisurativo della pena come occasione per veicolare un messaggio culturale e sociale, finalizzato alla promozione di una società pacifica. Il fulcro della pronuncia risiede nella creazione giurisprudenziale di una circostanza attenuante che traduce in termini di sconto di pena la violazione di un diritto fondamentale dell'autore di un reato per mano dello Stato. Per tale via, il sistema canadese scardina il binomio reato - pena come inteso dalla logica penale classica - dove la pena è proporzionata alla gravità dell'illecito o ai bisogni di risocializzazione del reo - inserendo, nella commisurazione della pena, anche un fattore estraneo ai parametri oggettivi e soggettivi del reato, ovvero la condotta dello Stato che violi in qualche modo un diritto fondamentale del reo (come l'eccessiva violenza della forza pubblica nella fase di arresto o fermo). Di particolare interesse per il giurista europeo sono le ragioni per le quali tale scelta è coerente con i principi ispiratori del sistema sanzionatorio canadese.

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo n. 4/2014 della Rivista, oltre alle rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano:

 

 

  • nella rubrica "Commenti e dibattiti" (pp. 2133 ss.) i seguenti due contributi:

 

 

Giostra G., A proposito di V. Grevi, "Scritti per il «Corriere» 1988-2010" (a cura di S. Lonati, C. Melzi d'Eril, P. Renon, P. De Pascalis, A. Corbetta - Prefazione di V. Rognoni) - (Milano, Fondazione Corriere della Sera, 2014, pp. 278)

 

Civello G., A proposito di M. Gallo, "La piccola frase di Mortara" - (Torino, Giappichelli, 2014, pp. 175)

 

 

  • nella rubrica "Rassegna bibliografica" (pp. 2189 ss.) le schede delle seguenti monografie:

 

 

Campesi G., La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica, Carocci, Roma, 2013, pp. 247. (M. Lombardi Stocchetti)

 

Fornasari G., Giustizia di transizione e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 229. (C. Meloni)

 

Garbolino P., Probabilità e logica della prova, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 492. (S. Longo)    

 

Lo Monte E., Il delitto tentato. Contributo all'individuazione della condotta punibile, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 222. (A. Galluccio)

 

Losappio G., Plurisoggettività eventuale colposa. Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico, Cacucci, Bari, 2012, pp. 342. (M. Borghi)

 

Manes V., Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012, pp. 199. (C. Grandi)

 

Rivello P. P., La prova scientifica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, XVIII, Giuffrè, Milano, 2014, pp. IX-453. (R. Casiraghi)      

 

Spagnolo P., Il segreto giornalistico nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 352. (I. Redaelli)

 

Tassinari D., Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, Bononia University Press, Bologna, 2012, pp. 480. (F. Diamanti)

 

Tripodi A. F., L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti, Cedam, Padova, 2013, pp. 122. (M. A. Bartolucci)

 

Turchetti S., Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Roma, Dike, 2014, pp. 285. (G. L. Gatta)

 

 

  • nella rubrica "Notizie", infine, le seguenti sintesi di convegni:

 

Longo S., « I nuovi orizzonti della giustizia penale europea ». Convegno annuale dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G. D. Pisapia", 24/26 ottobre 2014, Milano

 

Santoro C., « La crisi della legalità. "Il sistema vivente" delle fonti penali ». Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, 7/8 novembre 2014, Napoli

 

Recchia N., « Die Verfassung moderner Strafrechtspflege ». Convegno internazionale in ricordo di Joachim Vogel, 15/17 ottobre 2014, Monaco

 

Martufi A., « Sovrafollamento carcerario e alternative alla detenzione: esperienze europee a confronto ». Dialogo tra Italia, Belgio, Francia, Polonia, Romania e Spagna, 16/18 ottobre 2014, Milano.

 

Orlando S., « Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa? ». Incontro di studi interdisciplinare, 19/20 novembre 2014, Palermo